Sentenza n. 271 del 1986

 

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SENTENZA N. 271

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 44, n. 1 legge reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 (Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio) e allegata tab. A, lett. E; 1 legge reg. Lombardia 10 marzo 1980, n. 25 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e il n. 16, titolo II allegata tariffa; 4 l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79 (Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio Venatorio); 1 l. reg. Lazio 2 maggio 1980, n. 30 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e il n. 16 titolo II dell'allegata tariffa; 57, quarto comma, l. reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30 (Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia); 57, secondo comma, l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 (Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia); n. 14 tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali), promossi con ordinanze emesse il 23 ottobre 1980 dal Pretore di Mantova, il 15 dicembre 1981 dal Tribunale di Roma, l'8 ottobre 1981 dal Tribunale di Milano, il 29 aprile 1982 dal Tribunale di Viterbo, il 19 marzo 1982 dal Tribunale di Roma, il 26 aprile 1982 dal Tribunale di Roma, il 9 dicembre 1982 dal Tribunale di Venezia, il 7 maggio 1985 dal Tribunale di Torino, il 22 novembre 1985 dal Tribunale di Roma (n. 15 ord.), il 5 ottobre 1984 dal Tribunale di Roma, il 22 novembre 1985 dal Tribunale di Roma (n. 3 ord.), il 4 marzo 1986 dal Tribunale di Torino, iscritte al n. 114 del registro ordinanze 1981, ai nn. 250, 378, 540, 747 del registro ordinanze 1982, ai nn. 28, 225 del registro ordinanze 1983, al n. 526 del registro ordinanze 1985 e ai nn. da 84 a 97, 141, 142, 216, 217, 218 e 422 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 130 del 1981, nn. 262, 310 del 1982, nn. 32, 74, 177, 219 del 1983, nn. 1, 11, 28 e 41/1 s.s. del 1986.

Visti gli atti di costituzione di Giove Franco, della Regione Lazio, di Bergamasco Massimo ed altri, di Quartero Carlo ed altri, di Cortis Luigi, di Corradini Giorgio, della Regione Piemonte, di Mandrino Giuseppe ed altri, di Bottini Paolo ed altri, nonché gli atti d'intervento della Regione Lombardia, della Regione Veneto e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 ottobre 1986 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

uditi gli Avvocati Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia, Francesco D'Audino per Giove, Cortis, Corradini e Bergamasco, Massimo Severo Giannini per le Regioni Lazio e Piemonte, Andrea Ferrari per Quartero, Celestino Corica per Bottini, Claudio Dal Piaz, Gherardo Caraccio e Emilio Romagnoli per Mandrino ed altri e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per la Regione Veneto e il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Mantova, con ordinanza emessa il 23 ottobre 1980 (n. 114, R.O. 1981), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, n. 1, tab. A, lett. E della Legge Regione Lombardia 31 luglio 1978, n. 47, con riferimento alla legge dello Stato del 16 maggio 1970, n. 281, in relazione agli artt. 117 e 119 della Costituzione, in giudizi concernenti sanzioni amministrative a carico di concessionari di riserve di caccia.

Nell'ordinanza di rimessione si afferma che l'articolo impugnato - per la parte in cui fissa in lire 8.000 per ettaro la tassa di concessione per le riserve di caccia - violerebbe gli artt. 117 e 119 Cost. in quanto non conforme al disposto della legge cornice 16 maggio 1970, n. 281, la quale stabiliva i limiti entro i quali le regioni a statuto ordinario potevano determinare l'importo delle tasse di concessione già di competenza dello Stato (limiti la cui esistenza sarebbe stata successivamente ribadita dalla l. 23 novembre 1979, n. 594).

Nel giudizio davanti a questa Corte é intervenuta - fuori termine - la Regione Lombardia, chiedendo che la questione sia dichiarata improcedibile in quanto l'ordinanza di rimessione é stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri anziché al Presidente della Giunta regionale. In subordine ha chiesto che sia dichiarata tempestiva la costituzione in giudizio e non fondata la questione sollevata.

Riguardo all'infondatezza della questione, nelle note depositate si afferma che il disposto dell'art. 3 della l. n. 281 del 1970 riguarda solo la prima applicazione della legge stessa, avvenuta in Lombardia con legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 che determinò le tasse in questione "nella misura del cento per cento della corrispondente tassa erariale" (art. 6).

Per le "applicazioni" successive non opererebbe neppure il limite previsto dalla normativa del citato art. 3 della Legge n. 281, ossia dalla norma secondo cui "successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del venti per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente", dovendosi tale norma ritenere inapplicabile riguardo a quelle tasse - come quelle in questione - per le quali successive leggi dello Stato abbiano affermato espressamente la competenza delle Regioni, senza ribadire il limite originariamente stabilito col citato art. 3, essendo anche successivamente intervenuta la legge quadro per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia (Legge 27 dicembre 1977, n. 968), la quale ha espressamente affermato la competenza delle Regioni a istituire e a disciplinare la tassa sulle riserve di caccia, senza porre limitazioni di sorta (art. 24).

La legge n. 594 del 1979 avrebbe poi il solo scopo di dare il necessario fondamento legislativo a determinazioni che, entro il termine fissato, le singole Regioni avrebbero potuto assumere anche in via amministrativa. Comunque essa potrebbe trovare applicazione solo per le tasse sulle concessioni regionali relative a competenze trasferite con i decreti del 1972, e non anche per quelle relative a competenze conferite alle Regioni da leggi quadro che abbiano ridisciplinato l'intera materia, quale é la legge n. 968 del 1977.

2. - Con altra ordinanza, emessa l'8 ottobre 1981 (R.O. n. 378 del 1982) - nel corso di giudizi promossi perché fosse dichiarata non dovuta la tassa di rilascio e la tassa annuale sulle concessioni di riserve di caccia nella misura di lire 8.000 per ettaro, fissata dalla legge reg. Lombardia 10 marzo 1980, n. 25 - il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e allegata tariffa, titolo secondo, n. 16, della legge suddetta, per contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Secondo l'ordinanza di rimessione la questione sarebbe non manifestamente infondata, perché l'autonomia finanziaria delle regioni deve rispettare i limiti e i principii stabiliti dalle leggi statali e la l. 23 novembre 1979, n. 594 consentiva di aumentare la tassa in questione in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore all'1 aprile 1972, che - a norma dell'art. 1, comma secondo, della l. reg. della Lombardia 4 marzo 1974, n. 14 e allegata tariffa, titolo VI, punto 17, lett. f) - era di lire duecento.

Nel giudizio così promosso é intervenuta la Regione Lombardia, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Nelle note depositate, si sostiene che la l. n. 594 del 1979 non conterrebbe un principio vincolante per la legislazione regionale, ma si limiterebbe a consentire alle Regioni, che non avessero legiferato in materia, di aumentare con un semplice provvedimento amministrativo le tasse sulle concessioni regionali, lasciando libere le Regioni stesse di provvedere con legge ad aumenti maggiori di quelli consentiti con provvedimento amministrativo. Tale interpretazione - secondo la difesa della Regione - sarebbe conforme a quanto stabilito dall'art. 24 della l. 27 dicembre 1977, n. 968, che ha espressamente affermato la competenza delle Regioni a istituire tasse sulle riserve di caccia senza fissare limiti di sorta.

Si sono costituite pure le parti private, chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata illegittima, in base alle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione.

3. - Con ordinanza 15 dicembre 1981 (n. 250, R.O. 1982), nel corso di un giudizio analogo ai precedenti, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. unico della l. 23 novembre 1979, n. 594 e in relazione agli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 4 della legge Regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79, nella parte in cui ha fissato in lire 8.000 per ettaro la tassa per la concessione e il rinnovo delle riserve.

Nell'ordinanza si osserva che il precedente importo della tassa sulla concessione regionale di riserva, pari a quello della corrispondente tassa erariale ai sensi dell'art. 7 della l. reg. del Lazio 28 dicembre 1971, n. 1, era di lire duecento per ettaro. Pertanto la legge regionale impugnata ha superato tanto i limiti fissati dall'art. 3 della legge statale 16 maggio 1970, n. 281, quanto quelli stabiliti dalla legge statale n. 594 del 1979, che consentiva l'aumento delle tasse sulle concessioni relative a competenze trasferite alle Regioni, in misura non superiore al triplo dell'ammontare in vigore all'1 aprile 1972, con il conseguente contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte é intervenuta la Regione Lazio, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, dovendosi ritenere che spetti alle Regioni ordinarie un potere illimitato nello stabilire la misura della tassa in questione.

Si sono costituite pure le parti private, chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata illegittima, in quanto viola i principi stabiliti prima dalla c.d. Legge quadro o legge cornice, costituita dall'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281 (con limite tra il 120 e l'80% delle corrispondenti tasse erariali), e poi dalla successiva legge n. 594 del 1979 (con il limite di 3 volte gli importi del'72), e il superamento dei limiti come sopra stabiliti determinerebbe l'incostituzionalità della relativa legge regionale.

4. - Con ordinanza emessa il 29 aprile 1982 (n. 540 R.O. 1982), nel corso di giudizi analoghi ai precedenti, il Tribunale di Viterbo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 4 della legge reg. del Lazio 28 settembre 1979, n. 79, nella parte in cui stabilisce nella misura di lire ottomila per ettaro la tassa per il rilascio ed il rinnovo della concessione di riserva di caccia nonché questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 23 Cost., dell'art. 24 della l. 28 dicembre 1977, n. 968, nella parte in cui stabilisce che gli "appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di produzione di selvaggina e le riserve, entro i limiti di cui all'art. 36, sono soggetti a tasse regionali".

La prima questione é stata sollevata sotto gli stessi profili prospettati dalla precedente ordinanza 15 dicembre 1981, del Tribunale di Roma. La questione relativa all'art. 24 della l. n. 968 del 1977, invece, é stata sollevata per l'eventualità che si ritenga il legislatore regionale tenuto ad osservare, nel determinare le tasse di concessione anzidette, i soli limiti posti da tale articolo, che sono del tutto generici e non fissano criteri idonei a delimitare i poteri della Regione.

Dinanzi a questa Corte é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione della rilevanza e, quanto alla questione relativa alla l. n. 968 del 1977, per essere stata proposta in forma ipotetica.

5. - Con ordinanza 19 marzo 1982 (n. 747 R.O. 1982) - nel corso di altri giudizi analoghi ai precedenti - il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 28 settembre 1979, n. 79 e dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 2 maggio 1980, n. 30.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che a norma dell'art. 119 Cost. le Regioni ordinarie hanno autonomia finanziaria "nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica" e secondo la realtà normativa (legge n. 281/1970), ciò comporta che é riservato alle leggi statali prestabilire i tipi dei tributi regionali nonché la disciplina fondamentale degli stessi, onde la legislazione regionale tributaria non rientra fra quelle concorrenti o complementari (art. 117 Cost.) ma si risolve in una legislazione attuativa.

In materia di tasse di concessione di riserve di caccia, le norme impugnate, pertanto, si porrebbero in contrasto con l'art. 119 Cost., avendo aumentato dette tasse oltre i limiti stabiliti dall'art. 3 della l. 16 maggio 1970, n. 281 e dall'art. unico della l. 23 novembre 1979, n. 594.

In tale giudizio non vi sono stati né intervento né costituzione di parti.

6. - Questioni in tutto analoghe alle precedenti sono state sollevate dal Tribunale di Roma, riguardo all'art. 4 della l. reg. del Lazio 28 settembre 1979, n. 79, anche con ordinanza 26 aprile 1982 (n. 28, R.O. 1983); con 18 ordinanze di identico tenore, 22 novembre 1985 (nn. 84-97; 216-218; R.O. 1986) e con ordinanza 5 ottobre 1984 (n. 142, R.O. 1986).

Solo nei giudizi promossi con le ordinanze n. 90 e n. 94 del 1986 si sono costituite le parti private, riportandosi alla motivazione delle ordinanze e chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

7. - Con ordinanza 9 dicembre 1982 (n. 225, R.O. 1983) nel corso di giudizi analoghi ai precedenti, il Tribunale di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., dell'art. 57, quarto comma, della legge della Regione Veneto 14 luglio 1978, n. 30, per avere aumentato la tassa di concessione regionale per le riserve di caccia (prevista in lire 200 annue per ettaro alla data del 1 aprile 1972) a lire 10.000 per ettaro e cioé in misura superiore a quella consentita dall'art. 3 della legge statale 16 maggio 1970, n. 281.

Nel giudizio é intervenuta la Regione Veneto chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, avendo la l. n. 968 del 1977 eliminato i limiti precedentemente imposti alle Regioni nello stabilire le tasse per la concessione di riserve di caccia, come si evincerebbe da un attento esame dell'art. 24, ultimo comma, di tale legge. In proposito si osserva, in particolare che l'ultimo comma dell'art. 24, disponendo la sottoposizione delle riserve di caccia - già soggette ad una tassa statale - ad una tassa regionale, non contiene alcun richiamo o rinvio alla norma che stabilisce i limiti quantitativi per le tasse sulle concessioni regionali. Inoltre esso riguarda congiuntamente le tasse regionali sugli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di produzione di selvaggina e le riserve. Gli appostamenti fissi e le riserve, già noti alla precedente legge sulla caccia, erano già soggetti ad una tassa statale di concessione. Non, invece, le aziende faunistiche e i centri di produzione di selvaggina, che sono strutture operative di nuova previsione, per le quali non esiste una precedente tassazione a cui fare riferimento ai fini della applicazione dei parametri dell'art. 3 della legge n. 281 del 1970.

Secondo la Regione Veneto, ciò sarebbe incongruo, mentre al contrario la norma indicherebbe proprio che, ai fini fiscali, per quanto concerne i margini di potestà tributaria riconosciuta alle regioni, le riserve di caccia, le aziende faunistiche ed i centri di produzione della selvaggina sono collocati sullo stesso piano. E ciò corrisponderebbe ad una ragionevole scelta, operata dal legislatore nella considerazione che l'istituto della riserva di caccia veniva abolito e le concessioni relative in corso, conservate provvisoriamente, in attesa di trasformarsi in aziende faunistiche venatorie.

8. - Con ordinanza 7 maggio 1985 (n. 526, R.O. 1985) il Tribunale di Torino - nel corso di giudizi analoghi ai precedenti ma relativi a tasse di concessione riguardanti aziende faunistico-venatorie - ha sollevato, a sua volta, in riferimento all'art. 119 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge della Regione Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e del n. 14 della tariffa allegata alla legge regione Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, nella parte in cui fissano l'ammontare della tassa di concessione regionale per le aziende faunistico-venatorie e le riserve di caccia in lire ottomila per ettaro e cioé in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dall'art. unico della legge 23 novembre 1979, n. 594. In via subordinata per il caso di declaratoria di infondatezza di detta questione di legittimità costituzionale ha sollevato anche, sempre in riferimento all'art. 119 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, ultimo comma della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nella parte in cui non stabilisce le forme ed i limiti entro i quali deve esplicarsi l'autonomia finanziaria normativa regionale per le materie dalla norma stessa denunciata disciplinate.

Nell'ordinanza del Tribunale di Torino si sottolinea che ai sensi dell'art. 119, primo comma Cost., é sempre necessario l'intervento di una legge dello Stato per attribuire alle regioni i tributi di propria pertinenza determinandone, nelle linee essenziali, i relativi elementi costitutivi. Ma le forme e i limiti che compete al legislatore statale porre al legislatore regionale non sono predeterminati dalla norma costituzionale quanto a natura ed estensione, sì che non é impedito al legislatore statale stabilire anche limiti particolarmente rigorosi e penetranti giungendo a fissare l'ammontare massimo del tributo, come ha fatto con le leggi n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979. Alle Regioni non é dato il potere di istituire tributi regionali previsti da leggi dello Stato e quindi, in mancanza di un fondamento nella legislazione statale, la Regione Piemonte non avrebbe potuto istituire una tassa di concessione relativa alle aziende faunistico-venatorie, inesistenti prima della l. n. 968 del 1977, se non in base a questa legge stessa. Ma essendo state le regioni ordinarie a ciò autorizzate dall'art. 24 della l. n. 968 del 1977, dovevano osservare i limiti alla tassazione, da desumersi, in mancanza di previsione dell'art. 24, dal complesso della legislazione previgente, e cioé dalle l. n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte si é costituita la Regione Piemonte, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Nelle note depositate si contesta l'interpretazione dell'art. 119 Cost. data dall'ordinanza di rimessione e si sostiene che le Regioni hanno una autonomia finanziaria che consente l'istituzione di tributi regionali anche non specificamente previsti da leggi statali.

É intervenuto pure il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale nelle note depositate sottolinea che nei giudizi nel corso dei quali é stata emessa l'ordinanza 7 maggio 1985 del Tribunale di Torino, non si controverteva in ordine a tasse di concessione riguardanti riserve, bensì aziende faunistico-venatorie, che non esistevano prima della l. n. 968 del 1977, con la conseguenza che mancava una precedente tassazione alla quale potesse farsi riferimento. Si sostiene - come già affermato da altre Regioni in analoghi procedimenti - che l'art. 24 della l. n. 968 del 1977 ha effettivamente innovato e modificato la precedente normativa in materia di tasse regionali concernenti le riserve di caccia, eliminando i limiti impositivi precedentemente fissati dallo Stato. Ne deriverebbe la rilevanza della relativa questione di legittimità costituzionale, la quale sarebbe peraltro infondata. Infatti, a norma dell'art. 119 Cost., non sarebbe indispensabile la prefissione, per le imposte regionali, di limiti quantitativi massimi stabiliti dalla legislazione statale, mentre nel caso di specie la delimitazione quantitativa del tributo e la identificazione del suo presupposto sarebbe implicitamente desumibile dagli artt. 24,25 e 26 della l. n. 968 del 1977, giacché avendo tale legge stabilito l'inerenza del tributo agli strumenti di gestione del settore faunistico-venatorio, escludendo implicitamente la sua vocazione ad essere un titolo di prelievo destinato a costituire una risorsa per la finanza "generale" dell'ente regione, avrebbe posto in essere una delimitazione della potestà impositiva regionale idonea a garantire il raggiungimento dei fini dell'art. 119 della Costituzione.

Si é costituita pure una parte privata, chiedendo la declaratoria d'illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata.

9. - Questione analoga é stata sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza 4 marzo 1986 (n. 422, R.O. 1986).

In tale giudizio si sono costituiti la Regione e il Presidente del Consiglio dei Ministri chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Si sono costituite pure alcune parti private, chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate sottolineando che la legge statale 26 aprile 1983, n. 131 ha aggiornato gli aumenti delle tasse regionali sulle concessioni e non v'é ragione per escludere la materia della caccia dalla normativa statale che ha determinato e determina i limiti massimi impositivi in tema di concessioni regionali. Altre parti private si sono costituite tardivamente.

Considerato in diritto

10. - I giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe riguardano questioni analoghe; essi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

11. - Pregiudizialmente deve dichiararsi la irricevibilità della costituzione della Regione Lombardia nel giudizio promosso con ordinanza 23 ottobre 1980 del Pretore di Mantova e di Bottini Paolo (e altri) nel giudizio promosso con ordinanza 4 marzo 1986 del Tribunale di Torino. Dette parti, infatti, si sono costituite dopo la scadenza del termine perentorio previsto dall'art. 25 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

12. - Passando all'esame del merito, va rilevato che le questioni sollevate hanno ad oggetto: l'art. 44, n. 1 della l. reg. Lombardia 21 luglio 1978, n. 47 e l'allegata tab. A, lett. E; l'art. 1 della l. reg. Lombardia 10 marzo 1980, n. 25 e il n. 16 tit. secondo, dell'allegata tariffa; l'art. 4 della l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79; l'art. 1 della l. reg. Lazio 2 maggio 1980, n. 30 e l'allegata tariffa, tit. secondo, n. 16 nella parte in cui determinano in lire ottomila per ettaro la tassa per il rilascio e la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia; l'art. 57, quarto comma, della l. reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30, nella parte in cui determina in lire diecimila per ettaro la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia; l'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 e il disposto del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, nella parte in cui determinano in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie.

Tali questioni sono state sollevate sotto il profilo che le norme impugnate violerebbero gli artt. 117 e 119 Cost., non avendo rispettato i limiti posti alla competenza legislativa regionale in materia tributaria. Nelle ordinanze di rimessione si deduce, infatti, che la l. reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47, la l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79, la l. reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30 e la l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, con le norme impugnate, hanno aumentato le tasse di concessione in misura superiore a quella consentita dall'art. 3 della l. 16 maggio 1970, n. 281. Si deduce, inoltre, che la l. reg. Lombardia 10 marzo 1980, n. 25, la l. reg. Lazio 2 maggio 1980, n. 30, e la l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n.13, con le norme impugnate, hanno aumentato le tasse di concessione in misura superiore non solo a quella consentita dall'art. 3 della 1.16 maggio 1970, n.281, ma anche a quella consentita dall'articolo unico della successiva l. 23 novembre 1979, n. 594.

In via subordinata alla mancata declaratoria d'illegittimità costituzionale delle su dette norme regionali, alcune ordinanze (la n. 540 del 1982, la n. 526 del 1985 e la n. 422 del 1986) hanno sollevato altresì questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 23 e 119 Cost., dell'art. 24 della l. 27 dicembre 1977, n. 968 - ove lo si interpreti come derogativo dell'art. 3 della l. n. 281 del 1970 - per non avere stabilito forme e limiti entro i quali le regioni possono legiferare in materia di tasse di concessione attinenti alle riserve di caccia ed alle aziende faunistico-venatorie.

13. - Va preliminarmente considerato che il disposto del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 (recante "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali") non determina la misura di alcuna tassa di concessione regionale, disponendo solo che "le concessioni di costituzione di riserve di caccia, aziende faunistico-venatorie e centri privati di produzione di selvaggina sono disciplinate dalla normativa regionale in materia di caccia". Poiché tale norma di per sé non contrasta con alcuna delle disposizioni di raffronto, contenendo un mero rinvio ad altra normativa, la questione sollevata riguardo ad essa va dichiarata non fondata.

14. - Sono fondate, invece, le altre questioni concernenti la normativa regionale, essendo le norme impugnate in contrasto con l'art. 119, primo comma, Cost., in relazione al disposto dell'art. 3 della l. 16 maggio 1970, n. 281 e dell'articolo unico della l. 23 novembre 1979, n. 594.

Invero, l'art. 3 della l. n. 281 del 1970, nel disciplinare i provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario, stabilì, in materia di tasse sulle concessioni regionali, che esse dovessero applicarsi agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio delle loro funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative. Tali tasse regionali venivano disciplinate, per quanto non disposto dalla l. n. 281 del 1970, "dalle norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative".

Stabilì inoltre l'art. 3: "Nella prima applicazione le Regioni determinano l'ammontare della tassa in misura non superiore al 120 per cento e non inferiore all'80 per cento delle corrispondenti tasse erariali. Successive maggiorazioni possono essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel limite del 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo precedente". La normativa contenuta in quest'ultimo periodo é stata soppressa e sostituita con l'art. 25, n. 11 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella l. 26 aprile 1983, n. 131.

Le Regioni, costituitesi nei giudizi ora riuniti, non contestano che le norme impugnate, nel determinare le tasse di rilascio e rinnovo delle concessioni in materia di riserve di caccia (e di aziende venatorie), abbiano travalicato i limiti quantitativi stabiliti dall'art. 3 della l. n. 281 del 1970 e dalla successiva l. n. 594 del 1979. Sostengono, tuttavia, che tali limiti dovevano essere rispettati solo in sede di prima applicazione del tributo e non anche dalla normativa regionale successiva - quale é quella impugnata - avendo l'art. 24, ultimo comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968 attribuito alle Regioni la potestà di disciplinare le tasse in questione in completa autonomia e senza doversi attenere a limiti di sorta.

In effetti, l'ultimo comma dell'art. 24 citato si limita a statuire che gli appostamenti fissi, le aziende faunistiche, i centri di produzione di selvaggina e le riserve entro i limiti di cui all'art. 36 (il quale detta disposizioni transitorie in ordine alle riserve destinate ad essere trasformate in aziende faunistico-venatorie ) "sono soggetti a tasse regionali". Peraltro, dalla circostanza che esso nulla dispone circa la misura di tali tasse e i limiti dell'autonomia legislativa regionale al riguardo non può trarsi alcun argomento in favore della tesi sostenuta dalle Regioni. Infatti - in conformità di un corretto criterio di ermeneutica - il contenuto precettivo di una norma non può essere esattamente individuato se non esaminandone il disposto nel quadro del sistema in cui viene ad inserirsi.

Nel caso di specie, pertanto, l'ultimo comma del citato art. 24 va interpretato alla luce del complesso normativo concernente l'autonomia finanziaria delle Regioni a statuto ordinario nonché della disciplina specifica in tema di competenze legislative delle Regioni in materia di tasse sulle concessioni regionali, argomenti che costituiranno oggetto delle considerazioni che seguono.

15. - L'autonomia finanziaria delle regioni resistenti, tutte a statuto ordinario, trova la sua fonte normativa specifica nell'art. 119 Cost.. L'aspetto di tale autonomia, che interessa qui precisare, in quanto elemento decisivo delle questioni sottoposte all'esame della Corte, concerne l'esistenza e i limiti della potestà normativa spettante in materia tributaria a tale tipo di regioni, configurandosi l'autonomia tributaria come aspetto o specie di quella finanziaria.

Non par dubbio che le regioni a statuto ordinario siano titolari di siffatta potestà; invero, nel concetto di autonomia sono comprese tutte le esplicazioni di essa e, alla stregua di antiche e recenti visioni, anche la potestà normativa.

La formulazione letterale e la valutazione sistematica dell'art. 119, primo comma, Cost. sorregge questa affermazione. La determinazione delle "forme" e dei "limiti" dell'autonomia tributaria demandata alle leggi della Repubblica, presuppone, infatti, un "oggetto" preesistente alla delimitazione, del quale spetta la titolarità nella Regione. Inoltre la funzione di coordinamento di tale autonomia "con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni" - che non può non esplicarsi anche e soprattutto a livello normativo - implica del pari la titolarità nelle Regioni di questo potere, del quale occorre precisare le "forme" e i "limiti" ai sensi del primo comma dell'art. 119.

I lavori preparatori della Costituzione, diffusi ma incerti su questa materia, non rivelano segni concludenti sul punto; può osservarsi, però, che il rinvio ad interventi futuri del legislatore ordinario era diretto ad assicurare la più agevole modificabilità della normativa finanziaria, in coerenza con lo scopo di adeguare la finanza locale alla riforma tributaria generale, che non poteva realizzarsi - si affermava - né con la Costituzione, né con leggi costituzionali.

É chiaro che la sottoposizione a "forme" e "limiti stabiliti dalle leggi dello Stato "condiziona largamente il contenuto dell'autonomia normativa tributaria delle Regioni, in quanto il primo termine attiene al tipo del tributo, nella sua configurazione e nei suoi elementi costitutivi, mentre il secondo ha riguardo al momento quantitativo, nei sensi che saranno specificati.

Non appare compatibile con l'esplicita formulazione dell'art. 119, primo comma, e col sistema che si ricava dalla congiunta lettura di questa norma con l'art. 117, primo comma, Cost. l'opinione intesa a limitare l'operatività delle "forme" e dei "limiti "al solo ambito del coordinamento. Il dettato dell'art. 119 proietta, invero, la delimitazione della potestà regionale, innanzi tutto e prevalentemente, sull'autonomia (normativa) finanziaria, mentre l'operazione di coordinamento tra la finanza regionale con quella statale, provinciale e comunale é compito ulteriore affidato al legislatore ordinario. Spetta, dunque, alle leggi statali la precedenza sull'intervento regionale, perché, in mancanza di una tale iniziativa, non potrebbero preliminarmente delimitarsi gli spazi operativi delle regioni, in conformità del precetto costituzionale che da un lato garantisce l'autonomia della regione e dall'altro individua nella legge statale la fonte "necessaria ed obbligata" della disciplina dei predetti spazi, nella materia che concerne gli attuali giudizi.

16. - Nelle ordinanze di rinvio e nel dibattito orale, si é fatto con insistenza riferimento, ai fini della delimitazione dell'autonomia finanziaria regionale, all'art. 117 Cost., con il richiamo alle materie rimesse da tale norma all'autonomia legislativa delle Regioni: l'ambito sostanziale delle materie a quest'ultime devolute verrebbe a definire anche il contenuto della potestà normativa tributaria.

Questa tesi non é fondata, in quanto il primo comma dell'art. 119 - norma speciale alla materia - richiede con statuizione precisa che le forme stesse (oltre che i limiti) dell'autonomia finanziaria debbono essere predeterminate da leggi della Repubblica, con evidente considerazione dell'incidenza dei contenuti di tale autonomia su quella comunale e provinciale.

Né corretta concezione é quella della potestà normativa tributaria che si collochi in funzione strumentale rispetto alle "competenze", previste dall'art. 117 Cost., poiché il riconoscimento di tale potestà normativa si ricaverebbe da un procedimento estensivo delle materie elencate (tassativamente) nel primo comma dello stesso art. 117, il quale demanda, invece (secondo comma), a leggi costituzionali la individuazione di altre materie, possibile oggetto di estensione della potestà normativa regionale.

Non si opera, così, alcuna limitazione dell'esercizio della potestà normativa "sostanziale" riconosciuta alle Regioni. Invero questa potestà si esplica nelle materie indicate dall'art. 117, primo comma, nei limiti ivi posti (principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato; interesse nazionale e delle altre Regioni); la potestà normativa tributaria opera al di fuori ed oltre quest'ambito, con proprio oggetto ed entro i diversi particolari confini che le leggi della Repubblica - in conformità dei principi costituzionali - sono legittimate a fissare (art. 119, primo comma).

É proprio da quest'ultima norma che trae fondamento la forza operativa dell'art. 3, primo comma, della l. n. 281 del 1970, norma base in materia di tasse sulle concessioni regionali, da ultimo modificata con l'art. 25, n. 11 del d.l. n. 55 del 1983 (convertito nella l. 26 aprile 1983, n. 131).

17. - Non é idoneo ad influire su tale impostazione il rilievo, secondo il quale la materia tributaria non sarebbe caratterizzata da contenuti autonomi, configurandosi piuttosto come un aspetto della complessiva autonomia legislativa regionale, dato che la potestà normativa tributaria ha, invece, un oggetto proprio, che consiste nell'imposizione e nella riscossione dei tributi, operazioni che danno luogo ad uno speciale rapporto, che concerne la prestazione coattiva patrimoniale dovuta dal singolo all'ente regione in base ad un potere di supremazia di questo. E la disciplina di siffatta prestazione ha un contenuto autonomo, differenziato da quello che é connesso all'esercizio dell'attività normativa spettante alle Regioni nelle materie ad esse devolute dall'art. 117 Cost.; come tale, esso non può considerarsi, né istituzionalmente né occasionalmente, strumentale rispetto a quelle materie.

La norma puo definirsi, invece, strumentale in altro senso: siccome intesa a rendere efficiente in concreto l'attività delle Regioni, col provvederle dei mezzi per far fronte alle "spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali" (art. 119, secondo comma, Cost.).

Quanto ai meccanismi normativi, la Costituzione ha realizzato quella che, per molti aspetti, é stata esattamente definita un'operazione di "decostituzionalizzazione" della materia tributaria, che non sfugge al circuito, aperto dall'art. 119, con il riferimento alle forme e ai limiti dell'autonomia, rimessa alle leggi della Repubblica, e concluso, per quanto concerne le tasse sulle concessioni regionali, col precetto posto dall'art. 3, primo comma, della l. n. 281 del 1970, che ne ha configurato la disciplina con criteri costantemente seguiti dal legislatore statale (oggetto e individuazione degli atti imponibili, "corrispondenti a quelli già di competenza dello Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative"; applicabilità, per quanto non disposto, delle norme dello Stato relative a tali tasse).

18. - Le tesi proposte dalle Regioni nei presenti giudizi non possono non valutarsi, quindi, alla stregua del su esposto sistema, che é conforme alla rilevata non operatività in materia finanziaria dell'art. 117, primo comma, Cost. e che porta ad escludere, nella materia stessa, l'esistenza di una potestà legislativa regionale concorrente.

La potestà spettante in questo settore alle Regioni opera in funzione attuativa delle leggi statali, come specifica il secondo comma dell'articolo unico della l. 23 novembre 1979, n. 594, sancendo - in materia di tasse sulle concessioni regionali - che "all'accertamento, liquidazione e riscossione di tali tasse provvedono direttamente le Regioni". E da aggiungere che il precetto, individuando le operazioni relative e collegandosi con l'ultimo comma dell'art. 3 della l. n. 281 del 1970, lo modifica, devolvendo alle Regioni il potere di compiere tali operazioni che il testo originario dello stesso art. 3 attribuiva, invece, allo Stato "per conto delle Regioni".

Concludendo, si é in presenza di una ipotesi normativa analoga nel contenuto e nel funzionamento a quella prevista nell'ultimo comma dell'art. 117 Cost., con la differenza che la potestà normativa ex art. 119 é garantita alle Regioni direttamente dalla Costituzione e la sua attribuzione é svincolata da ogni discrezionalità del legislatore statale.

Alla Corte é presente l'istanza volta a rinvigorire sfera e contenuti della potestà normativa finanziaria delle Regioni a statuto ordinario, ancora di recente collegata con l'assetto democratico delle autonomie locali, alla stregua del principio della sovranità popolare, ovvero al più pieno inserimento nel sistema della finanza e della contabilità pubbliche. Ma tali concezioni non possono sfuggire al giudizio di conformità alla normativa costituzionale e statale vigente, che impone le conclusioni innanzi delineate. La Costituzione, nel condizionare la potestà normativa finanziaria delle Regioni alle "forme" e ai "limiti" dettati dalle leggi dello Stato, reclama, peraltro, una legislazione statale moderna ed effilciente, garante dell'adeguato svolgimento delle attribuzioni regionali ed accompagnata dalla tempestiva provvista dei mezzi occorrenti, che debbono trovare nella normativa statale, coerenti e tempestive previsioni.

19. - Le considerazioni fin qui svolte consentono di inquadrare agevolmente l'oggetto dei presenti giudizi, i quali, come si é esposto, concernono fattispecie impositive in materia di tasse su concessioni regionali relative a riserve di caccia e (in un solo incidente) aziende faunistico-venatorie .

Lo Stato nell'attribuire alle Regioni a statuto ordinario come tributi propri tali tasse (art. 1, primo comma, lett. b) l. n. 281 del 1970, cit.), con l'art. 3 della stessa legge ha determinato l'entità di tale tributo stabilendo, con sistema mai disatteso, anche il limite delle maggiorazioni successive (cfr. l. 23 novembre 1979, n. 594 e, da ultimo, art. 25, n. Il, d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 convertito, nella l.26 aprile 1983, n. 131).

20. - In questo quadro si colloca l'ultimo comma dell'art. 24 della l. n. 968 del 1977.

Le Regioni resistenti hanno proposto una interpretazione della norma come attributiva ad esse di piena potestà tributaria in materia di tasse sulle concessioni regionali riguardanti le riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie . Ma una simile interpretazione, oltre ad essere incompatibile con il sistema costituzionale dell'autonomia tributaria regionale sopra delineato, prescinde da ogni coordinamento con il più volte ricordato art. 3 della l. n. 281 del 1970. La persistente piena vigenza di questa norma emerge dalla successiva l. n. 594 del 1979 e, in modo particolarmente efficace, dal d.l. n. 55 del 1983, già ripetutamente menzionato.

Nel quadro di tale normativa, l'art. 24, ultimo comma, della l. n. 968 del 1977 si pone come una norma meramente confermativa dell'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa nella materia delle suddette tasse di concessione, non incidendo sui limiti quantitativi di esse. Invero, la l. n. 594 del 1979 e il d.l. n. 55 del 1983 hanno autorizzato le regioni ad aumentare tali tasse, in un primo momento, sino al triplo dell'ammontare in vigore al 1 aprile 1972 e, in un secondo momento, del cento per cento dell'ammontare di esse, determinato alla data del 1 gennaio 1983; la seconda di tali norme ha determinato inoltre un nuovo limite di aumento annuale, a decorrere dal 1984, in misura non superiore al 30% degli importi immediatamente precedenti, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale, corrispondente alle variazioni del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT.

In proposito va considerato ancora che la l. n. 594 del 1979 fa espresso riferimento alle tasse in materia di caccia, mentre l'art. 25 del d.l. n. 55 del 1983, escludendo dall'aumento le sole tasse riguardanti l'abilitazione "all'esercizio venatorio di cui al primo comma dell'art. 24 della l. 27 dicembre 1977, n. 968", mostra a sua volta di riferirsi anche alle altre tasse relative a concessioni in materia di caccia.

Questa essendo l'evoluzione sostanziale della normativa, la tesi delle regioni, secondo la quale la l. n. 594 del 1979 avrebbe l'unico scopo di autorizzarle ad aumentare con atti amministrativi le tasse di concessione, non trova alcuna base letterale e sistematica ed é esplicitamente contraddetta dai lavori preparatori, i quali rivelano la totale estraneità al legislatore di un simile intento.

Una così radicale modificazione nell'assetto della potestà normativa tributaria in materia di concessioni regionali - che derogando al sistema costantemente seguito, elimini la prefissione di "forme" e "limiti" commessi dalla Costituzione alle leggi della Repubblica - sarebbe in sicuro contrasto con l'art. 119, primo comma, Cost. e con le leggi dello Stato in materia, per la carenza di adempimenti qualificanti, imposti dal complesso normativo e dalla relativa distribuzione delle competenze.

21. - Né é influente su tale assetto legislativo l'esigenza della realizzazione della politica di settore - posto in evidenza nelle difese orali - tenuta presente nell'enunciazione iniziale del primo comma dell'art. 24.

L'esigenza della provvista dei "mezzi finanziari necessari per realizzare i fini "perseguiti dalla legge quadro e da quelle regionali in materia di protezione della fauna e di disciplina della caccia pone in luce la proiezione finalistica del nuovo assetto, ma non consente di desumerne la devoluzione della inerente potestà tributaria alle Regioni.

Invero, la destinazione dei tributi alle anzidette finalità é prevista esclusivamente per la tassa di abilitazione all'esercizio venatorio, necessaria per il rilascio della licenza del porto d'armi ad uso caccia, ai sensi dell'art. 21 della stessa legge. La disciplina della l. n. 968 non assicura, così, la contestuale adeguata acquisizione di mezzi per realizzare il nuovo corso, che la legislazione nazionale e quella regionale si sono proposte, e rivela la già constatata sfasatura tra il disegno della politica di settore e i relativi strumenti di attuazione, soprattutto finanziari. Carenza, questa, particolarmente rilevante nella materia delle concessioni di beni destinati a servizi per i riflessi sull'adeguatezza del tributo alle prestazioni rese. Si deve porre in evidenza, peraltro, che la più recente normativa statale in materia (cfr. art. 25, n. 11 l. n. 55 del 1983 cit.) si é accinta a percorrere tale via.

22. - Va disatteso, poi, l'argomento - addotto anch'esso dalle Regioni - secondo il quale per le aziende faunistico-venatorie mancherebbe il parametro al quale applicare gli aumenti previsti dalla l. n. 281 del 1970 e da quelle successive, trattandosi di un istituto non previsto prima della l. n. 968 del 1977.

Osserva la Corte che sotto l'aspetto tributario le aziende faunistico-venatorie sono pienamente assimilabili alle riserve di caccia. Ricorrono, infatti, in ciascuna delle due figure sia nella legislazione statale che in quella regionale-taluni elementi qualificanti. Sussistono nelle aziende, l'interesse faunistico, soprattutto autoctono, e naturalistico (art. 36, quarto comma, l. n. 968 del 1977), lo svolgimento dell'attività venatoria secondo piani di ripopolamento, e di abbattimento della selvaggina. Sussistono nelle riserve il requisito del ripopolamento rimesso al concessionario alla stregua delle clausole di concessione, e l'utilizzazione da parte del concessionario stesso della riserva, che può essere anche consorziale. Aziende e riserve presentano elementi essenziali comuni, anche se con diversa rilevanza strutturale e funzionale.

Questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (sent. 1 giugno 1967, n. 71) rispetto a riserve di caccia costituite nella zona delle Alpi ed estese a tutto il territorio della circoscrizione comunale, la piena legittimità dell'art. 67, comma primo, del vecchio t.u. sulla caccia (R.D. 5 giugno 1939, n. 1016), in considerazione della finalità di protezione e di incremento della selvaggina, ritenuta connaturale alla gestione di questo tipo di riserve.

L'assimilazione delle aziende alle riserve, quanto al trattamento fiscale, trova inoltre riscontri specifici nell'art. 36 della l. n. 968 cit., che conserva in via transitoria le riserve (primo comma) e ne prevede la trasformazione in aziende faunistico-venatorie in caso di rilevante interesse naturalistico-faunistico.

Si riconosce così testualmente l'attitudine evolutiva dell'antica figura, nel concorso dei già rilevati elementi caratteristici della nuova. Un segno di rilievo in tal senso é offerto dall'art. 1 della l. 16 gennaio 1981, n. 9, che proroga i termini prescritti per la trasformazione delle riserve e ne facilita il compimento. Sussiste, infine, l'accomunamento in una unica omogenea previsione - che si riscontra anche nella normativa regionale contestata - delle aziende faunistiche e delle riserve, entrambe dichiarate "soggette" a tasse regionali dal ricordato art. 24 ultimo comma, della l. n. 968 cit. Tale norma si riferisce ad altre figure (appostamenti fissi, centri di produzione della selvaggina), esse pure espressione del duplice momento faunistico e venatorio, presente nelle aziende e nelle riserve.

23. - Dalle considerazioni che precedono deriva che le Regioni a statuto ordinario, nel legiferare in tema di tasse sulle concessioni regionali in materia di riserve di caccia e aziende faunistico-venatorie, debbono rispettare i limiti posti dalla legislazione statale. Pertanto, avendo travalicato tali limiti, vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 119 Cost., gli artt. 44, n. 1 della l. reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 e l'allegata tabella A, lett. E; l'art. 1 della l. reg. Lombardia 10 marzo 1980, n. 25 e il n. 16, titolo II dell'allegata tariffa; l'art. 4 della l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79; l'art. 1 della l. reg. Lazio 2 maggio 1980, n. 30 e il n. 16, titolo II dell'allegata tariffa, nella parte in cui determinano in lire ottomila per ettaro la tassa per il rilascio e la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia; l'art. 57, quarto comma, della l. reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30, nella parte in cui determina in lire diecimila per ettaro la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia; l'art. 57, secondo comma, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico - venatorie.

Le rimanenti questioni restano assorbite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi indicati in epigrafe:

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 44, n. 1 1.reg. Lombardia 31 luglio 1978, n. 47 ("Norme per la protezione e la tutela della fauna e disciplina dell'esercizio venatorio") e l'allegata tab. A, lett. E; 1 l. reg. Lombardia 10 marzo 1980 n. 25 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali") e il n. 16, titolo II, dell'allegata tariffa; 4 l. reg. Lazio 28 settembre 1979, n. 79 ("Istituzione delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio"); 1 l. reg. Lazio 2 maggio 1980, n. 30 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali") e il n. 16, titolo II, dell'allegata tariffa, nella parte in cui determinano in lire ottomila per ettaro la tassa per il rilascio e la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia; 57, quarto comma, della l. reg. Veneto 14 luglio 1978, n. 30 ("Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia") nella parte in cui determina in lire diecimila per ettaro la tassa annuale di concessione per le riserve di caccia; 57, secondo comma, l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la tutela della fauna e la disciplina della caccia") nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali") sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanze 7 maggio 1985 e 4 marzo 1986 in riferimento all'art. 1l9 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1986.