Sentenza n.381 del 1987

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SENTENZA N. 381

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 168, n. 2 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1981 dal Tribunale di Agrigento, iscritta al n. 27 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 dell'anno 1982;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto in fatto

Con ord. 19 giugno 1981, il Tribunale di Agrigento sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 168 n. 2 cod. pen., con riferimento all'art. 3 Cost.

Rilevava il Tribunale l'irragionevole diversità di trattamento che si verifica allorquando due condanne a pena detentiva per due successivi delitti, ascritti allo stesso imputato, seguono secondo la cronologia della commissione, e quando, invece, la condanna per il delitto precedentemente commesso si verifichi dopo quella intervenuta per il delitto successivo.

Infatti, mentre nel primo caso, ove fra la commissione dei due delitti intercorra oltre cinque anni (e non sia applicabile la disposizione di cui all'u.p. dell'art. 163 cod. pen.), il già condannato a pena sospesa non potrà godere di altra sospensione sulla condanna per il secondo delitto, ma conserverà la prima sospensione in grazia del disposto di cui all'art. 167 cod. pen., nell'altra ipotesi (e sempre se non ricorra l'applicazione dell'u.p. dell'art. 163 cod. pen.), non solo non potrà godere della sospensione condizionale sulla condanna per il primo delitto perché vi osta il secondo comma, n. 1. dell'art. 164 cod. pen., ma per di più si vedrà revocata la sospensione concessa sulla condanna intercorsa per il secondo delitto, ai sensi dell'art. 168 n. 2 cod. pen.

Secondo il Tribunale rimettente, tale effetto lesivo del principio di uguaglianza sarebbe dovuto a quest'ultimo disposto, in quanto non prevede che la revoca di diritto sia esclusa quando colui che ha beneficiato della sospensione condizionale riporti altra condanna per un reato commesso in epoca antecedente al quinquennio che precede la prima sentenza di condanna (rectius: la commissione del reato per cui ebbe a seguire la prima condanna - art.167, primo co., cod. pen.).

Nessuno si é costituito o é intervenuto nel giudizio.

Considerato in diritto

Sembra effettivamente sussistere l'irrazionale diverso trattamento di due situazioni eguali, così come rilevato dal Tribunale di Agrigento, in quanto, nel caso in esame, la revoca di diritto della concessa sospensione condizionale non deriva dal comportamento del condannato che denoti carenza di resipiscenza, sordità al precedente intervento della Giustizia e insensibilità al beneficio ricevuto, ma soltanto dal fatto occasionale che la condanna per il delitto precedentemente commesso segua nel tempo a quella inflitta per il reato successivo. Ma non può essere condiviso l'assunto del Tribunale, secondo cui l'irragionevole disparità troverebbe la sua causa nel disposto di cui all'art. 168, n. 2 cod. pen.

Infatti, come lo stesso Tribunale di Agrigento ha correttamente messo in luce, se le due condanne avessero seguito l'ordine cronologico dei commessi reati, la condanna per il reato successivamente commesso, fatta salva l'ipotesi di cui all'u.p. dell'art. 163 cod. pen., non avrebbe potuto beneficiare della sospensione condizionale della pena perché vi ostava la condanna precedente a pena detentiva (art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen).

É giusto, pertanto, che, ove successivamente si verifichi condanna a pena detentiva per un reato commesso precedentemente alla prima condanna, si proceda a revoca della condizionale, concessa in occasione della precedente condanna, perché in quel momento si accerta che in realtà, all'epoca del processo precedente, l'imputato aveva già commesso altro reato per cui si é avuto in seguito condanna a pena detentiva: condanna che sarebbe stata ostativa, se si fosse avuta tempestivamente, secondo l'ordine dei commessi reati.

L'art. 168, n. 2, pertanto, lungi dal creare irragionevoli disparità, elimina, anzi, col suo disposto un irrazionale trattamento di due situazioni eguali, che veniva a verificarsi a causa della mancata correlazione fra il tempo della commissione di due delitti successivi e le rispettive condanne.

Non può esservi, quindi, censura d'illegittimità costituzionale in ordine a questo articolo.

La disparità di trattamento, invece, é causata dall'indiscriminato disposto di cui all'art. 164, secondo co., n. 1, che vieta la concessione della sospensione condizionale della pena a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, senza distinguere se la precedente condanna si riferisca a delitto commesso in epoca precedente o successiva al reato per cui si infligge attualmente condanna: e sopratutto - giacché é ciò che rileva - se in questa seconda ipotesi fra la commissione dell'uno e dell'altro delitto sia trascorso il termine di cui agli art.li 163, primo co. cod. pen.

Se l'art. 164 cod.pen. operasse tale distinzione, sarebbe possibile al giudice che pronuncia condanna per il delitto commesso precedentemente alla prima condanna, e in epoca antecedente al quinquennio intercorrente fra l'uno e l'altro reato, concedere la sospensione condizionale, magari contestualmente revocando quella precedentemente concessa, e così ripristinando a posteriori gli effetti di quell'ordine temporale correlativo fra commissione del reato e condanna, che giustamente é stato invocato dal Tribunale di Agrigento.

Ma l'art. 164, secondo co., n. 1 cod. pen. non é stato impugnato, né d'altra parte lo avrebbe potuto il Tribunale di Agrigento, chiamato a revocare, in sede esecutiva, la condizionale concessa, su una condanna concernente reato successivamente commesso.

Avrebbe potuto sollevarla, invece, in sede di cognizione, nel momento in cui condannava per il reato precedentemente commesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, n. 2 cod. pen, sollevata dal Tribunale di Agrigento, con ordinanza 19 giugno 1981, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 29 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: GALLO

Depositata in cancelleria il 12 novembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

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