Sentenza n.446 del 1988

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SENTENZA N.446

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Lazio 3 giugno 1975, n. 42 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie del Lazio) e dell'art. 3 comma secondo della legge della Regione Piemonte 27 agosto 1982, n. 22 (Orari, ferie e turni delle farmacie), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 maggio 1981 dal TAR per il Lazio sul ricorso proposto da Piram Sergio ed altri contro l'Ordine dei farmacisti di Roma ed altri, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 212 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 25 gennaio 1984 dal TAR per il Piemonte sul ricorso proposto da Bertolini Sergio contro l'Unita Sanitaria Locale n. 52 ed altri, iscritta al n. 837 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1984.

Visti gli atti di costituzione dell'Ordine dei Farmacisti di Roma, di Bertolini Sergio, nonchè gli atti di intervento delle Regioni Lazio e Piemonte;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

uditi gli avvocati Vincenzo Colacino e Giuseppe Ramadori per l'Ordine dei Farmacisti di Roma, Giuseppe Lagonegro per la Regione Lazio e Mario Sanino per la Regione Piemonte.

Considerato in diritto

l.- I giudizi, concernendo questioni analoghe, possono essere riuniti e decisi congiuntamente.

2. - Occorre preliminarmente rilevare, in relazione a quanto osservato in udienza dalla difesa della Regione Lazio, che con legge 2 giugno 1980 n. 45 la detta Regione ha provveduto ad emanare una nuova disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie, la quale, all'art. 10, modifica la precedente normativa ed introduce la possibilità di ridurre il periodo obbligatorio di chiusura feriale a domanda dell'interessato e previo parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti.

L'innovazione legislativa non comporta tuttavia effetti sul giudizio innanzi questa Corte poichè avanti il TAR del Lazio é in discussione la legittimità di un provvedimento applicativo della norma regionale impugnata il quale proprio da una eventuale dichiarazione d'incostituzionalità di quest'ultima trarrebbe in via derivata la sua invalidità, secondo quanto, sul punto della rilevanza, ha esaurientemente motivato il giudice a quo.

3. - Ciò posto, la Corte é chiamata in primo luogo a giudicare se le norme regionali impugnate (art. 10 l. R. Lazio n. 42 del 3 giugno 1975 e art. 3, secondo comma, l. R. Piemonte n. 22 del 27 agosto 1982) nella parte in cui, rispettivamente, impongono agli esercizi farmaceutici gli obblighi di chiusura annuale per ferie e di un ulteriore turno di riposo settimanale, violino l'art. 117 Cost. per contrasto con il principio fondamentale della continuità del servizio farmaceutico stabilito, in materia, dalle leggi dello Stato.

4. - La questione non é fondata.

Come é detto in narrativa entrambe le fattispecie esaminate dai giudici remittenti si presentano in termini del tutto analoghi: sia la chiusura annuale per ferie che l'ipotesi, più contenuta, dell'ulteriore turno di chiusura infrasettimanale sono state ritenute in contrasto con l'indispensabile requisito della continuità del servizio di assistenza farmaceutica.

La tesi postula necessariamente che nella legislazione statale sia rinvenibile, quale espressione di un principio fondamentale, l'esigenza in termini assoluti di continuità nell'apertura di ciascun esercizio farmaceutico, senza interruzione alcuna, nell'arco dell'intero anno, nè per ferie nè per riposo infrasettimanale. Invero, dall'esame delle norme invocate a fondamento di tale asserzione (art. 119 T.U.L.S.; art. 29 R.D. n. 1706 del 30/9/1938; art. 11 legge 2/4/1968 n. 475), mentre risulta da un lato evidente che il legislatore ha senz'altro inteso garantire, sotto il profilo della continuità, la massima efficienza organizzativa e professionale di un servizio diretta mente finalizzato alla tutela della salute pubblica, risulta però altrettanto chiaro che, nelle stesse sedi normative ove tale obiettivo é delineato, le relative modalità di attuazione non sono state regolate in modo del tutto rigido ma ne é stato invece demandato il coordinamento ad una previsione di ordine generale sui turni di apertura (diurna, notturna, per riposo settimanale), da stabilirsi in relazione alle esigenze pratiche locali proprio per consentirne un costante adeguamento alle effettive necessita.

Il quadro normativo delineato dai giudici a quibus va inoltre completato richiamando la norma di cui all'art. 1 lettera 1) e lettera m) del d.P.R. 14 gennaio 1972 n. 4 che, attribuendo espressamente al legislatore regionale il compito di provvedere alla formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, di vigilare sulla efficienza del servizio, di autorizzare la gestione provvisoria degli esercizi non ancora assegnati definitivamente, ribadisce l'intento di realizzare, attraverso valutazioni che potranno essere compiute solo in sede locale, l'ottimale funzionamento del servizio nel suo insieme.

5. - Ora, come questa Corte ha affermato sin dalla sentenza n. 49 del 1958 (e ribadito nelle sentenze n. 41 del 1966, n. 88 del 1973, n. 102 del 1979, n. 83 del 1982, n. 153 del 1985) i principi stabiliti dalle leggi dello Stato non sono ovviamente tutte le regole della legge statale, ma da tali regole va desunta la ratio ispiratrice da cui la Regione, o la Provincia, non devono discostarsi nel soddisfare le condizioni particolari e gli interessi propri al loro territorio.

Nella specie, alla stregua di quanto prima rilevato, la ratio della legge ed il principio che ne va ricavato sono quelli della continuità nell'assistenza farmaceutica prestata, in un adeguato ambito territoriale, dal servizio nel suo insieme e non già dalla singola farmacia. Resta quindi alla competenza del legislatore regionale il compito di assicurarne la realizzazione provvedendo, nel rispetto delle norme costituzionali e degli altri principi fissati nelle leggi dello Stato, alla necessaria disciplina di dettaglio, ivi compresa, indubbiamente, la razionale previsione di turni di apertura adeguatamente coordinati tra loro sia temporalmente che territorialmente.

Entrambe le norme regionali impugnate, nella loro discrezionalità, hanno ritenuto di raggiungere tale risultato, nonchè - e non va dimenticato- quello del necessario equilibrio tra il principio di continuità del servizio farmaceutico e quello di cui all'art. 36, terzo comma, Cost., che garantisce a tutti i lavoratori il diritto al riposo, nelle sue diverse forme, ponendo un obbligo di chiusura annuale per ferie e di riposo infrasettimanale con valutazioni immuni da irragionevolezza che sfuggono pertanto al sindacato di questa Corte.

6. -Analoghe considerazioni vanno infine espresse nei confronti dell'ulteriore censura dedotta avverso l'art. 3, secondo comma, della legge Regione Piemonte 27 agosto 1982 n. 22 in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

Tenuto per fermo che lo svolgimento di una professione sanitaria quale quella in esame inerisce in primo luogo ad un servizio di pubblica necessita le cui finalità non possono essere condizionate o snaturate con il richiamo all'aspetto privato ed imprenditoriale dell'esercizio farmaceutico, basterà osservare che la norma impugnata si muove chiaramente in direzione di una uniformità di trattamento tra i lavoratori del settore e di un ampliamento del diritto al riposo settimanale cui l'evoluzione della collettività sociale tende indubbiamente a conferire maggiore rilievo e più adeguata durata.

Ravvisata quindi l'esistenza in concreto di ragioni di utilità sociale legittimanti la compressione dell'iniziativa economica privata, la Corte non può che ribadire (con ciò conformandosi ad un orientamento già costantemente espresso: v. ad es. sentt. nn. 137 del 1971 e n. 20 del 1980) che il suo potere <di giudicare in merito alla utilità sociale alla quale la Costituzione condiziona la possibilità di incidere sui diritti della iniziativa economica privata concerne solo la rilevabilità di un intento legislativo di perseguire quel fine e la generica idoneità dei mezzi predisposti per raggiungerlo>.

Anche detta questione deve pertanto essere dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Lazio 3 giugno 1975 n. 42 (Norme sulla disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie del Lazio) sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal TAR del Lazio in riferimento all'articolo 117 della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, secondo comma, della legge della Regione Piemonte 27 agosto 1982 n. 22 (Orari, ferie e turni delle farmacie) sollevata, con l'ordinanza in epigrafe, dal TAR del Piemonte in riferimento agli articoli 41 e 117 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/03/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 14 Aprile 1988.