Sentenza n.513 del 1988

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SENTENZA N.513

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 40, secondo comma, e 43, primo, terzo e quarto comma, della legge della Regione Lombardia 15 aprile 1975, n. 51, come successivamente prorogati con le leggi regionali nn. 9/80, 8/82 e 7/83 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1983 dal Consiglio di Stato-Sezione VI giurisdizionale-sul ricorso proposto da Mazzoni Alberto contro la Comunità Montana di Valle Sabbia ed altri, iscritta al n. 1031 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 109 dell'anno 1984.

Visti l'atto di costituzione di Mazzoni Alberto nonchè l'atto di intervento della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1988 il Giudice Relatore Giuseppe Borzellino;

udito l'avv. Giovanni Rotunno per la Regione Lombardia.

Considerato in diritto

1. - La legge della Regione Lombardia 15 aprile 1975 n. 51, recante la disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico, pone con l'art. 40 taluni vincoli boschivi, regolati quanto a modalità con l'art. 43 e successivamente più volte prorogati.

2.1.-Il giudice a quo ravvisa che le misure di cui trattasi contrastino con l'art. 117 Cost. poichè disposte al di fuori di atti programmatori specifici.

La Corte ha già avuto modo di rilevare come non si rinvengono principi che impediscano al legislatore regionale di predisporre disciplina di tal sorta: già nella legislazione statale sussistono esempi di misure di salvaguardia non coeve a strumenti urbanistici dettati in precedenza (sentenze n. 83 e n. 239 del 1982).

In assenza di nuove argomentazioni, non vi é motivo di discostarsi, in punto, da quanto già affermato (del resto noto allo stesso giudice remittente). Nè sussiste, sul caso, una pro spettata diversa incidenza della legislazione forestale: i vincoli concernono, infatti, l'assetto e l'uso dell'intero territorio ai fini di localizzazione e di tipizzazione di insediamenti urbanistici d'ogni genere (cit. sentenza n. 239 del 1982).

2.2.-E' ravvisata dal remittente illegittimità della norma anche ex artt. 3 e 42 Cost.

Si sarebbe operata, nei confronti del primo parametro, una diversificazione e conseguente disparità rispetto ad altri beni della medesima regione, ovvero nella disciplina posta in essere da altre regioni: e bastevole osservare che proprietà oggettivamente diverse, insistenti nello stesso territorio regionale e vieppiù se in regioni orograficamente e idrogeologicamente differenti, giustificano plausibili e razionali trattamenti normativi diversi.

Quanto all'art. 42, questo risulterebbe inciso da un vincolo, di fatto reso temporalmente indeterminato.

Dai riferimenti offerti in causa, risultano gli scopi precipui delle disposizioni impugnate, finalizzate, in adempimento di doveri inderogabili, alla tutela da dissesti del patrimonio naturale: allo stato dunque, sotto lo specifico profilo, ancorchè la normativa abbia subito ulteriori proroghe a breve esplicitate chiaramente nel quadro dei particolari valori ambientali protetti, non si ritrovano, a condizione che le esigenze di strumentazione abbiano a ricevere graduale e tuttavia sollecita realizzazione, apprezzabili elementi di disvalore.

2.3.-Secondo il giudice a quo all'incidenza diretta della norma nella attuazione dei vincoli conseguirebbe il difetto di tutela giurisdizionale delle <situazioni soggettive del singolo>, con compressione delle garanzie contemplate agli artt. 24 e 113 (oltrechè 101) Cost.

Orbene, l'ordinamento consente anche lo strumento normativo quale modalità di attuazione immediata e contingente delle misure di salvaguardia (cfr. sentenza n. 83 cit. del 1982), restando però connessa, in ogni caso, ai successivi adempimenti urbanistici l'esplicazione delle forme di tutela costituzionalmente garantite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 40 (secondo comma), 43 (primo, terzo, quarto comma) legge Regione Lombardia 15 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico) e successive norme di proroga, sollevata-con riferimento agli artt. 3, 24, 42, 101, 113 e 117 Cost. - dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21/04/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 05 Maggio 1988.