Ordinanza n.463 del 1988

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ORDINANZA N.463

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1982 dal Pretore di Urbino sull'istanza proposta dal Consultorio Familiare della Comunità montana Alto e Medio Metauro, iscritta al n. 131 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 206 dell'anno 1982;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ordinanza 25 gennaio 1982, il Pretore di Urbino sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo co., l. 22 maggio 1978, n. 194, con riferimento agli art.li 24, secondo co. e 25, primo co., Cost.;

che, secondo il Pretore, quando si tratti d'interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni, dovendosi decidere un conflitto fra interessi protetti dall'ordinamento, ed elevati a veri e propri diritti soggettivi di rilevanza costituzionale (diritto della donna all'integrità fisica, da una parte, e situazione giuridica del concepito, dall'altra, rilevante ex art. 2 Cost. secondo Corte cost. 18 febbraio 1975 n. 27), questo é risolto dalla donna stessa, se maggiorenne, con l'ausilio delle strutture socio-sanitarie;

che se, invece, il conflitto riguardi donna di età inferiore agli anni diciotto, osserva il Pretore che, trattandosi di giovane che la legge presume non sufficientemente matura, deve intervenire l'assenso dei genitori o del tutore, oppure, qualora vi sia rifiuto o discordia fra i genitori, o non sia possibile od opportuno informarli, deve sottentrare il Giudice tutelare che provvede con atto di natura decisoria super partes, non soggetto a reclamo;

che, tale essendo la situazione giuridico - processuale, nel procedimento innanzi al Giudice tutelare deve essere necessariamente assicurata, a norma del secondo co. dell'art. 24 della Costituzione, la rappresentanza e la difesa degl'interessi in conflitto, e perciò anche quella del concepito, così come accade ogniqualvolta si profili conflitto d'interessi fra genitori e figlio (anche soltanto concepito) con la prescrizione dell'intervento di un curatore speciale;

che per di più-sempre secondo l'ordinanza-l'articolo impugnato consente che la donna si rivolga anche a medico, consultorio o struttura sanitaria diversi da quelli di sua residenza, determinando così ella stessa il Giudice tutelare competente e, perciò, sottraendosi in tal modo al <giudice naturale> ex art. 25, primo co., Cost., che é prefissato dal legislatore, in base a criteri generali, in guisa che competente dovrebbe sempre essere il Giudice tutelare del luogo dove il minore risiede;

che tale situazione, anzi, finisce per influire altresì sul diritto di difesa giacche un Giudice tutelare lontano dal domicilio della minore non potrebbe adeguatamente valutare le ragioni da questa addotte, anche a causa dei ristretti termini previsti per il procedimento;

che nessuno si é costituito nè é intervenuto nel procedimento innanzi a questa Corte, pur essendo stata l'ordinanza ritualmente notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Considerato che, come questa Corte ha statuito con la sentenza n. 196 del 1987, il provvedimento di cui si parla, meramente attributivo della facoltà di decidere, rientra nell'ambito degli schemi autorizzatori inter volentes, ed ha, perciò, carattere di mera integrazione della volonta della minore che non possiede ancora la piena capacita (cfr. anche sent. n. 109 del 1981);

che conseguentemente si tratta di provvedimento che rimane esterno al riscontro in concreto delle condizioni di fatto previste dal legislatore per consentire l'interruzione della gravidanza, in quanto l'accertamento e la valutazione di quelle condizioni, nei limiti previsti dall'art. 5 della legge, sono espletati, a sensi dell'articolo impugnato, dal consultorio, dalla struttura socio-sanitaria o dal medico di fiducia, cui la minore si e rivolta, ed essi entrano nella procedura tutelare <quale antefatto specifico e presupposto di carattere tecnico>, (sent. n. 196 del 1987 cit.);

che, pertanto, l'intervento del Giudice tutelare essendo limitato alla sola generica sfera della capacita del soggetto, così come accade per analoghe fattispecie (v. art. 414 cod. civ.), il diniego o il consenso alla integrazione della volontà della minore é in relazione al giudizio che il magistrato si forma in ordine alla capacita della giovane di dare adeguata valutazione alla gravita e all'importanza dell'atto che si accinge a compiere, anche con riferimento ai motivi di rifiuto eventualmente addotti dai genitori, se consultati;

che, così chiarita la natura del provvedimento, non viene in causa l'interesse del concepito;

che, sotto tale riguardo e per le anzidette ragioni, nemmeno ha consistenza la preoccupazione del rimettente in ordine a ritenuti accertamenti da compiersi in luoghi eventualmente lontani con pregiudizio dell'art. 24, secondo co.;

che, quanto infine alla violazione dell'art. 25, primo co., Cost., il legislatore ha appunto precostituito in termini generali il Giudice tutelare competente, indicandolo secondo criteri non arbitrari in quello del luogo dove sono situate le strutture o risiede il medico di fiducia cui la minore ha ritenuto di rivolgersi: e così sottraendolo ad ogni determinazione discrezionale da parte di pubbliche autorità, condizioni sufficienti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, a rispettare il principio invocato (sentenze n. 1 del 1965 e n. 6 del 1975).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo co., l. 22 maggio 1978 n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) sollevata dal Giudice tutelare di Urbino, con ordinanza 25 gennaio 1982 (n. 131/82 reg. ord.) in riferimento agli art.li 24, secondo co. e 25, primo co. Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.