Sentenza n. 300 del 1986

 

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SENTENZA N. 300

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 59 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, della liquidazione coatta amministrativa) e 429, 3 comma, del codice di procedura civile promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 ottobre 1983 dal Pretore di Verona nel procedimento civile vertente tra Orlandi Rino e S.p.a. Saifecs iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984;

2) due ordinanze emesse il 23 novembre e 16 settembre 1983 dal Pretore di Firenze nei procedimenti civili vertenti tra Machiavelli Validoro ed altri e Pacci Romano ed altri contro S.p.a. Gover iscritte ai nn. 571-592 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 294 e 252 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione di Machiavelli Validoro ed altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

Udito l'avv. Giulio Cevolotto per Machiavelli Validoro ed altri e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza, emessa il 12 ottobre 1982 (notificata e comunicata il successivo 28; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 29 agosto 1984 e iscritta al n. 346 R.O. 1984) sul ricorso depositato il 14 marzo 1983, con il quale Orlandi Rino, che aveva prestato la propria attività lavorativa in qualità di operaio alle dipendenze della Saifecs S.p.a., ammessa all'amministrazione controllata con decreto 29 giugno 1978 del Tribunale di Milano e poi al beneficio del concordato preventivo con decreto 1ø luglio 1980, seguito da sentenza di omologazione con cessione dei beni ai creditori, resa dallo stesso Tribunale, aveva chiesto, nei confronti del liquidatore dott. Spadacini Luigi e del legale rappresentante della società, la condanna della società al pagamento della somma di lire 5.056.032 a titolo di indennità di anzianità detratto l'acconto di lire 500.000 ricevuto nel gennaio 1983, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi dalla data di maturazione del diritto al saldo effettivo, l'adìto Pretore di Verona, in funzione di giudice del lavoro, nella contumacia della convenuta - emanata l'ordinanza provvisionale richiesta ai sensi dell'art. 423 co. 2 c.p.c. sotto la data del 7 ottobre 1983 - dichiarò rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, e 429 co. 3 c.p.c. nella parte in cui esclude che i crediti di lavoro possano essere rivalutati in caso di ammissione del datore di lavoro debitore al concordato preventivo per il tempo successivo alla data della domanda di ammissione alla procedura stessa, in riferimento agli artt. 36 co. 1 e 3 Cost.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo per la manifesta infondatezza e, in ipotesi, per la infondatezza della proposta questione con atto depositato il 17 settembre 1984, e per l'inammissibilità o, in ipotesi, per la infondatezza con memoria depositata il 25 novembre 1986.

2.1. - Con ordinanza, emessa il 23 ottobre 1983 (comunicata l'8 e notificata il 9 marzo 1984; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 24 ottobre 1984 e iscritta al n. 571 R.O. 1984) sul ricorso depositato il 6 giugno 1983, con il quale Machiavelli Validoro, Manetti Franchino e Ricci Vasco, già dipendenti della Gover S.p.a., soggetta a procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori (omologato con sent. 9 aprile 1980, con la quale il Tribunale di Firenze ebbe ad incaricare della liquidazione il commissario giudiziale assistito dal comitato dei creditori) avevano chiesto accertarsi nel contraddittorio del rappresentante della società il loro diritto alla rivalutazione e/o agli interessi legali sui crediti di lavoro, dalla data di maturazione fino al saldo e quindi anche per il periodo successivo alla apertura della procedura concorsuale, con collocazione, in privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., di tali accessori, l'adìto Pretore di Firenze in funzione di giudice del lavoro giudicò non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della normativa risultante dal combinato disposto dagli artt. 59 l. fall. e 429 c.p.c. in cui esclude il diritto alla rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo all'apertura della procedura concorsuale, per contrasto con gli artt. 3 e 36 co. 1 Cost., e la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 co. 1 e 54 co. 3 l. fall., nella parte in cui non estendono il diritto di prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro per contrasto con gli artt. 3 e 36 co. 1 Cost.

2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti, giusta procura in margine alla memoria di costituzione e deduzioni depositata il 29 marzo 1984, gli avv.ti Francesco Mori e Giulio Cevolotto argomentando e concludendo nell'interesse di Machiavelli e consorti per la declaratoria d'illegittimità del combinato disposto degli artt. 59 l. fall. e 429 c.p.c. nella parte in cui non prevedono o escludono la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro per il periodo successivo all'apertura della procedura di concordato preventivo per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost., nonché del combinato disposto degli artt. 55 co. 1 e 54 co. 3 l. fall. nella parte in cui non estendono il diritto di prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. É intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato argomentando e concludendo per la manifesta infondatezza e in subordine per la infondatezza della prima questione e per l'inammissibilità per irrilevanza (o per mancata motivazione sulla rilevanza) e in subordine per la infondatezza della seconda questione con atto depositato il 7 ottobre 1984 e per la inammissibilità e, in ipotesi, per la infondatezza delle due questioni con la memoria depositata il 25 novembre 1986.

3.1. - Con ordinanza emessa il 16 settembre 1983 (pervenuta alla Corte il 24 settembre 1984; notificata il 15 e comunicata il 19 marzo 1984; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 12 settembre 1984 e iscritta al n. 592 R.O. 1984) sulla domanda intesa da Pacci Romano e da altri 47 già dipendenti della S.p.a. Gover, ammessa a concordato preventivo con cessione dei beni, a conseguire la condanna nel contraddittorio del rappresentante della società al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sui crediti di lavoro dalla data di maturazione al saldo, compreso anche il periodo successivo alla apertura della procedura concorsuale, con dichiarazione di privilegio su tali accessori a norma dell'art. 2751 bis c.c., l'adìto Pretore di Firenze in funzione di giudice del lavoro dichiarò non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 54 e 55 u.c. l. fall. nella parte in cui non estendono agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro il diritto di prelazione riconosciuto ad altri crediti per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti del giudizio a quo si é costituita; ha spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato concludendo per la inammissibilità per irrilevanza (o per la mancata motivazione sulla rilevanza) e in subordine per la infondatezza della proposta questione con atto depositato il 2 ottobre 1984 e insistendo sulla irrilevanza della questione con la memoria depositata il 25 novembre 1986.

4. - Nella pubblica udienza del 10 dicembre 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui tre incidenti, l'avv. Cevolotto per Machiavelli e consorti si é rimesso allo scritto e l'avv. Stato D'Amato ha illustrato le conclusioni formulate negli scritti.

Considerato in diritto

5.1. - La connessione obiettiva tra le due ordinanze (nn. 571 e 592 R.O. 1984) del Pretore di Firenze e l'ordinanza del Pretore di Verona induce a riunire i tre incidenti ai fini di contestuale deliberazione.

5.2. - Le ordinanze di rimessione scaturiscono da due concordati preventivi con cessione dei beni del debitore ai creditori, ma la non semplice tematica, cui questa figura di concordato preventivo dà luogo, non incide sui sospetti d'incostituzionalità sottoposti al vaglio di questa Corte, perché nelle tre vicende di merito i creditori privilegiati hanno evocato in giudizio i rappresentanti statutari della società debitrice ottemperando al corrente orientamento interpretativo degli artt. 160 co. 2 n. 2 e 182 l. fall. a tenor del quale per un verso la cessione non produce la immediata estinzione dei debiti e per altro verso legittimo contraddittore dei creditori della impresa concordataria é (non il liquidatore dei beni ceduti sibbene ) il debitore, né importa che avanti il Pretore di Verona in funzione di giudice del lavoro sia stato evocato non solo il rappresentante statutario della società concordataria ma anche il liquidatore:quod abundat non vitiat.

5.3. - Poiché nella specie in esame rientrano nel settore del concordato preventivo, non assume veste di precedente la sent. 21 luglio 1981, n.139 da questa Corte resa in riferimento al combinato disposto degli artt. 429 co. 3 c.p.c. e 59 l. fall. perché l'esigenza della par condicio creditorum si realizza nella procedura fallimentare, in riferimento alla quale la sentenza fu pronunciata, con la revocatoria "non ordinaria" (o fallimentare che dir si voglia)che ha per oggetto atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie elencati nell'art. 67 l. fall.; mezzo di tutela del quale non si ravvisa equipollente nella procedura di concordato preventivo.

5.4. - Non giova infine a dire irrilevante o inammissibile la questione d'incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 429 co. 3 c.p.c. e 59, richiamato dall'art. 169 l. fall., la duplice considerazione che non sia stata pronunciata sentenza di condanna al pagamento del credito rivalutato e degli interessi legali e che difetti nella procedura di concordato preventivo il giudizio di accertamento del passivo, perché l'opinione - recepita dalla giurisprudenza del Giudice cui compete la filachia delle norme sottordinate - assegna alla svalutazione monetaria diretta rilevanza causale di danno presunto la quale assomma i momenti di maturazione del credito della sua rivalutazione e della sua liquidazione indipendentemente dalla costituzione in mora, e a far tempo dal sorgere del credito. Siffatta ricostruzione dommatica sta tra l'altro alla base del d.m. giust. 22 giugno 1982 (Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali) di approvazione della deliberazione 28 maggio 1982 del Consiglio nazionale forense, per la quale "Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella o del preavviso di parcella senza che gli importi esposti siano stati contestati nella congruità, in caso di mancato integrale pagamento, si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come stabilito dalla legge n. 533/1973".

6. - Tale essendo la regula iuris nella quale s'identifica l'art. 429 co. 3, contrasta con l'art. 36 co. 1 ("Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa") e con il principio di parità garantito dall'art. 3 Cost. l'applicazione ai crediti di lavoro dell'art. 59 ("Crediti non pecuniari. - I crediti non scaduti aventi per oggetto una prestazione in danaro determinato con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento"), applicato dall'art. 169 l. fall. con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato.

L'art. 36 co. 1 é violato perché la mancata applicazione della regula iuris dettata dall'art. 429 co. 3 può privare in tutto o in parte il lavoratore dei diritti che l'art. 36 co. 1 Cost. gli garantisce: si vuol dire la retribuzione proporzionata a quantità e qualità del suo lavoro e in ogni modo sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa.

L'art. 3 é violato perché l'art. 79 richiamato dall'art. 69 impone al lavoratore il cui datore fruisce del beneficio del concordato preventivo una limitazione di diritti della quale non soffrono i lavoratori dipendenti da datore che di tal beneficio non fruisce.

Eliminato con la pronuncia che questa Corte va a rendere l'ostacolo che preclude in ogni caso l'applicazione dell'art. 36 co. 1, sarà consentito al giudice di merito di applicare la regula iuris ricavata dall'art. 429 co. 3.

7. - La questione, sollevata dal Pretore di Firenze, d'illegittimità costituzionale degli artt. 54 (Effetti del fallimento) e 55 (Effetti del fallimento sui debiti pecuniari) co. 1 l. fall. nella parte in cui non estendono agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro il diritto di prelazione riconosciuto ad altri crediti per contrasto con gli artt. 3 e 36 può essere presa in considerazione dalla Corte perché a) l'art. 169 l. fall. applica, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, l'art. 55, il cui co. 1 dispone che la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento a meno che i creditori non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio salvo quanto é disposto dal terzo comma dell'articolo precedente e b) il co. 3 dell'art. 54 a sua volta rescrive che "L'estensione del diritto di prelazione agli interessi é regolata dagli artt. 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento".

Chi traverso i rinvii passati in rassegna perviene a ricostruire la normativa applicabile al privilegio dei dipendenti di datori di lavoro, che fruiscono del beneficio del concordato preventivo, per quel che attiene agli interessi dei crediti di costoro avverte che il legislatore si é fatto carico dell'art. 2788 che disciplina la prelazione per il credito degli interessi nel campo del pegno dei beni mobili, e 2855 che statuisce sugli effetti della iscrizione ipotecaria sugli interessi, e non anche dell'art. 2749 che estende il privilegio accordato al credito assistito da privilegio agli interessi.

Poiché l'art. 2741 co. 2 considera causa legittima di prelazione i privilegi in non diversa guisa del pegno e delle ipoteche, l'offesa inferta al principio di parità garantito dall'art. 3 Cost. non richiede illustrazione - salvo s'intende l'ordine di collocazione tra le cause di prelazione - così come manifesta é la violazione dell'art. 36 le quante volte il privilegio assista crediti di lavoro.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 346, 571, 592 R.O. 1984, dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 59 richiamato dall'art. 169 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo; dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt.55 co. 1 richiamato dall'art. 159 e 54 co. 3 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato preventivo del datore di lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.