Ordinanza n.136 del 1987

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ORDINANZA N. 136

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) promossi con ordinanze emesse rispettivamente il 5 agosto 1984 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Verona, il 19 settembre 1984 dal Tribunale di Milano, il 16 dicembre 1983 dal Tribunale di La Spezia, il 17 giugno 1985 dalla Corte d'Appello di Firenze, il 3 maggio 1985 dal Tribunale di Firenze e il 3 marzo 1986 dal Tribunale di Milano, iscritte ai nn. 1147 e 1309 del Registro Ordinanze 1984, ai nn. 121, 597 e 608 del R.O. 1985 e al n. 383 del R.O. 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 56-bis, 113- bis e 161- bis dell'anno 1985 e nn. 8 e 39 della prima serie speciale dell'anno 1986.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ravvisato che le ordinanze in epigrafe concernono identiche o connesse questioni e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti per i fini di un'unica pronuncia.

Ritenuto che il Tribunale di La Spezia (ord. n. 121/1985), la Corte d'Appello di Firenze e il Tribunale di Firenze (ordd. nn. 597 e 608/1985) hanno sollevato, in riferimento all'art.3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 nella parte in cui la coltivazione di modiche quantità di stupefacenti per uso personale non viene assoggettata alla disciplina della detenzione in modica quantità;

che il Tribunale di Milano (ordd. nn. 1309/1984 e 383/1986) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, sempre in riferimento all'art. 3 della Costituzione degli artt. 71, 72 e 80 della menzionata legge, nella parte in cui non é previsto un trattamento sanzionatorio più lieve, per chi importi modiche quantità di sostanze stupefacenti, rispetto a chi versi "in analoga situazione" allo interno del territorio dello Stato ed anche rispetto allo spacciatore di modiche quantità di droghe pesanti, prescindendosi inoltre dalla considerazione della destinazione per uso personale ovvero di terzi.

Considerato che, quanto alle ordinanze n. 121 (Tribunale di La Spezia), nn. 597 e 608 (Corte di Appello e Tribunale di Firenze), identica questione é stata dichiarata manifestamente infondata da ultimo con ordinanza di questa Corte n. 308 del 1985; e quanto alla questione sollevata con le ordinanze nn. 1309 e 383 (Tribunale di Milano) da ultimo con precedente, sempre di questa Corte,   ordinanza n.95 del 1984.

Ritenuto, poi, che il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Verona (ord. n. 1147/1984) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, della ripetuta legge, nella parte in cui dispone che non é punibile chi acquista o detiene modiche quantità di sostanze stupefacenti per farne uso personale non terapeutico, giacché il concetto di modica quantità rientrerebbe, per i fini di sanzione, nella categoria "delle cosiddette norme penali in bianco", ponendosi in contrasto con il principio di legalità posto dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Considerato quanto a tale ordinanza che la questione nei termini prospettati dal giudice a quo é manifestamente inammissibile, poiché, come lo stesso remittente ravvisa, non a questa Corte é dato di fissare il criterio di "modicità" bensì, discrezionalmente, al Parlamento.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, della Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi:

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 26, 28, 71, 72 e 80 della l. 22 dicembre 1975 n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope) sollevata con le rispettive ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte d'Appello di Firenze e dai Tribunali di Firenze, La Spezia e Milano;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, secondo comma, della medesima legge, sollevata con le rispettive ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Verona.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: BORZELLINO

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI