Sentenza n.155 del 1987

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SENTENZA N. 155

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato), convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1980 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Moneta Caglio Attilio e Melillo Lilda, iscritta al n. 918 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 dell'anno 1981.

Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di una causa di opposizione all'esecuzione proposta contro il pignoramento, a seguito d'inadempimento di debiti alimentari, del terzo di una pensione dovuta dalla Cassa nazionale del notariato - il Pretore di Roma, con ordinanza 3 novembre 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, conv. nella l. 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni erogate ai notai dalla Cassa nazionale del notariato in via assoluta, anche riguardo a crediti alimentari.

Secondo il giudice a quo la norma impugnata violerebbe l'art. 3 della Costituzione, attribuendo ai notai, a proposito delle pensioni loro erogate, un trattamento di favore rispetto ad altre categorie, per le quali non é prevista un'analoga assoluta impignorabilità. Infatti, per gli impiegati dello Stato, il d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, prevede la pignorabilità, per alimenti, di un terzo delle retribuzioni (e pensioni): regola questa estesa (art. 1) ai dipendenti dei comuni, province, enti sottoposti a tutela o vigilanza della p.a., imprese concessionarie di servizi pubblici di comunicazioni o trasporti, nonché (art. 47 l. 8 gennaio 1952, n. 6) agli assegni erogati dalla Cassa di previdenza per gli avvocati e (art. 37 della l. 24 dicembre 1955, n. 990) dalla Cassa di previdenza per i geometri.

Nell'ordinanza si osserva che per le pensioni dei notai, il trattamento più favorevole di quello previsto dal d.P.R. n. 180 del 1950 - che é già più vantaggioso di quello stabilito dall'art. 545 c.p.c. per gli emolumenti dovuti in relazione al rapporto di lavoro privato - é privo di giustificazione. Si cita, al riguardo, la sentenza 2 giugno 1977, n. 105 di questa Corte, con la quale é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923, nella parte in cui non prevedeva la pignorabilità per crediti alimentari degli assegni d'integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Si chiede un'analoga dichiarazione d'illegittimità costituzionale per quanto riguarda le pensioni erogate ai notai.

Dinanzi a questa Corte non v'è stata alcuna costituzione di parte.

Considerato in diritto

2. - Il Pretore di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, conv. nella l. 17 aprile 1925, n. 473 - nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni erogate ai notai dalla Cassa nazionale del notariato anche riguardo ai crediti alimentari - sotto il profilo che tale assoluta impignorabilità contrasterebbe con l'art. 3 Cost., non essendovi alcun ragionevole motivo per attribuire ai notai un trattamento più vantaggioso di quello previsto per i pubblici dipendenti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

3. - L'art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923 dispone che le quote d'integrazione, nonché le pensioni e gli assegni sui fondi della Cassa nazionale del notariato non sono cedibili, né soggetti a sequestro o pignoramento. Viceversa, in materia di alimenti, per i pubblici dipendenti ed altri soggetti a questi assimilati, l'art. 2, n. 1, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 - al quale rinviano molte disposizioni di legge riguardanti pensioni ed assegni corrisposti dalle rispettive Casse a liberi professionisti (l. 8 gennaio 1952, n. 6; l. 24 ottobre 1955, n. 990; l. 9 febbraio 1963, n. 160; l. 3 febbraio 1963, n. 100) - stabilisce la pignorabilità delle retribuzioni e pensioni nella misura di un terzo.

Questa Corte, con sentenza 2 giugno 1977, n. 105, ha già dichiarato costituzionalmente illegittimo, perché in contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 12 del r.d.l. n. 1324 del 1923, "nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari degli assegni di integrazione corrisposti ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180". Ciò in quanto non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare, in relazione a detti emolumenti, un trattamento più favorevole, per i notai, di quello previsto per i dipendenti pubblici dal d.P.R. n. 180 del 1950.

Pertanto, non essendovi ugualmente ragioni che giustifichino, per le pensioni dei notai, un più favorevole trattamento rispetto a quello previsto in materia di pignorabilità dal d.P.R. n. 180 del 1950 per le pensioni dei pubblici dipendenti, sussiste la dedotta violazione dell'art. 3 Cost. e l'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324, va dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede la pignorabilità, per crediti alimentari, delle pensioni corrisposte ai notai dalla Cassa nazionale del notariato, negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324 (Modificazioni al r.d.l. 9 novembre 1919, n. 2239, sulla Cassa nazionale del notariato), convertito nella l. 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevede la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte ai notai dalla Cassa nazionale del notariato negli stessi limiti stabiliti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: PESCATORE

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE