Ordinanza n. 291 del 1986

 

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ORDINANZA N. 291

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1986 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Buzzi Salvatore ed altri e il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Udito nella camera di consiglio del 9 dicembre 1986 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Pretore di Roma, adito in sede di ricorso ex art. 409 n. 1 del codice di procedura civile da un gruppo di detenuti lavoratori "che lamentano l'incostituzionalità di alcune norme della legge 26 luglio 1975, n. 354", ha denunciato, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 22 e 23 della suddetta legge n. 354 del 1975, nella parte in cui, rispettivamente, dispongono che le "mercedi" da corrispondere per il lavoro prestato sono equitativamente stabilite in misura non inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali e che la remunerazione corrisposta per il lavoro é determinata nella misura dell'intera "mercede" per gli internati e di sette decimi di quest'ultima per gli imputati e per i condannati;

Considerato che dalla motivazione dell'ordinanza di rimessione - nella quale, peraltro, é significativamente assente ogni accenno alla rilevanza - l'oggetto del giudizio a quo appare rappresentato esclusivamente dalle denunce di illegittimità costituzionale, con la conseguenza che le questioni proposte risultano sollevate non in via incidentale, come prescritto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma in via principale al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 31, 32 e 33 della detta legge n. 87 del 1953, donde l'inammissibilità delle questioni stesse (v. sentenze n. 256 del 1982, n. 92 del 1973, n. 65 del 1964);

Visti gli artt. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1986.