Ordinanza n. 52 del 1988

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ORDINANZA N.52

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 68 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina della imposta sul reddito delle persone fisiche), promossi con ordinanze emesse il 12 novembre 1981 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Belluno e il 19 gennaio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Udine, iscritte rispettivamente ai nn. 180, 181 e 182 del registro ordinanze 1982 e al n. 58 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.248 dell'anno 1982 e n. 177 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con ordinanze nn. 180, 181, 182 del 1982 la Commissione tributaria di secondo grado di Belluno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 68 (rectius: art. 68, ultimo comma) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597-Istituzione e disciplina della imposta sul reddito delle persone fisiche -nella parte in cui la deducibilità dei costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione é limitata al 5% del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili; e ciò per tutti i tipi di impresa, ponendosi cosi in essere una varietà di trattamento, attesa la differenza d'incidenza dei costi stessi nei vari settori produttivi; che peraltro, con l'art. 35 del d.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 il Ministro delle finanze resta autorizzato a stabilire con apposito decreto criteri diversi di deduzione per specifici settori di attività economica; e che appunto, in base a decreto del 13 luglio 1981, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto stesso, le imprese del settore dell'autotrasporto-cui si riferiscono le ordinanze di rimessione - possono dedurre i costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione fino al limite del 25% del costo complessivo dei beni;

che, ad avviso del Collegio rimettente, le modifiche di cui innanzi starebbero a denunciare una disparità per i periodi di imposta anteriori;

che la stessa questione é stata sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Udine (ordinanza n. 58 del 19 gennaio 1982, pervenuta il 19 agosto 1983);

che ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza di quanto dedotto.

Considerato che, per la identità delle questioni sollevate, i giudizi vanno riuniti; che <le disposizioni legislative le quali contengono agevolazioni e benefici tributari di qualsiasi specie, quali che ne siano le finalità, hanno palese carattere derogatorio e costituiscono il frutto di scelte del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare e di decidere non solo in ordine all'an, ma anche in ordine al quantum e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di dette agevolazioni> e che, d'altra parte, la <deducibilità va concretata e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale> (sentenze n. 134 del 1982 e n. 108 del 1983);

che pertanto valutazioni di tale natura appaiono sindacabili sol quando si prospettino del tutto irrazionali o ingiustificate;

che al riguardo sembra doversi escludere che il legislatore possa disporre per singole categorie di beni o di imprese, con una deducibilità dei costi rigorosamente aderente alle svariate situazioni di fatto; sicchè - per le ipotesi di cui si tratta - i criteri dettati non appaiono irragionevoli; nè il quid novi introdotto in forza del citato art. 35 del d.P.R. n. 897 é atto a costituire indice rivelatore di irrazionalità del sistema.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, - Istituzione e disciplina della imposta sul reddito delle persone fisiche-sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Belluno e da quella di primo grado di Udine, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 21 Gennaio 1988.