Ordinanza n.335 del 1987

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ORDINANZA N. 335

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Dott. Francesco SAJA , Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania, iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33 prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Francesco Saja;

Ritenuto che la Commissione tributaria di I grado di Verbania, nel corso del giudizio relativo al ricorso proposto da Longhi Fiorenzo avverso quattro avvisi di accertamento in materia di Irpef, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. n. 636 del 1972, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli articoli da 90 a 97 del c.p.c., in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.;

che il giudice a quo cita la sentenza di questa Corte n. 196/82 con la quale la Corte ha dichiarato non fondata analoga questione sollevata da varie Commissioni tributarie in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., ma ritiene di riproporla sotto altro profilo;

che in particolare la Commissione rimettente osserva che, dato il carattere generale dell'istituto della condanna del soccombente alle spese, riconosciuto dalla stessa Corte nella citata sentenza, il legislatore delegato della riforma tributaria non avrebbe potuto e dovuto, in assenza di una chiara ed espressa indicazione in tal senso della legge delega n. 825 del 1971, apportarvi alcuna deroga;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972 nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c. va dichiarata manifestamente inammissibile per irrilevanza, in quanto lo stesso giudice a quo fa riferimento al solo problema della condanna alle spese della parte soccombente;

che, quanto alla questione di legittimità costituzionale del citato art. 39 nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art. 91 c.p.c. (condanna alle spese), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., per violazione dell'art. 10 della legge delega n. 825/71, il principio della condanna del soccombente al pagamento delle spese processuali non é assoluto ed inderogabile e, pertanto, in assenza di criteri direttivi contenuti nella legge delegante, rientrava nella discrezionalità del legislatore delegato introdurre o meno il detto istituto nel processo tributario;

che la questione va dichiarata, quindi, manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972, nella parte in cui esclude l'applicabilità al processo tributario degli artt. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97 c.p.c., sollevata dalla Commissione tributaria di I grado di Verbania con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1987.

 

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SAJA

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI