Sentenza n.31 del 1987

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SENTENZA N. 31

ANNO 1987

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

Prof. Antonio LA PERGOLA, Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco P. CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. d), del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 "Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali"; art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424 "Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico" promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Perri Salvatore contro Direzione Generale degli Istituti di Previdenza iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno 1979;

Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il giudice relatore prof. Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento promosso da Salvatore Perri nei confronti della Direzione generale degli Istituti di previdenza, la Corte dei Conti, terza sezione giurisdizionale, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. d), del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, per preteso contrasto con gli artt. 3 e 36 della costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione si evidenzia come il ricorrente, già alle dipendenze del comune di S. Giovanni in Fiore, dapprima come salariato e poi come impiegato e successivamente alle dipendenze del comune di Carolei, non avesse maturato il diritto alla pensione; si rileva altresì che, in base alla su ricordata norma, il Perri non avrebbe potuto godere neppure dell'indennità per una sola volta il fine rapporto, avendo egli abbandonato il servizio per dimissioni volontarie.

É su tale secondo aspetto che si incentrava il dubbio di costituzionalità; dalla norma su richiamata (applicabile al caso concreto in ragione della data di cessazione dal servizio del ricorrente) emerge che il diritto all'indennità per una sola volta veniva riconosciuto all'impiegato dimissionario nella sola ipotesi che lo stesso fosse divenuto, successivamente alla cessazione del servizio e nel termine di tre anni dalla stessa, permanentemente inabile a riassumere servizio, evento questo non riscontrabile nel caso di specie.

Norme successive hanno più favorevolmente disciplinato il caso del dipendente dimessosi volontariamente, ma le stesse non solo applicabili alla fattispecie, in ragione della già ricordata data di cessazione dal servizio.

Nell'ambito della stessa norma é peraltro previsto che il diritto de quo sia riconosciuto al dipendente cessato dal servizio per provvedimento disciplinare o a seguito di condanna penale; non v'ha dubbio, ad avviso del Collegio remittente, che sia largamente più meritevole di tutela il dipendente dimissionario, donde il dubbio che l'art. 32 citato violi il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto irrazionalmente riserva un trattamento deteriore all'impiegato dimissionario.

Ritiene peraltro il giudice a quo che la stessa norma violi anche l'art. 36 Cost. in quanto, anche in base alla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, é ormai principio acquisito che l'indennità una tantum liquidata al termine di un rapporto di lavoro subordinato ha natura di retribuzione differita; consegue che una norma che privi, sia pure omissivamente, il lavoratore subordinato di una parte della retribuzione si pone in probabile contrasto con il citato precetto costituzionale.

Subordinatamente, nel caso in cui la questione come sopra enunciata fosse ritenuta irrilevante o infondata, il giudice a quo sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424, per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

In forza della detta norma, il dipendente statale o di altro Ente pubblico che fosse incorso nella perdita del diritto all'indennità una tantum a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare ha potuto ottenere il ripristino del perduto diritto.

Lo stesso trattamento la norma de qua non ha riservato all'impiegato dimissionario, con ciò operando una diseguaglianza di trattamento in danno dell'impiegato dimissionario, rispetto all'impiegato ritenuto immeritevole, per fatto penale o disciplinare, di permanere in servizio; da qui il dubbio circa il contrasto tra il citato art. 1 legge n. 424 del 1986 e l'art. 3 Cost.

Non si sono costituite parti né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 32, primo comma, lett. d), del r.d. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui esclude, per l'impiegato di un Ente locale dimissionario prima di avere maturato il diritto a pensione, il diritto all'indennità per una sola volta.

In base alla medesima norma é invece previsto che il diritto a tale indennità spetti, fra l'altro, se l'impiegato sia cessato dal rapporto di impiego per provvedimento disciplinare o in conseguenza di una condanna penale che non comporti la perdita del diritto al trattamento di quiescenza o per cause diverse (fra cui le dimissioni) solo se risulti inabile entro tre anni dalla cessazione dal servizio.

Secondo il giudice a quo la norma sarebbe in contrasto con l'art. 36 Cost. perché priva ingiustificatamente l'impiegato dell'indennità una tantum che ha natura di retribuzione differita ed altresì con l'art. 3 Cost. in quanto irrazionalmente riserva un trattamento deteriore all'impiegato volontariamente dimissionario che é più meritevole di quelli che cessano dal servizio per le altre cause sopra indicate.

In via subordinata la Corte dei conti, nel caso in cui la questione suddetta venga dichiarata infondata, propone questione di legittimità costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - dell'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424, che prevede il ripristino del diritto all'indennità conseguentemente alla cessazione del rapporto per il dipendente pubblico che ne sia stato privato a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, mentre non prevede tale ripristino per l'impiegato dimissionario.

2. - É fondata, con riferimento all'art. 36 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 32, primo comma, lett. d), del r.d. 3 marzo 1938, n. 680, che esclude il diritto all'indennità una tantum per l'impiegato dimissionario che non abbia maturato il diritto a pensione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 184 del 1973), l'indennità predetta (art. 5 legge 26 luglio 1965, n. 965) costituisce parte differita della retribuzione dovuta per il lavoro prestato essendo proporzionalmente commisurata alla durata di esso, onde l'illegittimità, per contrasto con l'art. 36 Cost., di ogni forma di decurtazione che si traduca sostanzialmente in un perdita, anche parziale del diritto.

Principi analoghi sono stati affermati da questa Corte anche con la sentenza n. 204 del 1972, relativamente all'assegno vitalizio I.N.A.D.E.L. (art. 11, commi primo e terzo, legge 13 marzo 1950, n. 120), cui é stata riconosciuta natura di retribuzione differita, e, a contrario, con la sentenza n. 46 del 1983, che ha escluso l'illegittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 2, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, limitativa del diritto al conseguimento dell'indennità premio di fine servizio dovuta dall'I.N.A.D.E.L., appunto in base alla natura previdenziale e non di retribuzione differita di quest'ultima indennità.

Per quel che riguarda il presente giudizio, la disposizione legislativa censurata - cioè l'art. 32, primo comma, lett. d), del r.d. 3 marzo 1938, n. 680 (successivamente novellata dall'art. 5 della citata legge n. 965 del 1965 dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sent. n. 184 del 1973) che pure riguarda l'indennità I.N.A.D.E.L. una tantum e che regola ratione temporis il caso sottoposto al giudice a quo - é diversa da quella che fu oggetto della richiamata sentenza. Per tale ragione, relativamente alla norma qui denunciata, si deve pervenire ad autonoma pronuncia di illegittimità costituzionale, anche se sulla base delle stesse considerazioni poste a fondamento della sentenza predetta, ravvisandosi il medesimo profilo di illegittimità riferito all'art. 36 Cost.

3. - Restano così assorbite sia la questione di costituzionalità formulata con riferimento all'art. 3 Cost., sia quella concernente l'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (nella parte in cui esclude l'impiegato dimissionario dal diritto al ripristino dell'indennità una tantum), sollevata in via subordinata qualora non fosse stata ritenuta fondata quella relativa all'art. 32 del r.d. n. 680 del 1938, che direttamente regola il giudizio a quo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. d), del r.d. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui esclude i dipendenti degli enti locali, dimissionari prima di aver maturato il diritto a pensione, dal diritto alla indennità una tantum.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 gennaio 1987.

 

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CAIANIELLO

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE