Sentenza n. 221 del 1986

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SENTENZA N. 221

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Antonio LA PERGOLA. Presidente

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 maggio 1980 dal Tribunale di Bologna nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Banca Commerciale Italiana e INAIL e INAIL contro Ditta Pelliconi e C. iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 5 novembre 1980 dal Tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra INAIL e C.O.I.N. Grandi Magazzini iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 dell'anno 1981;

3) ordinanza emessa il 4 giugno 1982 dal Tribunale di Vercelli nel procedimento civile vertente tra INAIL e Banca Popolare di Novara iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1983;

4) ordinanza emessa il 4 giugno 1982 dal Tribunale di Vercelli nel procedimento civile vertente tra INAIL e S.p.a. Banca Sella iscritta al n. 744 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1983;

5) ordinanza emessa l'8 marzo 1984 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Credito Italiano e INAIL iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 dell'anno 1984;

6) ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra INAIL e Credito Italiano iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 143 bis dell'anno 1985;

7) ordinanza emessa il 12 febbraio 1985 dal Pretore di Siena nei procedimenti civili riuniti vertenti tra INAIL e Monte dei Paschi di Siena ed altra iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 bis dell'anno 1985;

8) ordinanza emessa il 27 marzo 1985 dal Tribunale di Imperia nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Credito Italiano e INAIL iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 bis dell'anno 1985;

9) ordinanza emessa il 9 maggio 1985 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Credito Italiano e INAIL iscritta al n. 506 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/là s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL, della Banca Commerciale Italiana, della C.O.I.N. Grandi Magazzini, della Banca Popolare di Novara, del Credito Italiano s.p.a., del Monte dei Paschi di Siena, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

uditi gli avv.ti Paolo Spada per la Banca Commerciale Italiana, Giangaleazzo Bettoni per la Banca Popolare di Novara, Michele Giorgianni per il Credito Italiano, Renato Scognamiglio per il Monte dei Paschi di Siena, Pasquale Napolitano per l'INAIL e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso depositato il 28 marzo 1979, l'INAIL, premesso che a seguito di sopralluogo ispettivo, effettuato da un ispettore il 17 giugno 1977, era stato accertato che la Banca Commerciale Italiana, sede di Bologna, occupava presso i propri uffici di via Rizzoli n. 5 alcuni dipendenti addetti ad una affrancatura automatica e ad una telescrivente senza aver provveduto ad assicurarli, e che il Min. del Lavoro e della Previdenza Sociale non aveva adottato alcun provvedimento sul ricorso avverso la decisione, resa sul ricorso della COMIT avverso la diffida intimatale ai sensi dell'art. 16 d.P.R. n. 1124/ 1965 dall'Ispettorato del lavoro che lo aveva accolto dichiarando la inassoggettabilità dei dipendenti all'obbligo assicurativo, convenne la COMIT avanti il Pretore di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, che, dopo aver con sentenza non definitiva del 21 maggio 1979 respinto un'eccezione d'improcedibilità sollevata dalla convenuta ed espletato prove per testi, dichiarò la COMIT tenuta all'obbligo assicurativo e la condannò nelle spese con sentenza 18 dicembre 1979 - 17 gennaio 1980.

1.2. - Con ordinanza emessa il 28 maggio 1980 (pervenuta alla Corte il 30 gennaio 1981; comunicata il 19 luglio e notificata il 17 dicembre 1980; pubblicata nella G. U. n. 123 del 6 maggio 1981 e iscritta al n. 94 R.O. 1981) sull'appello dalla COMIT proposto avverso le due sentenze rese in prime cure il Tribunale di Bologna - sezione lavoro - ha dichiarato rilevante e, per contrasto con l'art. 3 in relazione all'art. 38 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine o occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussista in concreto alcun rischio d'infortunio.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti 1) per la COMIT gli avv.ti Enzo Capaccioli, Francesco Berti Arnoaldi Veli e Paolo Spada giusta delega in calce alla memoria depositata il 6 gennaio 1981, e 11) per l'INAIL, giusta procura speciale 8 agosto 1980 per dott. Colangeli coadiutore del not. Festa, gli avv.ti Vincenzo Cataldi e Pasquale Napolitano con deduzioni depositate il 20 novembre 1980.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 26 maggio 1981.

3. - Nella imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 hanno, sotto la stessa data dell'11 giugno 1986, depositato memorie 1) per la COMIT gli avv.ti Francesco Berti Arnoaldi Veli, Fabio Roversi Monaco e Paolo Spada, e 11) per l'INAIL gli avv.ti Lucio Mancini, Pasquale Napolitano e Vittorio Lai.

Sotto la data del 24 giugno 1986 é stata depositata procura ad litem conferita dalla COMIT all'avv. Fabio Roversi Monaco con atto 7 maggio 1984 per notar De Socio.

4.1. - Con sent. 12 - 28 marzo 1980 non notificata, il Pretore di Bologna - sezione lavoro - respinse la domanda, con la quale l'INAIL aveva chiesto accertarsi la sussistenza dell'obbligo della convenuta s.p.a. COIN Grandi Magazzini assicurativo contro gli infortuni sul lavoro per le commesse addette alla vendita che facevano talora uso dei registratori elettrici di cassa.

4.2. - Con ordinanza emessa l'8 novembre 1980 (notificata e comunicata il successivo 22 dicembre; pubblicata nella G. U. n. 123 del 6 maggio 1981 e iscritta al n. 95 R.O. 1981) sull'appello proposto dall'INAIL contro la s.p.a. COIN Grandi Magazzini il Tribunale di Bologna ha dichiarato rilevante e, per contrasto con l'art. 3 in relazione all'art. 38 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo di lavoratori addetti alle macchine o occupati ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussista in concreto alcun rischio di infortunio.

5.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per la s.p.a COIN Grandi Magazzini gli avv.ti Giuseppe Biscottini, Manlio Sargenti e Carlo Solari giusta procura speciale in calce alle deduzioni depositate il 5 gennaio 1981, e II) per l'INATL, giusta procura speciale 14 gennaio 1981 per notar Festa, gli avv.ti Vincenzo Cataldi e Pasquale Napolitano con deduzioni depositate il 20 febbraio 1981.

É intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 16 marzo 1981.

5.2. - Nella imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 le difese delle parti hanno depositato memorie sotto la stessa data dell'11 giugno 1986.

Sotto la data del 20 giugno 1986 é stata depositata procura rilasciata all'avv. Giangaleazzo Bettoni dalla COIN Grandi Magazzini con atto con firma autenticata il 16 giugno 1986 per notar Longo.

6.1. - Con sent. 14 - 19 maggio 1980 il Pretore di Vercelli - premesso che con ricorso in data 17 febbraio 1978 l'INAIL, il quale aveva impugnato la decisione 21 gennaio 1978 dell'Ispettorato del lavoro di Vercelli che aveva escluso la ricorrenza dell'obbligo assicurativo per i dipendenti della Banca Popolare di Novara addetti nella filiale di Vercelli a macchine elettrocontabili Olivetti - Audit, al Ministero del lavoro che non si era pronunciato nel termine di 90 giorni di cui all'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, aveva evocato in giudizio la Bancaavanti esso Pretore di Vercelli - respinse la domanda diretta dall'INAIL a conseguire l'accertamento della sussistenza dell'obbligo assicurativo della convenuta.

6.2. - Con ordinanza emessa il 4 giugno 1982 (comunicata il 6 luglio e notificata il 6 ottobre successivi; pubblicata nella G. U. n. 88 del 30 marzo 1983 e iscritta al n. 743 R.O. 1982) sull'appello proposto dall'INAIL il Tribunale di Vercelli ha dichiarato rilevante e, per contrasto con l'art. 3 in relazione all'art. 38 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delÌart. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine od occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussiste in concreto alcun rischio d'infortunio.

6.3. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per l'INAIL, giusta procura speciale 9 novembre 1982 per notar Festa, gli avv.ti Lucio Mancini e Pasquale Napolitano con deduzioni depositate il 16 aprile 1983 e II) per la Banca Popolare di Novara gli avv.ti Giovanni Scolari e Mario Contaldi giusta mandato in calce alla memoria depositata l'8 novembre 1982.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 10 aprile 1983.

6.4. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 la difesa dell'INAIL ha depositato memoria sotto la data dell'11 giugno 1986.

7. - Con ordinanza emessa il 4 giugno 1982 (comunicata il 6 luglio e notificata il 6 ottobre successivi; pubblicata nella G. U. n. 81 del 29 marzo 1983 e iscritta al n. 744 R.O. 1982) sull'appello proposto dall'INAIL avverso la sentenza 28 maggio - 6 giugno 1980, con la quale il Pretore di Vercelli in funzione di giudice del lavoro - premesso che la Banca Sella s.p.a. occupava presso la filiale di Vercelli dipendenti addetti ad apparecchi "terminali collegati con il centro meccanografico, con schermo video e tastiera scrivente alimentati da corrente elettrica e lavoratori col compito di "coordinatori" di detto personale esposti agli stessi rischi dei primi, che, essendo decorso il termine di 90 giorni di cui all'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 senza che il Ministero del lavoro provvedesse sul reclamo dell'INAIL contro la decisione 27 aprile 1978 dell'Ispettorato del lavoro di Vercelli che aveva escluso la ricorrenza dell'obbligo assicurativo, l'Istituto aveva proposto domanda giudiziale - l'aveva respinta, il Tribunale di Vercelli ha dichiarato rilevante e, per il contrasto con l'art. 3 in relazione all'art. 38 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine od occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussiste in concreto alcun rischio di infortunio.

8. - Avanti la Corte si sono costituiti per l'INAIL giusta procura speciale 9 novembre 1982 per notar Festa gli avv.ti Lucio Mancini e Pasquale Napolitano depositando il 6 aprile 1983 deduzioni, e nella imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 memoria sotto la data dell'11 giugno 1986.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 12 aprile 1983.

9.1. - Con ricorso depositato il 19 giugno 1982, il Credito Italiano s.p.a., Banca d'interesse nazionale, propose opposizione avanti il Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, avverso la ingiunzione fiscale di pagamento della somma complessiva di lire 118.934.940 - vidimata e resa esecutoria il 28 gennaio 1982 e notificatale ad istanza dell'INAIL il 21 maggio 1982 - per premi, interessi e penalità relativi alle omissioni assicurative contestate nel verbale 21 dicembre 1978 - nel quale l'Istituto aveva dedotto che nella sede di Roma alcuni a addetti" a macchine ed apparecchi mossi da agente inanimato (più specificamente: n. 8 impiegati; n. 5 commessi ed 1 ausiliario "addetti alle apparecchiature microfilm del tipo Koda.Reliant 450 e Bekord Starfile, alle macchine chiudibuste, apribuste e affrancatrici del Tipo Pitnej 5600, 4551 e Masler, alla timbratrice Rototype SM - 2B, alle contamonete e contabanconote marca Glory, ai visori stampanti 3 M, n. 46 impiegati "addetti" ai terminali Audit 5/ Video Reuters; n. 6 impiegati "addetti" alle telescriventi del tipo Olivetti; n. 42 impiegati per le MDS mini - computers Bourroghs, NCR e Bourroghs; n. 1 commesso "addetto" presso l'archivio economato al carico e scarico dei colli; n. 3 commessi "addetti" alla sorveglianza degli ingressi) dovevano ritenersi soggetti all'obbligo assicurativo INAIL ai sensi degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - per sentir dichiarare in via preliminare prescritto il diritto dell'INAIL a richiedere i premi e gli accessori (interessi, penalità, spese) tutti portati dalla ingiunzione fiscale e, in ipotesi, sentirla dichiarare improponibile o improcedibile, in via subordinata e nel merito dichiarare, in ogni ipotesi, insussistente l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro nei confronti della sede di Roma del Credito Italiano s.p.a. relativamente al personale addetto alle macchine chiudibuste, apribuste, affrancatrici, timbratrici, visori stampanti 3M e apparecchiature microfilm, ai terminali, alle telescriventi, alle apparecchiature mini - computers Bourroghs, MDS Bourroghs, nonché agli addetti alla sorveglianza dell'ingresso della sede, dichiarando e giudicando di conseguenza nulla e di nessuno effetto la ingiunzione fiscale e prendendo atto, in ogni ipotesi, che la ingiunzione ricomprende non precisate e contabilmente non individuate poste contabili relative a personale (addetti alle contamonete e contabanconote; addetti all'archivio economato) per il quale la Banca non aveva contestato né contestava l'obbligo assicurativo per il quale erano in itinere le pratiche amministrativocontabili né aveva frapposto il ricorso in via amministrativa e che tali allo stato imprecisate somme dovevano essere preliminarmente quantificate e scorporate dalla ingiunzione.

Il convenuto INAIL chiese respingersi l'opposizione con la condanna del Credito Italiano nelle spese giudiziali.

9.2. - Con ordinanza emessa l'8 marzo 1984 (comunicata il successivo 13 e notificata il 13 aprile dello stesso anno; pubblicata nella G. U. n. 307 del 7 novembre 1984 e iscritta al n. 802 R.O. 1984) l'adìto Pretore ha dichiarato rilevante e, per contrasto con l'art. 3 comma primo e 38 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti alle macchine elettriche o occupati in luogo ove siano esposti al pericolo d'infortunio direttamente prodotto da tali macchine, anche quando non sussista in concreto alcun rischio di infortunio.

10.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Credito Italiano, giusta mandato speciale con firma autenticata il 14 giugno 1984 per notar Sormani, gli avv.ti Cesare Grassetti, Salvatore Trifirò, Gian Giacomo Tornabuoni e Rosario Nicolò con memoria depositata il 21 luglio 1984 e II) per l'INAIL, giusta procura speciale 19 aprile 1984 per notar Festa, gli avv.ti Lucio Mancini, Pasquale Napolitano e Vittorio Lai con deduzioni depositate il 15 marzo 1984.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuta con atto depositato il 20 novembre 1984 l'Avvocatura generale dello Stato.

10.2. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 la difesa del Credito Italiano, integrata, giusta mandato speciale autenticato nelle firme il 13 marzo 1986 per notar Sormani, dall'avv. Michele Giorgianni, ha depositato memoria l'11 giugno 1986 e sotto la stessa data ha depositato memoria la difesa dell'INAIL.

11.1. - Sotto la data del 5 gennaio 1981 al termine del sopralluogo, effettuato da un ispettore della sede provinciale di Taranto dell'INAIL, venne notificato al Credito Italiano - succursale di Taranto - il verbale di accertamento con il quale si contestava la mancata assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale impiegatizio addetto alla macchina affrancatrice, microfilmatrice, contabanconote, al centralino telefonico, alle telescriventi (telex) alle Olivetti - Audit 622, ai terminali Olivetti A5 e A6 e Borroughs DC 5000 nonché alla addizionatrice - invalidatrice di cassa.

A seguito di comunicazione dell'Ispettore di Taranto dell'INAIL intesa a precisare che il verbale di accertamento era da considerarsi a tutti gli effetti formale diffida ai sensi dell'art. 16 d.P.R. 1124/ 1965, la succursale di Taranto della Banca con ogni riserva inoltrò in data 13 gennaio 1981 ricorso all'Ispettorato provinciale che lo accolse con decisione del 24 aprile 1981 limitatamente alla addizionatrice - invalidatrice di cassa e lo respinse nei riguardi del personale che utilizza tutte le altre macchine e/o apparecchiature indicate.

Non avendo il Min. lavoro deciso nei termini sui reclami presentati sia dalla Banca sia dall'INAIL avverso la decisione dell'Ispettorato che aveva sancito la parziale soccombenza dell'una e dell'altro, la Banca e l'Istituto proposero ricorso al Pretore di Taranto in funzione di giudice del lavoro chiedendo la prima dichiarare escluso dall'obbligo assicurativo il personale, addetto alle macchine elettrocontabili (affrancatrici, telescriventi, Olivetti Audit 622, terminali Olivetti A5 e A6 e Borroughs 3000) e l'Istituto per sentir dichiarare l'obbligo assicurativo per i dipendenti della sede di Taranto della Banca addetti alla macchina addizionatrice ed invalidatrice.

11.2 - Con ordinanza emessa sui due ricorsi riuniti il 10 gennaio 1985 (comunicata il 21 e notificata il 25 successivi; pubblicata nella G. U. n. 143 bis del 19 giugno 1985 e iscritta al n. 140 R.O. 1985) l'adìto Pretore ha dichiarato rilevante e, per contrasto con l'art. 3 comma primo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui impone l'obbligo per i lavoratori addetti ad apparecchi ed impianti elettrici o occupati in luogo ove siano esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto da tali apparecchi ed impianti, anche quando non sussista in concreto alcun rischio.

12.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Credito Ttaliano, giusta mandato speciale 8 marzo 1983 per notar Sormani, gli avv.ti Cesare Grassetti, Fulvio Santovito, Salvatore Trifirò e Rosario Nicolò con memoria depositata il 27 aprile 1985, e II) per l'INAIL, giusta procura speciale 8 febbraio 1985 per notar, Festa, gli avv.ti Lucio Mancini, Pasquale Napolitano e Vittorio Fai con deduzioni depositate il 3 luglio 1985

Per il Presidente del Consiglio dei ministri non é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato.

12.2. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 la difesa dell'INAIL ha depositato memoria sotto la data dell'11 giugno 1986.

13. - Con ordinanza emessa il 12 febbraio 1984 (comunicata il 14 e notificata il 16 successivi; pubblicata nella G. U. n. 167 bis del 17 luglio 1985 e iscritta al n. 199 R.O. 1985) su più ricorsi proposti dall'INAIL contro il Monte dei Paschi di Siena, aventi per oggetto l'accertamento dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro per tutto il personale dipendente, anche con qualifica impiegatizia, addetto a macchine elettriche (quali macchine elettrocontabili, elaboratori elettronici, telex, microfilmatrici, centralini telefonici, affrancatrici, timbratrici, chiudibuste), l'adìto Pretore di Siena ha giudicato rilevante e, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo nei casi nei quali non sussista concretamente alcun rischio di infortunio.

14.1. - Avanti la Corte si sono costituiti l) per il Monte dei Paschi di Siena, giusta procura speciale con autentica di firma effettuata il 29 aprile 1985 per notar Carli, l'avv. Renato Scognamiglio con atto depositato il 26 giugno t985, e II) per l'INAIL, giusta procura speciale 23 luglio 1985 per notar Festa, gli avv.ti Lucio Mancini, Pasquale Napolitano e Carlo Monaco con deduzioni depositate il 29 luglio 1985.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato é intervenuta con atto depositato il 1 agosto 1985.

14.2. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 le difese del Monte dei Paschi di Siena e dell'INAIL hanno depositato sotto la data dell'11 giugno 1986 memorie.

15.1. - Avverso la diffida - intimazione, notificata il 18 febbraio 1981, di provvedere all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dagli impiegati, addetti nella succursale di Imperia ai terminali Olivetti Audit, telex, centralino telefonico, fotocopiatrici ed affrancatrici elettriche, il Credito Italiano propose ricorso in data 26 febbraio 1981 all'Ispettorato provinciale del lavoro d'Imperia che lo respinse con decisione del 2 novembre 1981, avverso la quale la Banca propose reclamo al Min. Lavoro che non si pronunciò nei termini di legge, e, pertanto, il Credito Italiano, con ricorso datato 20 settembre 1984, adì il Pretore di Imperia chiedendo nei confronti dell'INAIL dichiarare in via principale non sussistente l'obbligo assicurativo di cui alla diffida - intimazione e in via subordinata ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per contrasto con l'art. 3 Cost. e in relazione con gli artt. 41 comma primo, 38 comma secondo, 35 comma primo e 32 comma primo Cost., nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti alle macchine e per i dipendenti occupati negli uffici ove tali macchine vengono impiegate anche quando non sussiste in concreto alcun pericolo di infortunio e, di conseguenza, manchi il rischio tutelabile dalla corrispondente assicurazione, ma adìto Pretore dichiarò manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale e respinse le domande di merito compensando le spese con sentenza 11 - 14 dicembre 1984.

15.2. - Con ordinanza resa il 27 marzo 1985 (notificata il 13 e comunicata il 15 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 244 bis del 6 ottobre 1985 e iscritta al n. 341 R.O. 1985) sull'appello del Credito Italiano il Tribunale di Imperia ha dichiarato rilevante e, per contrasto con gli artt. 3 comma terzo e 38 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti alle macchine elettriche o occupati in luogo ove siano esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto da tali macchine, anche quando non sussista in concreto alcun rischio di infortunio.

16.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Credito Italiano, giusta procura speciale con firme autenticate il 15 maggio 1985 per notar Sormani, gli avv.ti Cesare Grassetti, Rosario Nicolò, Sergio Medina e Salvatore Trifirò con memoria depositata il 28 giugno 1985, e I7) per l'INAIL, giusta procura speciale 20 maggio 1985 per notar Festa, gli avv.ti Lucio Mancini, Pasquale Napolitano e Carlo Monaco con memoria depositata il 5 novembre 1985.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 5 novembre 1985.

16.2. - Nell'imminenza della udienza pubblica del 24 giugno 1986 la difesa dell'INAIL ha depositato memoria l'11 giugno 1986.

Sotto la data del 17 giugno 1986 si é depositato mandato speciale conferito dal Credito Italiano all'avv. Michele Giorgianni con atto con firme autenticate il 13 marzo 1986 per notar Sormani.

17. - Con ordinanza emessa il 9 maggio 1985 (notificata il 18 e comunicata il 20 successivi; pubblicata nella G. U. n. 2/1 s.s. del 15 gennaio 1986 e iscritta al n. 506 R.O. 1985) nel giudizio di appello proposto dal Credito Italiano nei confronti dell'INAIL avverso la sentenza 24 febbraio - 14 marzo 1984 - con la quale il Pretore di Sondrio, dato atto della cessazione della materia del contendere con riguardo all'oggetto della causa relativo al personale che fa uso in via non occasionale di veicolo nersonalmente condotto per essere intervenuta domanda di condono in data 9 novembre 1982, aveva respinto il ricorso del Credito Italiano diretto alla declaratoria di insussistenza dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro nei confronti del personale della Filiale di Sondrio della Banca stessa addetto al controllo telefonico, ai terminali, al telex, alla fotoriproduttrice - l'adìto Tribunale di Sondrio "ritenuto che avanti alla Corte costituzionale pendono giudizi di legittimità costituzionale in relazione all'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per la parte in cui lo stesso impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti alle macchine elettriche o occupati in luogo in cui siano esposti al pericolo da infortunio direttamente prodotto da tali macchine, anche quando non sussista in concreto alcun rischio da infortunio, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione (vedi ordinanze: Trib. Bologna 28 maggio 1980 in G. U. n. t23 del 6 maggio 1981; Trib. Vercelli 4 giugno 1982 in G. U. n. 81 del 23 marzo 1983; Tribunale Vercelli 4 giugno 1982 in G. U. n. 88 del 30 marzo 1983; Pretore di Roma 8 marzo 1984 in G. U. n. 307 del 7 novembre 1984; ritenuto che, pertanto, la suddetta questione appare rilevante ai fini del presente giudizio essendo assolutamente identica a quella ravvisabile nel giudizio medesimo e non manifestamente infondata P.Q.M., visti gli artt. 3 e 38 della Costituzione e l'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine od occupati ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussista in concreto alcun rischio di infortunio per contrasto con l'art. 3 in relazione all'art. 38 comma secondo Cost.".

18.1. - Avanti la Corte si sono costituiti per il Credito Italiano, giusta mandato speciale autenticato nelle firme il 19 giugno 1985 per notar Sormani, gli avv.ti Cesare Grassetti, Rosario Nicolò, Angelo Schena e Salvatore Trifirò con memoria depositata il 25 luglio 1985.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato con la memoria depositata il 1 febbraio 1986 cui ha allegato copia dell'atto di intervento nell'incidente iscritto al n. 341 R.O. 1985.

18.2. - Nella imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 si é depositato, sotto la data del 17 giugno 1986, mandato speciale conferito dal Credito Italiano all'avv. Michele Giorgianni con atto con firme autenticate il 13 marzo 1986 per notar Sormani.

18.3. - Alla pubblica udienza del 24 giugno 1986, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui nove incidenti, hanno parlato per il Credito Italiano gli avv.ti Nicolò e Giorgianni, per il Monte dei Paschi di Siena l'avv. Scognamiglio, per la Banca Commerciale Italiana l'avv. Spada, per la COIN Grandi Magazzini l'avv. Bettoni, per l'INAIL l'avv. Napolitano e per il Presidente del Consiglio dei ministri l'avv. dello Stato Ferri.

Considerato in diritto

19. - L'identità e, comunque, la connessione se non la continenza delle questioni di costituzionalità impone la riunione dei nove incidenti che le han sollevate, ai fini di contestuale deliberazione.

20.1. - L'incidente n. 94/1981, sollevato dal Tribunale di Bologna (supra 1.2.), é da giudicare per mancata verifica della rilevanza inammissibile perché il giudice a quo, sebbene l'appello della COMIT coinvolgesse gli appelli dalla Banca proposti sia contro la sentenza parziale reiettiva di eccezione di improcedibilità sia contro la sentenza definitiva di rigetto della domanda (rese entrambe dal Pretore di Bologna in funzione di giudice del lavoro), non ha esaminato il primo appello ed é passata ad esaminare il secondo - che ha fornito esca all'incidente di legittimità costituzionale - il cui esame sarebbe stato reso superfluo dall'eventuale accoglimento del primo.

20.2. - L'incidente n. 802/1984 sollevato dal Pretore di Roma (supra 9.2.) é da giudicare per mancata verifica della rilevanza inammissibile perché il giudice a quo ha giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sorta nell'esame del merito della opposizione del Credito Italiano, omettendo di considerare l'eccezione di prescrizione del diritto dell'INAIL, sol disattendendo la quale potevasi accedere rite et reote al merito.

20.3. - Inammissibile é infine l'incidente n. 506/1985 perché la motivazione della ordinanza 9 maggio 1985 del Tribunale di Sondrio (supra 17) che l'ha sollevato si esaurisce nell'elenco delle precedenti otto ordinanze di rimessione che han sollevato la questione giudicandola non manifestamente infondata.

21.1. - Con le ordd. nn. 94/1981 del Tribunale di Bologna (supra 4.2.) nn. 743 (supra 6.2.) e 744 (supra 7)/1982 del Tribunale di Vercelli e 341/1985 del Tribunale di Imperia (supra 15.2.) é stata giudicata rilevante e, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 38 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 (attività protette) comma primo ("É obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori opere o servizi i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti") e quarto ("Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti") d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine o occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussista in concreto alcun rischio di infortunio.

Con la ord. n. 140/1985 (supra 11.2.) il Pretore di Taranto ha assunto a parametro di incostituzionalità il solo art. 3 comma primo Cost..

21.2. - Nella ord. n. 94/1981 (supra 4.2.) il Tribunale di Bologna ha posto le disposizioni impugnate a raffronto con l'art. 4, compreso nel Capo III dello stesso T.U. dedicato alle persone assicurate, e ne ha inferito in prima battuta che, essendo l'attuale livello della tecnica tale da rendere in alcuni casi assolutamente remota la possibilità di un incidente, "il contributo assicurativo di cui all'art. 1 del T.U. costituisce una tassa ed il rapporto assicurativo un rapporto assistenziale svincolati come sono l'uno e l'altro dalla necessità di rischio concreto", in seconda battuta che "così interpretata la norrna pone in essere una disparità di trattamento in quanto, a parità di assenza di rischio concreto, impone ad alcuni datori di lavoro l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni e ne dispensa altri, per alcuni soltanto comportando un ingiustificato aumento dei costi di lavoro e nello stesso tempo assicura la copertura assicurativa ad alcuni dipendenti e non ad altri, pur in presenza di una identica situazione in cui in concreto il pericolo di infortunio non sussiste" e in terza battuta che "la copertura assicurativa non é limitata ai possibili danni provocati dall'apparecchio elettrico ma si estende a qualsiasi evento accidentale che si verifichi in occasione di lavoro. Cosicché la previsione di un rischio specifico, presunto in realtà inesistente, comporta per un lavoratore delle provvidenze negate all'altro, che lavora in condizioni di identica assenza di effettivo rischio specifico".

Le censure non meritano accoglimento.

L'art. 38 comma secondo Cost. non può essere elevato a parametro d'incostituzionalità vuoi perché i giudizi a quibus vertono tra INAIL ed alcuni datori di lavoro non già tra INAIL e lavoratori assicurati, vuoi perché i lavoratori assicurati nutrono materiale interesse alla vigenza delle norme impugnate; rilievi che giovano anche a reputare inidoneo termine di raffronto e di contrasto l'art. 4 che fa parte del Capo III del T.U. dedicato alle persone assicurate.

L'art. 3, poi, non é sotto alcun aspetto violato perché il Tribunale di Bologna, al fine di attingere opposta conclusione e a lamentare la disparità di trattamento tra datori di lavoro, é costretto a porre il rischio minimo sullo stesso piano del rischio inesistente che si guarda dal prospettare.

Infine la qualifica tributaria assegnata ai contributi dei datori di lavoro conduce a dire impraticabile parametro d'incostituzionalità l'art. 38 comma secondo, non già a dire fondato l'incidente in cui se ne é lamentata la violazione.

21.3. - Le ordd. nn. 743 (supra 6.2.) e 744 (supra 7)/ 1982) del Tribunale di Vercelli e n. 341/1985 (supra 15.2) del Tribunale di Imperia riproducono la sostanza delle motivazioni del Tribunale di Bologna e, pertanto, non esigono ulteriore confutazione.

21.4. - Nella ord. n. 140/1985 (supra 11.2.) il Pretore di Taranto, il quale assume a parametro di incostituzionalità il solo art. 3 comma primo Cost., argomenta a sostegno della prospettata disparità di trattamento tra datori di lavoro dalla presunzione assoluta di rischio che sarebbe assunta a "diritto vivente" nella giurisprudenza della Cassazione, ma non considera che la "presunzione assoluta" di un determinato evento cessa di essere un mezzo di prova e diviene oggetto di norma sostanziale e pertanto incorre nella stessa confusione tra accadimento di più che rarissima frequenza e accadimento insussistente sulla cui irrazionalità più non conviene immorare.

21.5. - Ad elementi del "diritto vivente" che consente di qualificare utopico il "rischio zero", su cui i giudici a quibus si sono intrattenuti, giova ricordare a) l'art. 328 d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 (Norme prevenzioni infortuni), che rescrive la verifica (non solo prima della messa in servizio ma anche) periodicamente ad intervalli non superiori a due anni degli impianti di collegamenti elettrici a terra allo scopo di accertarne lo stato di efficienza, b) le norme generali per gli impianti elettrici redatte dal Comitato elettronico Italiano, le quali ammoniscono tra l'altro che "Nessuna norma, per quanto accuratamente studiata, può garantire in modo assoluto l'immunità delle persone e delle cose dai pericoli dell'energia elettrica. L'applicazione delle disposizioni contenute nelle presenti norme può diminuire le occasioni di pericolo, ma non evitare che circostanze eccezionali possano determinare situazioni pericolose per le persone o per le cose" e c) il d.m. lav. 20 febbraio 1981, che, in applicazione dell'art. 40 comma primo T.U. 1124/1965 - a tenor del quale le tariffe dei premi e dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera dell'lNAIL, (procedimento formativo giudicato conforme agli artt. 23 e 35 Cost. dalla Corte costituzionale con sent. 14 aprile 1986, n. 88) - , ha fissato il tasso medio del 6% per il personale addetto ai centri di elaborazione dati elettronici o meccanografici od ai centralini telefonici, terminali video, telescriventi, ecc...

22.1. - Nell'ord. n. 199/1985 (supra 13) il Pretore di Siena - premesso che la controversia verteva sulla interpretazione dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, più volte inteso dalla Corte di Cassazione nel senso che sussista comunque l'obbligo della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutti coloro che prestino lavoro presso macchine elettriche di qualsiasi tipo comprese quelle che avevano dato luogo al giudizio - A) ha rilevato che aveva chiesto informazioni, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., in ordine al numero di infortuni sul lavoro avvenuti negli ultimi dieci anni nell'uso di macchine elettrocontabili all'INAIL il quale, con nota dell'8 maggio 1984, ebbe a rispondere che, in base ad una consulenza statistico - attuariale (ricerca sull'archivio del Centro di informazione e documentazione statistica), erano stati evidenziati, per il periodo 2 maggio 1974 - 31 dicembre 1983, quarantotto infortuni "aventi quale agente materiale una macchina elettrocontabile, terminale, telescrivente, fotocopiatrice, centralino telefonico", B) ha ritenuto che in relazione al periodo di tempo preso in esame nella nota informativa dell'Istituto e in relazione al numero delle macchine prese in esame, da presumibilmente indicarsi in numerose migliaia, il numero degli infortuni (del resto non specificati nella effettiva gravità) si rivelava straordinariamente basso e che tali dati consentivano di revocare in dubbio che nel settore di attività di cui si tratta sussista un apprezzabile rischio professionale (e non meramente generico) che giustifichi il rapporto assicurativo previdenziale, C) ha richiamato la sent. 528/1982, con la quale la Corte di Cassazione aveva posto in dubbio che i dispositivi tecnici di sicurezza fossero sufficienti ad escludere ogni rischio con il conseguente venir meno dell'obbligo assicurativo, e la giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ha in più occasioni ribadito, in materia di assicurazioni sociali e in particolare in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il principio di uguaglianza specificando che a parità di esposizione a rischio di infortunio pari tutela deve essere apprestata ai lavoratori, D) ne ha inferito che il rapporto assicurativo di cui agli artt. 1, 23 e segg. d.P.R. 1124/1965 verrebbe a costituire in sostanza un rapporto assistenziale su base tributaria svincolato dalla necessità di un apprezzabile rischio e che, pertanto, sarebbe violato l'art. 53 Cost. mentre sarebbe l'art. 3 Cost. violato per l'imposizione, pur a parità di assenza di rischio, dell'obbligo ad alcuni datori di lavoro e ad altri no e per analoga discrasia in riferimento ai lavoratori (violazione che non può venir meno in virtù dei criteri di determinazione del premio assicurativo che sol nella misura del 30% tengono conto dei dati di rilevazione statistica sulla verificazione degli infortuni).

In margine alla motivazione che si é riassunta, ha il giudice a quo ossenato che la fondatezza della questione avente a parametri gli artt. 3 e 53 Cost. "rimane comunque subordinata al riconoscimento della legittimità costituzionale delle norme che in via generale limitano ad alcune categorie di lavoratori la tutela infortunistica, dal momento che, ove si ritenesse, di converso, che le norme limitative della tutela siano a loro volta costituzionalmente illegittime ex art. 38 comma secondo Cost., verrebbero ovviamente meno gli aspetti di illegittimità denunziati".

22.2. - L'ipotesi che i contributi di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro rivestano natura tributaria per il difetto assoluto di rischio - affacciata dal Tribunale di Bologna nella ord. n. 95/1981 (supra 4.2., 21.2.) - viene dal Pretore di Siena elevata ad oggetto dell'incidente di costituzionalità sul presupposto che l'insussistenza di rischio non giova a riguardare idoneo parametro d'incostituzionalità l'art. 38 comma secondo Cost., ma il venir meno del presupposto, consecutivo alla motivazione da codesta Corte svolta sull'ord. 95/1981, svuota di pratico interesse la censura dal Pretore di Siena basata sull'art. 53. Né migliore sorte sorride ai dubbi d'incostituzionalità affacciati con riferimento all'art. 3 Cost. vuoi perché la posizione dei datori di lavori destinatari dell'art. 1 comma primo T.U. n. 1124/1965 non può essere confusa con quella degli altri datori, vuoi perché i lavoratori sono estranei al giudizio pendente avanti il Pretore di Siena e agli altri giudizi che han dato origine alle altre ordinanze di rimessione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 94 e 95/1981, 743 e 744/ 1982, 802/1984, 140, 199, 341, 506/1985,

a) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine o occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussista in concreto alcun rischio di infortunio, in riferimento agli artt. 3 e 38 comma secondo Cost., sollevata dal Tribunale di Bologna con ord. 28 maggio 1980 (n. 94/1981), dal Pretore di Roma con ord. 8 marzo 1984 (n. 802/1984) e dal Tribunale di Sondrio con ord. 9 maggio 1985 (n. 506/1985),

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine od occupati ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussiste in concreto alcun rischio di infortunio, in riferimento agli artt. 3 e 38 comma secondo Cost., sollevata dal Tribunale di Bologna con ord. 5 novembre 1980 (n. 95/1981) dal Tribunale di Vercelli con le due ordd. 4 giugno 1982 (nn. 743 e 744/ 1982) e dal Tribunale di Imperia con ord. 2 aprile 1985 (n. 341/1985),

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti ad apparecchi ed impianti elettrici o occupati in luogo ove siano esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto da tali apparecchi e impianti, anche quando non sussista in concreto alcun rischio, in riferimento all'art. 3 comma primo Cost., sollevata dal Pretore di Taranto con ord. 10 gennaio 1985 (n. 140/1985),

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a macchine elettriche anche nei casi nei quali non sussista concretamente alcun rischio d'infortunio, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., sollevata dal Pretore di Siena con ord. 12 febbraio 1985 (n. 199/1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1986.

 

Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1986.