Ordinanza n.550 del 1987

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ORDINANZA N. 550

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 700 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1987 dal Pretore di Viareggio, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32, prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Ricci Luciano ed altri contro l'Esattoria comunale di Viareggio, il Pretore della stessa città con ordinanza del 24 gennaio 1987 (reg. ord. n. 303 del 1987) sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, e 113 Cost., dell'art. 700 cod. proc. civ., "in quanto non prevede che un provvedimento d'urgenza possa essere dato dal Pretore anche a tutela del diritto del contribuente di non pagare a titolo d'imposta somme non dovute, quando tale diritto, durante il tempo occorrente a farlo valere davanti alla competente Commissione tributaria, sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile";

che la Presidenza del Consiglio dei ministri chiedeva dichiararsi inammissibile o infondata la questione;

Considerato che la questione é manifestamente infondata in quanto sostanzialmente già decisa da questa Corte con sentenza 1ø aprile 1982, n. 63, la quale ha dichiarato la non fondatezza della questione stessa, nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce una componente della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost., tutela che può essere discrezionalmente differenziata dal legislatore ordinario e che nel processo tributario si realizza essenzialmente con la restituzione della somma indebitamente riscossa, insieme agli interessi, da parte dell'amministrazione finanziaria soccombente (v. anche ord. nn. 288/1986 e 427/1987);

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 700 cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI