Sentenza n.574 del 1987

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SENTENZA N. 574

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme per il riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1981 dal Pretore di Ascoli Piceno nel procedimento civile vertente tra Partemi Emidio e l'I.N.P.S., iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 dell'anno 1981;

Visti gli atti di costituzione di Partemi Emidio e dell'I.N.P.S., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Franco Agostini per Partemi Emidio, Giuseppe Pansarella per l'I.N.P.S. e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 25 marzo 1981 il Pretore di Ascoli Piceno ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, l. 2 aprile 1958 n. 377 nella parte in cui per i dipendenti delle esattorie e ricevitorie non equipara, ai fini pensionistici, i contributi volontari a quelli obbligatori così come previsto per i lavoratori facenti capo all'assicurazione obbligatoria ordinaria. Sussisterebbe, infatti, contrasto con l'art. 3 Cost., nella disposizione che equipara ad interruzione il passaggio dalla categoria volontaria a quella obbligatoria.

Il giudizio a quo risulta promosso da Partemi Emidio (impiegato presso l'esattoria di Ascoli Piceno in due distinti periodi di tempo) avverso il provvedimento dell'INPS di liquidazione della pensione in due quote, causa l'interruzione del versamento dei contributi obbligatori nel periodo non lavorativo (dal 1ø luglio 1956 al 30 settembre 1957). Lamenta, infatti, il ricorrente che l'INPS non avrebbe tenuto conto dei contributi volontari dallo stesso versati direttamente al "Fondo di Previdenza per gli impiegati esattoriali" in quello stesso periodo.

Secondo il Pretore la norma impugnata, considerando come "interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria" e quindi come "non versati" i contributi volontari da parte di chi si sia impiegato per una seconda volta presso una esattoria o ricevitoria, si porrebbe in contrasto con l'art. 17 quarto comma della stessa legge che sancisce invece l'equiparazione, a tutti gli effetti, dei contributi volontari a quelli obbligatori, anche quindi ai fini della continuità della contribuzione.

Da ciò la palese contraddittorietà e disparità di trattamento rispetto ai lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria ordinaria.

2. - Nel presente giudizio si sono costituiti il Partemi, associandosi ai dubbi di costituzionalità espressi dal Pretore, e l'INPS.

Per l'Istituto di previdenza, il Fondo garantisce ai propri iscritti, in ogni caso, il trattamento più favorevole previsto dall'assicurazione generale obbligatoria.

Si osserva poi come "il fatto che, nell'ambito del Fondo esattoriale, la prosecuzione volontaria produca solo l'effetto di incrementare l'anzianità assicurativa, ma non anche di assicurare la continuità del rapporto ai fini della liquidazione della pensione... sia questione che attiene e si esaurisce all'interno della disciplina speciale, senza possibilità di raffronto con altre forme previdenziali".

Nelle sue conclusioni, l'INPS si é rimesso, peraltro, a giustizia.

3. - Secondo l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, nessuna identità di situazione vi sarebbe tra l'iscritto al "Fondo esattoriale" e l'iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, dato che il Fondo ha la finalità di assicurare un trattamento integrativo delle pensioni dovute in base all'ordinamento generale.

Considerato in diritto

1. - La legge 2 aprile 1958, n. 377 - Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette - comporta l'assoggettamento degli iscritti ad una duplice contribuzione, all'assicurazione obbligatoria generale, cioè, ed al Fondo; col diritto a trattamento di quiescenza nella assicurazione obbligatoria e ad una integrazione da parte del Fondo: tali prestazioni vengono a costituire peraltro, in capo ai beneficiari, un'unica pensione complessiva.

Gli artt. 16, 17 e 18 regolano la prosecuzione volontaria nella contribuzione al Fondo (da parte degli iscritti non rioccupati), a condizione che sia contemporaneamente effettuata la prosecuzione nell'assicurazione obbligatoria (art. 16, comma secondo) e con la equiparazione dei contributi versati volontariamente a quelli obbligatori (art. 17, ultimo comma).

Sennonché poi, l'art. 27, terzo comma, dispone che per il caso di rioccupazione allo stesso titolo (sempre, cioè, presso esattorie o ricevitorie) il ripristino della contribuzione obbligatoria comporta l'interruzione della contribuzione volontaria al Fondo.

La norma comporta una suddivisione per quote nel calcolo pensionistico finale, non rimanendo assicurata - per effetto di essa - la continuità del rapporto.

2. - Il giudice rimettente ravvisa, nella delineata situazione, disparità di trattamento ex art. 3 Cost.: la discriminazione opera, infatti, addirittura in capo allo stesso soggetto. Questi, per la contemporanea iscrizione alla assicurazione obbligatoria, si avvale in tale veste delle norme dettate da quel regime, ivi compresa quella sulla prosecuzione volontaria equiparata in toto nei contributi versati all'uno o all'altro titolo. Del che il lavoratore resta privato, invece, nel descritto regime regolatore del Fondo.

3. - La questione é fondata.

Già si é qui descritta l'interdipendenza nella prosecuzione volontaria per gli iscritti al Fondo in parola, nel senso che costoro possono fruire della prosecuzione, a titolo specifico, in quanto abbiano provveduto alla coeva identica contribuzione prosecutiva (volontariamente) dell'assicurazione obbligatoria. Dunque, la correlata inscindibile disciplina colloca su di uno stesso piano, per tutte le sue implicazioni positive, i due tipi di contribuzione. Appare priva, pertanto, di razionalità la norma di cui si dubita, collocata peraltro in un sistema "riordinatore", che dopo aver enunciato il perfetto parallelismo contributivo con l'assoggettare l'iscritto, qualora non essendo più occupato voglia "proseguire" nel Fondo, a dar seguito alla contribuzione volontaria anche nel regime generale, escludendolo poi, se rioccupato, dai benefici specifici.

In effetti, invece, le due contribuzioni ragionevolmente coesistono quando, però, avvinte - questa l'identità di premesse e di scopo in un unicum, ai fini di quiescenza, volto ad assicurare, cioè, al lavoratore la conservazione dei diritti ovvero il raggiungimento dei relativi requisiti. Ed é per questo che la prosecuzione volontaria é istituto che si applica solo ove non sussista, contemporaneamente, un rapporto assicurativo obbligatorio (sent. n. 213 del 1986).

In buona sostanza, é funzione della prosecuzione volontaria l'esigenza di mantenere costante e intangibile in capo al lavoratore, ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto in tutto l'arco della sua attività lavorativa (sent. n. 37 del 1982): da qui l'indefettibile principio di identità nei contributi volontari e in quelli obbligatori (l. 30 aprile 1969, n. 153, art. 35 lett. b), n. 3; d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, art. 9, per la disciplina generale; legge n. 377 del 1958, cit., art. 17, per la disciplina del Fondo; l. 7 febbraio 1979, n. 29, artt. 1 e 2 per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, legge 2 aprile 1958, n. 377 (Norme per il riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) nella parte in cui é equiparata ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI