Ordinanza n. 254 del 1986

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ORDINANZA N. 254

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 14, sesto comma, legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), modif. dall'art. 27 legge 3 giugno 1975 n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale), art. 19 legge 23 aprile 1981 n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) e art. 3, tredicesimo comma, legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 giugno 1984 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Salvarezza Carlo e I.N.P.S., iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8/1 s.s. dell'anno 1986;

2) ordinanza emessa il 27 aprile 1985 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Scasciafratta Giancarlo ed altri e I.N.P.S., iscritta al n. 594 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3/1 s.s. dell'anno 1986;

3) ordinanza emessa il 10 dicembre 1984 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Modena Piero e I.N.P.S., iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9/1 s.s. dell'anno 1986;

4) ordinanza emessa il 5 luglio 1985 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Mannucci Benincasa Mannuccio e I.N.P.S., iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26/1 s.s. dell'anno 1986;

Visti gli atti di costituzione dell'I.N.P.S. e di Mannucci Benincasa Mannuccio, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito, nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986, il Giudice relatore Francesco Greco;

ritenuto che con le ordinanze in epigrafe é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153 nel testo originario e comma quinto nel testo sostituito dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n. 160,27 di tale ultima legge, 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155, 3, comma tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297; nelle parti in cui vietano, nel regime della assicurazione generale obbligatoria, di prendere in considerazione, per la quantificazione del trattamento pensionistico, le quote di retribuzione che, sebbene soggette a contribuzione, eccedono, tuttavia, un determinato limite massimo;

che identica questione é stata già decisa da questa Corte con sentenza dichiarativa di infondatezza n. 173 del 1986;

che con le ordinanze in epigrafe non si sollevano nuovi e diversi profili di illegittimità costituzionale, eccezione fatta per l'ordinanza del pretore di Bologna il quale, nel censurare gli artt. 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155 e 3, comma tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297, ritiene altresì violato (oltre gli artt. 3, primo comma, 38 secondo comma, 36, primo comma, e 53, primo e secondo comma, Cost., con riferimento ai quali la questione di legittimità costituzionale dei così detti "tetti pensionistici" é già stata esaminata da questa Corte con la menzionata sentenza n. 173/86) l'art. 42, terzo comma, Cost., osservando al riguardo che i contributi assicurativi - siano essi versati dal lavoratore o dal datore di lavoro - costituiscono, comunque, frutto del lavoro dell'assicurato, del quale devono, pertanto, ritenersi propri, con la conseguenza che, non essendo prevista alcuna forma di restituzione dei contributi non utilizzati ai fini della liquidazione della pensione, sostanzialmente si verifica una espropriazione senza indennizzo in danno dell'assicurato medesimo;

che anche tale ultimo profilo di illegittimità si palesa manifestamente infondato, non ricorrendo nella specie gli estremi del fenomeno espropriativo, attesa la particolare natura del prelievo contributivo e la preminente impronta solidaristica che costituisce precipuo connotato del sistema previdenziale, sicché non appare pertinente il richiamo del suddetto parametro costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma sesto, della legge 30 aprile 1969 n. 153 nel testo originario e comma quinto nel testo sostituito con l'art. 26 della legge 3 giugno 1975 n.160; 27 della stessa legge 3 giugno 1975 n. 160; 19 della legge 23 aprile 1981 n. 155; 3, comma tredicesimo, della legge 29 maggio 1982 n. 297; sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 Cost., dai Pretori di Genova, Bologna e Firenze, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1986.