Sentenza n.101 del 1987

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 101

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

        ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, lettera a, del r.d.l. 27 luglio 1934, n. 1340 convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935, n. 834, (Trattamento di pensione al personale militare della regia aeronautica) promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1982 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Corallini Lauro iscritta al n. 682 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Corallini Lauro nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1987 il giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Giulio Correale per Corallini Lauro e l'avvocato dello Stato Giacomo Mataloni per il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso alla Corte dei conti, Corallini Lauro, maresciallo scelto pilota collocato a riposo per limiti di età, impugnava il decreto ministeriale di liquidazione del trattamento di quiescenza, con decorrenza 5 gennaio 1974, chiedendone l'annullamento nella parte in cui l'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione era stata calcolata nella misura massima prevista per i sottufficiali (20/45 - risultanti dalla somma dei periodi di impiego di due categorie di velivoli - dei 9/10 della stessa indennità fruita in attività di servizio) invece che in quella superiore prevista per gli ufficiali.

Il giudice adito, con ordinanza del 21 ottobre 1982, in accoglimento di analoga eccezione del ricorrente, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, lett. a, del r.d.l. 27 luglio 1934 n. 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935 n. 834, in relazione all'art. 3 Cost., per disparità di trattamento tra sottufficiali piloti e ufficiali piloti, con riguardo alla determinazione dell'aliquota pensionabile della suddetta indennità, fissata per i primi in misura inferiore che per i secondi.

Affermata la rilevanza della questione, la Corte la riteneva altresì non manifestamente infondata sottolineando l'irrazionalità della discriminazione conseguente alla norma censurata, che stabilisce misure percentuali diverse per il calcolo della quota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione con esclusivo riferimento alle distinte posizioni soggettive di sottufficiale o di ufficiale, senza tener conto del solo dato giuridicamente rilevante, ma comune ad entrambe le categorie, costituito dall'appartenenza, sia degli ufficiali piloti che dei sottufficiali piloti, al ruolo del personale navigante: dato al quale é correlata la corresponsione della ripetuta indennità.

Del resto, la natura discriminatoria della norma censurata é resa evidente dalla eliminazione della distinzione tra ufficiali e sottufficiali piloti, in ordine alla aliquota pensionabile dell'indennità di cui trattasi, effettuata dal legislatore con l'art. 148 della legge 11 luglio 1980 n. 312, che innova all'art. 59 del t.u. approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, ma solo con effetto dal 13 luglio 1980 e perciò senza conseguenze rispetto al caso in esame, essendo il collocamento a riposo del Corallini avvenuto con decorrenza dal 5 gennaio 1974.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1984 n. 39.

Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si é costituita la parte privata la quale ha sollecitato la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata. É intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo dell'avvocatura dello Stato. Esso ha concluso per l'infondatezza della questione osservando che, fino al riassetto economico e normativo operato con la legge n. 312 del 1980, le indennità di aeronavigazione e di volo erano pensionabili con aliquote differenziate sia in relazione al grado rivestito dal personale interessato, sia in relazione al ruolo di appartenenza (ruolo navigatori, specialisti, genio aeronautico, ecc.). Nello stesso ambito della categoria degli ufficiali erano poi previste aliquote differenziate per gli ufficiali generali, per quelli superiori e per gli ufficiali inferiori. Il diverso trattamento traeva giustificazione dal diverso rilievo che, all'epoca, il legislatore attribuiva alle peculiari funzioni svolte da ciascuna categoria degli aventi diritto nonché alla posizione di costoro nell'ambito del rapporto gerarchico. In progresso di tempo e di fronte alle rinnovate esigenze organizzative delle strutture amministrative, lo stesso legislatore ha ritenuto di abbandonare il precedente orientamento, in favore di una maggiore omogeneità del trattamento economico del personale dipendente, ed ha così proceduto alla radicale innovazione di cui alla citata legge n. 312 del 1980, introduttiva dell'unificazione delle aliquote. Trattasi, però, di scelte discrezionali, riservate al legislatore per conseguire la migliore efficienza dei pubblici servizi ed ancorate, di volta in volta, a criteri di differenziazione ritenuti rilevanti in relazione al tempo di adozione: il che esclude l'arbitrarietà della lamentata discriminazione e la violazione del principio di uguaglianza.

Nella imminenza dell'udienza pubblica la parte privata ha prodotto memoria illustrativa. Ha rilevato che trattasi di una indennità che copre un rischio il quale é comune sia all'ufficiale che al sottufficiale e che viene corrisposta in entità eguale per le due categorie; che in base al principio affermato da questa Corte secondo cui tutto quanto attiene al rapporto di attività di esercizio deve essere mantenuto anche nel periodo successivo al pensionamento, non si giustifica la diversa valutazione che si opera proprio in questo periodo e che del resto é stata sanata con la legge n. 312 del 1980.

Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale dell'art. 12 del r.d.l. 27 luglio 1934 n. 1340, convertito in legge 16 maggio 1935 n. 834, in quanto, determinando l'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione per i sottufficiali piloti in misura inferiore a quella prevista per gli ufficiali dal precedente art. 9 lettere a), b) e c), ha creato una arbitraria discriminazione tra gli uni e gli altri, in danno dei primi, violando cosi l'art. 3 Cost.

2. - La questione é inammissibile.

La legge 27 maggio 1970 n. 365 ha unificato, sotto la denominazione di indennità di aeronavigazione, l'indennità di aeronavigazione normale spettante fino allora agli ufficiali e l'indennità di pilotaggio prevista fino allora per i sottufficiali.

La determinazione del suo ammontare é contenuta in una tabella allegata al testo della legge. Essa é differenziata per i sottufficiali, gli ufficiali subalterni, i capitani, i maggiori, i tenenti colonnelli e i generali.

Sulla base dell'indennità percepita in servizio, oltre che in relazione all'impiego sui vari tipi di velivoli e alla durata del servizio, é poi determinata l'aliquota pensionabile della stessa indennità (art. 20 s.l.).

In correlazione alla riforma il t.u., approvato con il d.P.R. n. 1092 del 1973, ha determinato in concreto, il trattamento da farsi ai vari interessati (art.59).

La norma (art. 59) é stata poi modificata dalla legge n. 312 del 1980 (art. 148) che oltre a stabilire una aliquota identica per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa, ha previsto che si dovesse tenere conto anche del grado rivestito e dell'anzianità di servizio di aeronavigazione, maturata dall'interessato al momento della cessazione dal servizio. Ulteriore modifica é stata poi apportata dall'art. 19 della legge n. 78 del 1983.

L'istante però, siccome é stato collocato in pensione il 5 gennaio 1974, non ha potuto beneficiare delle modifiche legislative e l'aliquota dell'indennità a lui spettante é stata determinata in base all'art. 12 del r.d.l. n. 1340 del 1934.

Ora, contrariamente a quanto affermato dalla difesa della parte privata, si deve anzitutto ritenere l'assoluta irrilevanza dell'avvenuta parificazione sostanziale dell'aliquota pensionabile dell'indennità, perché, come questa Corte ha deciso (sent. n. 238 del 1984) il fluire del tempo può costituire, per se stesso, un elemento di diversificazione delle situazioni che si svolgono in un arco temporale.

Inoltre i trattamenti differenziati di una componente della pensione ad essa aggiuntiva, possono trovare adeguato fondamento nella giusta considerazione del servizio svolto, della capacità e degli apporti di quel tempo, nonché delle responsabilità assunte durante il servizio cui corrisponde, nell'ordinamento militare, la suddivisione nelle tre ampie categorie di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, e, in seno a ciascuno di essa, la suddivisione in gradi cui ora corrisponde nell'ordinamento civile la distinzione nelle varie qualifiche professionali.

Inoltre, al momento del collocamento a riposo, possono non sussistere più altri elementi che durante il servizio avrebbero potuto fondare apprezzabili esigenze di perequazione, quale l'identità del rischio, ormai però cessato, mentre sussistono altre esigenze parimenti apprezzabili quali quelle di bilancio nella giusta tendenza ad un equilibrio economico-finanziario.

Ma quello che nella fattispecie più rileva é che la doglianza cosi come formulata pone un problema di legittimità costituzionale non sufficientemente definito nei suoi termini logicamente necessari. Invero, pur lamentandosi una discriminazione operata dal legislatore senza giustificato motivo, ci si limita a censurare la norma senza indicare con esattezza il termine di comparazione in relazione al quale dovrebbe effettuarsi il riscontro della dedotta disparità di trattamento. E la specificazione, nella specie, era necessaria in quanto la norma posta a raffronto prevede una serie di situazioni per cui la scelta che, al posto del giudice remittente dovrebbe effettuare questa Corte, potrebbe risultare arbitraria e per se stessa fonte di altra discriminazione.

Pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, lett. a), del r.d.l. 27 luglio 1934 n. 1340, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 1935 n. 834, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: GRECO

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE.