Ordinanza n.255 del 1988

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ORDINANZA N.255

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 22 luglio 1977, n. 422 (<Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato>), promosso con ordinanza emessa il 19 novembre 1980 dal T.A.R. del Lazio, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;

Visto l'atto di costituzione di Verderosa Nicola ed altri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con ordinanza 19 novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, a norma del quale <fino a quando non si sarà provveduto a riordinare la materia relativa ai servizi svolti da talune amministrazioni a richiesta e a carico di enti o privati, resteranno ferme le misure dei compensi orari e la disciplina prevista dalla legge 15 novembre 1973, n. 734>;

che la questione é stata sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., in quanto il vincolo a tempo indeterminato alla misura dei compensi per lavoro straordinario fissata dalla legge n. 734 del 1973, comporterebbe per gli impiegati destinati alle particolari prestazioni previste dalla norma, una situazione deteriore rispetto a quella degli altri dipendenti statali;

considerato che il d.P.R. n. 422 del 1977 é stato emanato a norma dell'art. 9 del d.P.R. 22 luglio 1975, n. 382, il quale ha stabilito che il trattamento economico di attività dei dipendenti civili dello Stato e determinato, sulla base di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri <ferma restando la necessita di approvazione per legge delle spese incidenti sul bilancio dello Stato>;

che tale norma non concreta una delegazione di potere legislativo, ma una devoluzione normativa istituzionale con procedure particolari, sul presupposto degli accordi sindacali, che pongono il contenuto della regolamentazione rimessa al decreto presidenziale;

che questa Corte ha già ritenuto privi di forza di legge i decreti presidenziali emanati, in materia e con modalità analoghe, in base all'art. 28 della l. 20 marzo 1975, n. 70 (cfr. Corte cost. 27 febbraio 1980, n. 21) e all'art. 6 del D.L. 29 dicembre 1977, n. 946 (cfr. Corte cost. 25 giugno 1980, n. 100);

che, pertanto, la norma impugnata deve ritenersi priva di forza di legge e quindi non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.P.R. 22 luglio 1977, n. 422 (<Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato>), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.