Sentenza n.85 del 1988

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SENTENZA N.85

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 23 aprile 1981, n. 154, recante: <Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale ed in materia di incompatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale>, promosso con ricorso del Presidente della Giunta regionale della Sardegna, notificato il 27 maggio 1981, depositato in cancelleria il 5 giugno (successivo) ed iscritto al n. 26 del registro ricorsi 198l.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'avv. Sergio Laporta dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

l. -La questione di legittimità costituzionale, sollevata in via principale dal Presidente della regione Sardegna va dichiarata inammissibile, stante l'erroneità del presupposto da cui essa muove, consistente nella ritenuta applicabilità anche alle elezioni dei consiglieri regionali sardi dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità disciplinati dalla legge statale 23 aprile 1981 n. 154.

2. - Invero, il rapporto tra lo statuto regionale sardo e la citata legge n. 154 del 1981 si configura nella parte che interessa, non soltanto in termini di sovraordinazione della norma costituzionale rispetto a quella ordinaria, ma anche quale rapporto fra legge speciale e legge ordinaria: la disciplina dei casi suddetti trova cioé la sua speciale regolamentazione nello statuto regionale e nelle relative norme di attuazione, con la conseguenza che la disciplina dei medesimi casi, dettata in via generale con legge dello Stato, non può configurarsi, per tale ragione, come automaticamente derogatoria o integrativa di quella speciale. Ciò dicasi non solo con riferimento ai casi di ineleggibilità di cui all'art. 1 della legge n. 154 del 1981, ma altresì con particolare riguardo a quelli di incompatibilità sanciti dal successivo art. 4, dovendosi, relativamente ad essi e per le teste esposte ragioni, osservare che se tale norma avesse inteso riferirsi alla regione ricorrente, muovendosi nello spazio proprio della riserva di cui all'art. 17 dello Statuto di tale regione, avrebbe dovuto in tal senso contenere una espressa previsione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 23 aprile 1981 n. 154, in toto e degli artt. 1 e 4 della medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 17 e 55 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 (Statuto speciale Regione Sardegna), dal Presidente della Regione Sardegna col ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 26 Gennaio 1988.