Ordinanza n.539 del 1987

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ORDINANZA N. 539

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882 (Sanatoria di irregolarità formali o di minori infrazioni in materia tributaria) promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza, iscritta al n. 387 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Coffani Ferdinando ed avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo, ai fini dell'Irpef 1976, di un imponibile per un residuo debito di imposta derivante dalla non riconosciuta deduzione degli interessi passivi relativi ad un mutuo, la Commissione tributaria di primo grado di Monza con ordinanza del 2 giugno 1981 (reg. ord. n. 387 del 1982) sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, disciplinante la sanatoria di irregolarità formali e di infrazioni minori in materia tributaria;

che, secondo la Commissione, la norma impugnata, in quanto escludeva il rimborso di imposte già pagate prima della sua entrata in vigore, sembrava discriminare ingiustificatamente i contribuenti che, a quella data, avessero adempiuto il loro debito, rispetto a quelli che non avevano ancora pagato;

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri interveniva chiedendo che la questione fosse dichiarata non fondata;

Considerato che la sanatoria di cui alla l. n. 882 del 1980 é stata disposta con l'evidente finalità, risultante espressamente anche dai lavori preparatori, di realizzare il miglior funzionamento della riforma tributaria, anche evitando un contenzioso numeroso, relativo a cause di minore importanza;

che nella regolamentazione della materia va riconosciuta al legislatore la necessaria discrezionalità anche per quanto riguarda le somme già corrisposte, delle quali, secondo una consuetudine legislativa certamente non irragionevole, viene disposta l'irripetibilità;

che le situazioni tributarie già esaurite ben possono non essere assimilate a quelle ancora pendenti, sicché la differente disciplina non comporta la violazione del principio di eguaglianza;

che pertanto la questione dev'essere considerata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Monza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI