Sentenza n.6 del 1988

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SENTENZA N.6

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985, n. 8, (<Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unita sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie>), convertito nella l. 27 marzo 1985, n. 103, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 ottobre 1985 dal Pretore di Bari nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Conte Domenico ed altri e la Cassa Mutua di Malattia dei dirigenti ENEL ed altri, iscritta al n. 811 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10/Ia s.s. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 2 dicembre 1985 dal Pretore di Bari nel procedimento civile vertente tra Conte Domenico e la Cassa Mutua S.I.P., iscritta la n. 64 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25/I a S.S. dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 18 marzo 1986 dal Pretore di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Muratori Giuseppe ed altri e l'E.N.P.A.S. ed altri, iscritta al n. 542 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49/Ia s.s. dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 7 aprile 1986 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Ciccarone Pietrangelo e il Ministero del Tesoro-Ufficio Liquidazioni, iscritta al n. 598 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51/I a S.S. dell'anno 1986;

5) ordinanza emessa il 7 aprile 1986 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Di Bello Aldo e il Ministero del Tesoro, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/Ia s.s. dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Considerato in diritto

3.-Può disporsi la riunione dei giudizi per la manifesta identità del loro oggetto e per l'evidente connessione dei loro temi.

Le censure di incostituzionalità sono rivolte all'art. 6 del d.l. 25 gennaio 1985, n. 8, convertito nella l. 27 marzo 1985, n. 103, che interpreta autenticamente gli artt. 11, primo comma, della l. 29 giugno 1977, n. 349, e 8, sesto comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 264 (convertito con modificazioni nella l. 17 agosto 1974, n. 386), disposizioni concernenti il blocco delle tariffe dei medici convenzionati con i soppressi enti mutualistici in attesa delle convenzioni nazionali uniche, contemplate dalla l. n. 349 del 1977 cit..

4. - Il primo gruppo di censure (ordd. 13 settembre e 2 dicembre 1985 del Pretore di Bari) investe l'art. 6 della l. n. 103 del 1985, assumendo che esso invade il <campo specifico delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, sostituendosi alla stessa nel compito di interpretare le leggi>, in contrasto con gli artt. 101 e 104, primo comma, Cost..

Osserva la Corte che la formulazione della norma, secondo la quale i precetti, ai quali fa riferimento l'art. 6 cit., <vanno intesi nel senso....>, ne svela l'intento di descrivere il contenuto di essi. Tali precetti, mentre avevano ricevuto una interpretazione univoca dalla giurisprudenza della Cassazione, trovavano ancora non concordi alcuni giudici di merito.

E' agevole dunque ricostruire la ratio dell'art. 6 cit. nella finalità di por fine alle <diverse interpretazioni delle disposizioni sopra indicate>, come si enuncia espressamente nella parte finale della norma.

5.-Le ordinanze descrivono un ampio arco di illegittimità del precetto, in quanto contestano, nel suo complesso, la legge interpretativa, configurata come sovrapposizione indebita ed <espressione della tendenza del Parlamento ad invadere il campo specifico delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria, sostituendosi ad essa nel compito di interpretare le leggi>.

E' da rilevare che la facoltà del legislatore di porre una <data> interpretazione é espressione indubbia della potestà normativa ad esso spettante e, come tale, sottoposta alle limitazioni previste dalla Costituzione; il suo esercizio non può considerarsi, di per se, lesivo della sfera riservata al potere giudiziario. L'indicazione di un dato significato della norma incide sul precetto, alla struttura del quale concorre la legge interpretativa. La disposizione, così definita, costituisce la materia dell'esame devoluto all'autorità giudiziaria (cfr. sent. Corte cost. n. 118 del 2 luglio 1957) e non é ipotizzabile una riserva dell'interpretazione del giudice che possa precludere l'autodefinizione operata dal legislatore.

L'attribuzione per legge di un dato significato ad una norma non tocca la potestas judicandi, ma definisce e delimita la fattispecie normativa-che é oggetto di tale potestas -così come risulta dal precetto integrato (cfr. sent. Corte cost. n. 70 del 8 marzo 1983).

Non é fondato, quindi, il profilo della censura di costituzionalità, che deduce il contrasto della norma interpretativa, posta dall'art. 6 della l. n. 103, con l'interpretazione generalmente data dai giudici di merito, anche perchè, come si é rilevato, erano già intervenute ripetute pronunce della Corte di Cassazione ed ai principi da questa fissati, e disattesi da taluni giudici di merito, si era conformato il legislatore, ponendo la norma censurata.

E', quindi, da respingere l'affermata violazione degli artt. 101 e 104, primo comma, Cost., dedotta dalle suindicate ordinanze del Pretore di Bari, che coinvolge la lesione delle prerogative del potere giudiziario.

6. -Nè hanno, del pari, fondamento le censure mosse all'art. 6 della l. n. 103 del 1985 cit. dai Pretori di Caltanissetta (ord. 18 marzo 1986) e di Roma (ord. 7 aprile 1986).

Questi giudici hanno sospettato di incostituzionalità la norma, con riferimento all'art. 3 Cost., in quanto essa dispone la irripetibilità dei maggiori compensi corrisposti ai medici mutualisti rispetto a quelli consentiti dall'art. 6 cit..

Relativamente alle ordinanze del pretore di Roma, l'Avvocatura generale dello Stato ha sollevato eccezione di inammissibilità, in quanto la norma denunciata non sarebbe quella interpretativa, ma l'altra che dispone la irripetibilità dei compensi riscossi.

Donde l'irrilevanza della questione di incostituzionalità nei giudizi a quibus.

L'eccezione di inammissibilità non é fondata. Le ordinanze tracciano l'evoluzione della normativa in materia e toccano gli elementi della vicenda nella loro globalità, anche se in un passo della motivazione danno particolare rilievo alla indicata parte finale dell'art. 6, che sancisce l'irripetibilità.

Il dispositivo delle ordinanze propone la questione di legittimità costituzionale dell'intero art. 6, con riferimento all'art. 3 Cost. e l'assunta differenza di trattamento determinata dall'irripetibilità e proprio in connessione con tale ampia censura.

7. - Quanto al merito, osserva la Corte che, secondo le ordinanze, la violazione dell'art. 3 Cost. sarebbe prodotta dal meccanismo dell'art. 6 l. n. 103 del 1985, che verrebbe a determinare un vantaggio ingiustificato a favore dei beneficiari e, correlativamente, un danno per coloro che, a causa di un fatto meramente casuale, come quello della non ancora avvenuta corresponsione di detti maggiori compensi (dichiaratamente non dovuti in base alla legge interpretativa) vengono ad essere privati del diritto a tali emolumenti.

Va osservato al riguardo che la differenziazione, che così si determina, e dovuta all'applicazione del principio della irripetibilità delle somme percepite in buona fede dagli interessati.

Tale principio, ha ricevuto significativa applicazione della giurisprudenza amministrativa proprio in materia di retribuzione.

La differenziazione, lamentata nelle presenti vicende, appare poi sicuramente connessa al decorso del tempo, nel quale, per iniziativa della P.A. o in esecuzione di pronunce giudiziarie, erano stati corrisposti gli emolumenti maggiorati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, gli eventi sui quali incide il fluire del tempo sono caratterizzati da peculiarità, che li diversificano da situazioni analoghe, oggetto di comparazione (cfr. sent. n. 38 del 16 febbraio 1984; , n. 322 del 11 dicembre 1985, relativa, quest'ultima, alla irrilevanza, come elemento di disparità di trattamento, della <demarcazione temporale> posta da una norma di legge).

E occorre soggiungere che, nella fattispecie, il tertium comparationis e costituito dalla norma speciale, che consente il trattamento più favorevole, rispetto a quello posto dalla disciplina generale dei compensi professionali in questione. E' insegnamento consolidato di questa Corte che la disciplina particolare non può costituire parametro utile ai fini di stabilire la dedotta disparità di trattamento posta dalla norma di carattere generale (cfr. sent. n. 46 del 10 marzo 1983).

Non sussiste, dunque, violazione dell'art. 3 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe,

dichiara non fondate:

le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 del D.L. 25 gennaio 1985 n. 8 (<Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unita sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie>) convertito nella l. 27 marzo 1985, n. 103 sollevate, in riferimento agli artt. 101 e 104, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Bari con le ordinanze 13 settembre 1985 (R.O. n. 811 del 1985) e 2 dicembre 1985 (R.O. n. 64 del 1986);

le questioni di legittimità costituzionale della stessa norma sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Caltanissetta con l'ordinanza 18 marzo 1986 (R.O. n. 542 del 1986) e del Pretore di Roma con le ordinanze 7 aprile 1986 (R.O. n. 598 del 1986 e n. 94 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/01/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Gennaio 1988.