Ordinanza n. 256 del 1986

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ORDINANZA N. 256

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 novembre 1985 dal Pretore di Siracusa nel procedimento civile vertente tra Fazzino Franceschina e I.N.P.S., iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24/1 s.s. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 19 luglio 1985 dal Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Lembo Francesca e I.N.P.S., iscritta al n. 171 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s. dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 20 maggio 1985 dal Pretore di L'Aquila nel procedimento civile vertente tra Fraternali Ave e I.N.P.S., iscritta al n. 203 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28/1 s.s. dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 25 ottobre 1985 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Viti Rolando e I.N.P.S., iscritta al n. 332 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34/1 s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione di Fazzino Franceschina, dell'I.N.P.S. e di Fraternali Ave;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto che i Pretori di L'Aquila e di Siracusa, con ordinanze rispettivamente del 20 maggio e del 29 novembre 1985, hanno denunciato l'illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 2, comma secondo, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia I.N.P.S. per chi sia già titolare di una pensione diretta a carico del fondo di previdenza dell'I.N.A.I.L. o di quello previsto per i dipendenti delle Camere di commercio, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo garantito;

che analoghe questioni sono state sollevate dal Pretore di Messina, con ordinanza del 19 luglio 1985 (con riguardo alla non ammessa integrazione al minimo della pensione di riversibilità I.N.P.S. nei confronti di titolare di altra pensione di riversibilità a carico dello Stato), e dal Pretore di Firenze, con ordinanza del 25 ottobre 1985 (con riguardo ad una supposta esclusione dell'integrazione al minimo di pensione vecchiaia I.N.P.S. nei confronti di titolare di pensione diretta a carico del sistema previdenziale svizzero);

che nei due giudizi introdotti con le ordinanze dei Pretori di L'Aquila e di Siracusa si sono costituite le parti private Fraternali Ave e Fazzino Franceschina, insistendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata e richiamandosi alle precedenti pronunce della Corte.

Considerato che i giudizi stessi vanno decisi congiuntamente;

che la norma impugnata é già stata dichiarata illegittima, sotto ogni profilo, con precedente sentenza n. 314 del 3 dicembre 1985;

che, inoltre, la stessa questione sollevata dal Pretore di L'Aquila ha formato oggetto, sotto identici profili di due precedenti ordinanze di questa Corte nn. 93 e 206 del 1986;

che, infine, la questione proposta dal Pretore di Firenze é stata già decisa con la sentenza n. 34 del 12 febbraio 1981, che ne ha dichiarato l'infondatezza in quanto - alla luce della costante giurisprudenza dei giudici ordinari - il lamentato divieto di cumulo non riguarda comunque le forme di previdenza previste da ordinamenti stranieri, ma soltanto quelle disposte dal sistema previdenziale italiano.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sollevate con le ordinanze dei Pretori di L'Aquila, Siracusa e Messina indicate in epigrafe e già decise con la sentenza n. 314 del 1985;

dichiara altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in ordine alla stessa norma, dal Pretore di Firenze con ordinanza del 25 ottobre 1985, e già decisa con la sentenza n. 34 del 1981, che ne ha dichiarato l'infondatezza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.