Ordinanza n.395 del 1987

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ORDINANZA N. 395

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), promossi con:

1) ordinanza emessa il 23 settembre 1986 dal Tribunale per i minorenni di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Kawecki Cristina e Ugolini Pier Giorgio, iscritta al n. 9 del registro ordinanze dell'anno 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1987;

2) ordinanza emessa il 24 ottobre 1986 dal Tribunale per i minorenni di Torino, sul ricorso proposto da Falco Gilda contro Rossi Michele, iscritta al n. 28 del registro ordinanze dell'anno 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1987;

3) ordinanza emessa il 2 febbraio 1987 dal Tribunale per i minorenni di Torino, sul ricorso proposto da Tamburello Irene contro eredi di Di Forti Gaetano, iscritta al n. 247 del registro ordinanze dell'anno 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Bologna, con ordinanza emessa il 26 settembre 1986, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui, nuovamente sostituendo l'art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, ha demandato alla competenza del tribunale per i minorenni la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità "nel caso di minori";

e che analoga questione, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, é stata successivamente sollevata dal Tribunale per i minorenni di Torino con due ordinanze, di identico contenuto, emesse il 24 ottobre 1986 e il 2 febbraio 1987;

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata, perché già dichiarata non fondata con sentenza n. 193 del 1987;

Considerato che i giudizi riguardano questioni sostanzialmente coincidenti e vanno, quindi, riuniti;

che effettivamente le questioni proposte sono state dichiarate non fondate con sentenza n. 193 del 1987 e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 102 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Bologna e dal Tribunale per i minorenni di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI