Ordinanza n.536 del 1988

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ORDINANZA N.536

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codi ce penale e degli artt. 18, 45, n. 4, e 46 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1987 dal Pretore di Pietrasanta, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 prima s.s. dell'anno 1987. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che la Corte Costituzionale con ordinanza n. 60 del 1987 dichiarava manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 323 c.p. 18, 45 n. 4 e 46 c.p.p. promossa dal Pretore di Pietrasanta in quanto il giudice che gliela aveva rimessa, spogliato di un procedimento penale in base proprio alle norme denunziate, risultava sfornito di poteri decisori in ordine alla soluzione di un eventuale conflitto nel quale solo la questione stessa sarebbe risultata rilevante;

che il medesimo pretore, nell'ambito dello stesso procedimento, osservando di conservare in astratto il potere di rivolgersi alla Corte di Cassazione per denunziare il conflitto di competenza, ha nuovamente riproposto tale questione, <per dare concreto fondamento a tale denunzia>, in tal modo palesando ex ore suo come non spetti a lui applicare le norme denunziate e come una pronunzia della Corte avrebbe efficacia eventuale restando il pretore libero di instaurare o meno il ventilato conflitto;

che, nel merito, il pretore si riporta integralmente alle considerazioni contenute nella prima ordinanza secondo cui le norme denunzi te violerebbero gli artt. 25, primo comma, 101, secondo comma, e 107, terzo comma della Costituzione nella parte in cui affidano alla discrezionale valutazione del giudice di uno dei procedimenti connessi la scelta tra connessione probatoria e pregiudizialità e non prevedono che, ove sussista un rapporto di pregiudizialità, la connessione probatoria operi soltanto quando non determini spostamento della competenza e che solo a questa condizione i procedimenti possono essere riuniti, così in sostanza sollevando solo una questione circa la discrezionalità prevista dalle norme denunziate in un senso già disatteso da questa Corte con sentenza n. 274 del 1974 in riferimento all'art. 20 c.p.p.

Considerato che con l'ordinanza n. 60 del 1987 la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione de qua , non rilevando un vizio formale rimuovibile nello stesso procedimento di merito, ma per difetto di legittimazione del giudice remittente;

che tale pronunzia ha contenuto decisorio ed é quindi assistita dall'efficacia prevista dall'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione, il quale in questo caso determina in radice l'impossibilita di proporre da parte della stessa autorità la medesima questione, per la rilevata carenza di poteri decisori.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 323 c.p. 18, 45 n. 4 e 46 cod. proc. pen. sollevata dal Pretore di Pietrasanta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.