Ordinanza n.249 del 1988

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ORDINANZA N.249

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 79, ottavo comma, e 80, dodicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), quali sostituiti dagli artt. 1 e 2 della legge 14 gennaio 1974, n. 62 (Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124 e 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969), promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1985 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Gianera Giacomo, iscritta al n. 472 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291-bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 15 marzo 1985, emessa nel corso del procedimento penale a carico di Gianera Giacomo, appellante avverso sentenza del Pretore di Chiavenna che lo aveva condannato per il reato di incauto affidamento di autoveicolo a persona minore degli anni diciotto (<sfornita, naturalmente, di patente di guida>), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 79, ottavo comma, e 80, undicesimo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quali sostituiti dagli artt.l e 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, nella parte in cui puniscono l'incauto affidamento di veicolo a persona minore degli anni diciotto (e, quindi, non in possesso dei requisiti per conseguire la patente di guida) meno gravemente dell'incauto affidamento di veicolo a persona che, pur non avendo conseguito la patente di guida, sia in possesso dei requisiti per ottenerla, dando luogo ad una inaccettabile <disparità di trattamento punitivo in relazione ad una ipotesi più grave punita con pena inferiore>;

e che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

considerato che il giudice a quo, con il dolersi del trattamento sanzionatorio previsto in ordine alla contravvenzione di incauto affidamento di autoveicolo a persona minore degli anni diciotto (<naturalmente> sfornita di patente di guida), ha, in realtà, denunciato il solo art. 79, ottavo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, quale sostituito dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1974, n. 62, coinvolgendo l'art. 80 dello stesso d.P.R. 15 giugno 1959, n. 392, quale sostituito dall'art. 2 della legge 14 gennaio 1974, n. 62, unicamente come tertium comparationis della dedotta illegittimità della norma censurata;

e che la proposta questione tende a conseguire un aggravamento della pena prevista per il reato di incauto affidamento di autoveicolo a persona minore degli anni diciotto (<naturalmente> sfornita di patente di guida), in modo, quanto meno, di conformarla alla misura della pena comminata per il reato di incauto affidamento di autoveicolo a persona che, pur non essendo abilitata alla guida, sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per ottenere la relativa abilitazione;

che, peraltro, il tipo di decisione richiesto va al di là dei poteri spettanti a questa Corte, essendole precluso, dal fondamentale ed inderogabile principio di stretta legalità dei reati e delle pene, qualsiasi intervento che comporti l'aggrava mento di una pena prevista in astratto (v. sentenze n. 42 del 1977 e n. 108 del 1981).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla circolazione stradale), quale sostituito dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1974, n. 62 (Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124 e 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento C.E.E. n. 543 del 25 marzo 1969), questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con ordinanza del 15 marzo 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/02/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giovanni CONSO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 03 Marzo 1988.