Sentenza n.530 del 1988

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SENTENZA N.530

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma, secondo periodo, e 13, secondo comma, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), come sostituiti dall'art. 5 della legge della Provincia di Bolzano 22 maggio 1978, n. 23 (Modifiche alla legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 22 dicembre 1982 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dal Comune di Malles contro Schopf Josef ed altra, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 29 aprile 1983 dalla Corte di Cassazione sul ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano contro Mayrl Barbara, iscritta al n. 915 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 29 aprile 1983 dalla Corte di Cassazione sui ricorsi riuniti proposti dalla Provincia autonoma di Bolzano ed altro contro Thane Anton ed altri e da Riedl Karl ed altri contro la Provincia autonoma di Bolzano ed altro, iscritta al n. 1045 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1984;

4) ordinanza emessa il 18 marzo 1986 dalla Corte d'Appello di Trento nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Wachtler Karl ed altro contro il Comune di San Candido ed altra, iscritta al n. 518 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione della Provincia di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

uditi gli avvocati Mario Barbato e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano.

Considerato in diritto

1.-Le tre ordinanze della Corte di Cassazione sollevano la stessa questione, avente per oggetto l'art. 12, primo comma, secondo periodo, della legge della Provincia di Bolzano 20 agosto, n. 15 riferita agli stessi parametri costituzionali, e i giudizi possono, pertanto, essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - La questione sollevata dalle predette ordinanze é fondata.

In esse si ricorda, infatti, che, con giurisprudenza costante e ormai consolidata, la Corte di Cassazione ha sempre attribuito valore vincolante, anche per il giudice, ai parametri valutativi (cosiddette <tabelle>), predisposti semestralmente dalla Commissione provinciale ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione dei fondi situati nella Provincia di Bolzano. Ebbene, se così é, non può non riconoscersi-come le ordinanze prospettano-che da quel carattere vincolante può effettivamente derivare pregiudizio ai principi di cui agli art.li 24 e 42 Cost.

Il giudice, infatti, se costretto a non discostarsi dai parametri fissati dall'organo della pubblica amministrazione, ove questi non corrispondano a quel concetto di <serio ristoro> elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, sarebbe impossibilitato a ripristinare la legittimità di quei valori, lasciando così senza riparo l'offesa al principio di cui al terzo comma dell'art. 42 Cost.

D'altra parte, anche il diritto di difesa resterebbe compromesso da siffatta situazione, in quanto il cittadino sarebbe ammesso solo parzialmente a tutelare in giudizio il proprio diritto sostanziale, e cioé soltanto nei limiti in cui i parametri stessi siano stati male applicati alla specie. Ma un tale limite non é nell'art. 24 Cost., ed é anzi espressamente escluso dall'art. 113 Cost.

Del resto, la stessa Provincia di Bolzano ha riconosciuto nelle sue scritture la disapplicabilità, da parte del giudice ordinario, delle tabelle elaborate dalla Commissione. Nè può interferire su tale giudizio la sentenza di questa Corte 13 luglio 1984 n. 231, sopravvenuta alle ordinanze de quibus, in quanto la pronunziata declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, oggetto dell'attuale impugnazione, si riferiva esclusivamente-come chiaramente appare dal dispositivo-<al regime dell'indennità d'esproprio previsto per le aree comprese nel centro edificato, o altrimenti provviste ... dell'attitudine edificatoria>, ampliando principi peraltro già enunciati nella sentenza di questa Corte 30 gennaio 1980, n. 5 che alla rimettente era ben nota.

Nella specie, infatti, le ordinanze di rimessione si riferiscono, invece, a terreni agricoli senza attitudine edificatoria: e proprio per questo la questione é stata sollevata, nonostante i principi affermati dalla sentenza di questa Corte per ultimo citata.

Semmai deve dirsi che non é ben chiaro perchè mai l'impugnazione sia riferita al secondo periodo del primo comma dell'art. 12, se per secondo periodo s'intende ciò che segue alla punteggiatura (punto) che conclude il primo periodo. Proprio il secondo periodo, infatti, é quello particolarmente colpito dalla sent. n. 231 del 1984. Forse più che al periodo ci si voleva riferire all'inciso, sta di fatto che tutta la motivazione é intesa a rimuovere il valore vincolante delle tabelle, per l'espropriazione di area quale terreno agricolo, e non sembra potersi dubitare che il disposto normativo che le concerne e quello che fa riferimento al <giudizio dell'ufficio tecnico provinciale>, contenuto nel primo periodo.

In tal senso, perciò, deve intendersi rettificato l'evidente errore materiale, tenuto conto del preciso indirizzo della non equivoca motivazione delle ordinanze.

3. -Ben diversa, invece, é la questione sollevata dalla Corte d'Appello di Trento in ordine al successivo art. 13 della stessa legge provinciale di Bolzano, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.

Quella Corte era chiamata a decidere l'indennità da corrispondere, sia ai proprietari che agli affittuari, per l'esproprio di un'azienda agricola, sita in zona destinata all'edilizia abitativa agevolata del Comune di S. Candido.

La Corte d'Appello ha potuto determinare agevolmente l'indennità dovuta ai proprietari perchè, dopo la dichiarata illegittimità costituzionale degli artt. 12, primo comma, 13, primo comma e 15, terzo comma, della legge prov. di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (v. sent. Corte Cost. 13 luglio 1984 n. 231), afferma di aver potuto applicare il regime indennitario previsto dalla legislazione regionale del T.A.A., in virtù della competenza primaria in materia di esproprio ad essa riservata dallo Statuto.

La legislazione regionale, però,-secondo quanto sostiene la stessa ordinanza-non ha previsto alcuna forma d'indennizzo per fittavolo, colono o mezzadro che, trovandosi a coltivare il fondo, siano costretti a lasciarlo a causa dell'esproprio: salvo l'ipotesi (che non e della specie) dei miglioramenti, che il proprietario stesso e tenuto ad indennizzare (nei limiti dell'indennizzo a sua volta percepito) a sensi dell'art. 35 l. reg. 17 maggio 1956 n. 7.

Ne consegue che per l'indennizzo agli affittuari non resterebbe che applicare il secondo comma dell'art. 12 della l. provinciale di Bolzano impugnata. Senonchè, secondo i rilievi della Corte d'Appello, il predetto comma calcola l'indennizzo dovuto all'affittuario sulla base di un decimo dell'indennità di espropriazione (moltiplicata per gli anni di effettiva coltivazione del terreno) dovuta al proprietario, a sensi di quel primo comma dell'art. 12 della legge che la Corte Costituzionale ha, però, dichiarato illegittimo. Il secondo comma dell'art. 13 sarebbe, pertanto, rimasto privo di un razionale coordinamento con il criterio impostato sul valore effettivo dell'area espropriata, esponendo l'espropriante al rischio di dover pagare un prezzo di gran lunga superiore al valore venale del bene, qualora fosse costretto a liquidare anche al fittavolo un'indennità pari a quella da corrispondere al proprietario di un'area con attitudine edificatoria. E ciò in violazione sia dell'art. 42 Cost., perchè l'indennizzo verrebbe a superare i limiti di <serio ristoro>, sia dell'art. 3, perchè verrebbe a verificarsi un irrazionale divario rispetto all'ipotesi in cui l'area sia coltivata direttamente dal proprietario; e ciò nonostante che la situazione oggettiva dell'area sia sempre la stessa.

4.-Ritiene tuttavia la Corte che la questione così proposta trovi già soluzione nella ricordata sentenza n. 231 del 1984. Questa decisione, infatti, ancorando le determinazioni del legislatore in materia di indennizzo al dato del reale valore del bene ha coerentemente chiarito, in motivazione ed in dispositivo, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge provinciale non si riferisce ai criteri in essi contenuti, quando l'area da espropriare abbia destinazione agricola.

In tal modo, nell'ipotesi (che ricorre nella specie) di area a destinazione edificatoria su cui insiste un'azienda agricola, il valore reale su cui commisurare l'indennizzo comprenderà la consistenza di quest'ultima. Tale consistenza, stante il permanente vigore dei criteri già detti, andrà calcolata in base ai parametri di maggiorazione del valore agricolo (idealmente considerato) contenuti negli artt. 12 e 13, con la conseguenza di corrispondere al coltivatore diverso dal proprietario quella parte di indennità prevista dal secondo comma dell'art. 13, in detrazione della maggiorazione stessa.

Così operando non si lede l'art. 42 della Costituzione, giacchè l'indennizzo, fondato sul valore effettivo dell'area, non supera il serio ristoro previsto dal principio invocato nè si viola il principio di eguaglianza, posto che la maggiorazione in parola va corrisposta anche nel caso di proprietario coltivatore diretto.

5. - Resta, infine, il punto concernente l'imputazione dell'onere di soddisfare il diritto del coltivatore del fondo.

Secondo l'ordinanza sarebbe escluso che sul proprietario espropriato possa ricadere quell'onere, perchè porterebbe al l'azzeramento del <serio ristoro> dominicale, determinando un'ulteriore incompatibilità costituzionale sia ex art. 3 che ex art. 42 Cost.

Ma siffatto rilievo trova evidentemente fondamento nell'opinione del Giudice rimettente, più sopra lumeggiata, secondo cui anche all'affittuario dovrebbe spettare un indennizzo in relazione all'attitudine edificatoria del fondo da lui coltivato.

Una volta, però, esclusa quella tesi, e ridotta l'indennità dell'affittuario al criterio del valore agricolo, quella preoccupazione non ha più ragion di essere, e dovrà darsi applicazione al secondo comma dell'art. 13 della legge che prevede la corresponsione dell'indennizzo all'affittuario in detrazione a quello spettante al proprietario.

Per tal modo l'espropriante pagherà un solo indennizzo ed ogni dubbio di costituzionalità resterà escluso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, primo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 (Legge di riforma dell'edilizia abitativa), così come sostituito dall'art. 5 della l. prov. Bolzano 22 maggio 1978 n. 23 nella parte in cui, limitatamente all'indennità d'esproprio da attribuirsi ai terreni agricoli senza attitudine edificatoria, si richiama al giusto prezzo, determinato in modo vincolante dall'ufficio tecnico provinciale, sulla base dei parametri fissati dalla Commissione provinciale.

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della legge provinciale di Bolzano 20 agosto 1972, n. 15 (come sostituito dall'art. 5 della l. prov. di Bolzano 22 maggio 1978 n. 23) sollevata dalla Corte d'Appello di Trento, con ordinanza 18 marzo 1986 (n. 518/86 reg. ord) in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 12 Maggio 1988.