Ordinanza n.533 del 1987

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ORDINANZA N. 533

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), promossi con ordinanze emesse il 9 marzo 1983 dal Pretore di Pistoia e il 27 maggio 1983 dal Tribunale di La Spezia, iscritte rispettivamente ai nn. 558 e 920 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4 e 81 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Pistoia e il Tribunale di La Spezia, con ordinanza rispettivamente del 9 marzo 1983 (n. 588/83 reg. ord.) e 27 maggio 1983 (n. 920/83 reg. ord.), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non ammettono a sanzione sostitutiva i reati puniti con pena pecuniaria o con questa pena congiunta a pena detentiva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il Tribunale, inoltre, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle stesse norme in quanto subordinano al parere favorevole del p.m. la possibilità di applicazione delle sanzioni sostitutive; e ciò in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost.;

Considerato che questa Corte ha dichiarato con sentenze nn. 148 del 1984 e 350 del 1985 l'inammissibilità della prima questione, e che la rilevanza della seconda (peraltro già risolta dalla sentenza n. 120 del 1984) é nel caso di specie all'evidenza condizionata all'accoglimento della prima;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata dal Pretore di Foligno e dal Tribunale di La Spezia in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI