SENTENZA N. 210
ANNO 1986
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
composta dai signori:
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 12, primo comma e 13 legge 26 aprile 1934, n. 653 (Tutela lavoro donne e fanciulli) nel testo risultante dall'art. 2 della
Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del lavoro n. 89 del 1948, e
dell'art. 3 stessa Convenzione resa esecutiva in Italia con 1. 2 agosto 1952 n.
1305 promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1981 dalla Corte di Cassazione
- Sez. lavoro - sui ricorsi riuniti proposti da Nitti Michele ed altri contro S.p.a.
Vetrerie Meridionali iscritta al n. 102 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
192 dell'anno 1982;
udito nella camera di consiglio del 21 maggio
1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 28 ottobre 1981
(comunicata il 25 e notificata il 28 di gennaio 1982; pubblicata nella G.U. n.
192 del 14 luglio 1982 e iscritta al n. 102/1982) sui ricorsi proposti da Mancini Lucrezia e altre (e riuniti ai sensi dell'art.
335 c.p.c.) avverso la sentenza 15 marzo 1977 con la
quale il Tribunale di Bari aveva rigettato le loro domande di reintegrazione
nel posto di lavoro presso la s.p.a. Vetrerie Meridionali,
2.1. - Avanti
2.2. - Nell'adunanza del 21 maggio
Considerato in diritto
3.1. - Nel giudicare della questione di
costituzionalità dell'art. 12 comma primo 1. 26 aprile 1934, n. 653
questa Corte non può farsi carico dell'art. 5 comma primo 1. 9 dicembre 1977,
n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) per il
quale "nelle aziende manifatturiere, anche artigianali,
é vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale
divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali"
perché entrato in vigore il 1 gennaio 1978 e, quindi, inapplicabile alla
vicenda che ha offerto occasione all'incidente, né potrebbe questa Corte trarre
indiretti elementi di convinzione dall'art. 13 (lavoro straordinario) comma
terzo del contratto collettivo 27 aprile 1983 dei panificatori, a tenor del quale "Il lavoro notturno, intendendosi per
tale quello svolto dalle 21 alle 4, sarà compensato con una maggiorazione del
50 per cento sulla retribuzione normale corrispondente" perché posterior tempore.
3.2. - Considerato che questa Corte, con sent. 11 giugno
1986, n. 137, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
Il contrasto tra la disposizione impugnata e l'art. 37 comma primo rende
superfluo lo scrutinio della divergenza che pure segue tra la ripetuta
disposizione e gli artt. 3 comma primo e 4 comma primo Cost..
Pertanto va nei precisati sensi dichiarata la
illegittimità costituzionale dell'art. 12 comma primo l. 653/1934 nella parte
in cui nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze é vietato il lavoro di
notte per donne di qualunque età salve le eccezioni indicate negli articoli
seguenti in quanto queste ultime siano giustificate dall'adempimento della sua
essenziale funzione familiare ed assicurino alla madre e al bambino una
speciale adeguata protezione.
4.1. -
Di tal ché ha indotto
4.2. - Nel giudicare dell'incostituzionalità dell'art.
3 della Convenzione O.I.L. n. 89 data a San
Francisco e resa esecutiva in Italia con 1. 2 agosto 1952 n. 1305 ("Les femmes, sans distinction
d'age, ne pourront etre employées pendant la nuit
dans aucune entreprise industrielle, publique ou privée, ni dans aucune
dépendance d'une de ces entreprises, à l'exception des entreprises où sont
seuls employés les membres d'une meme famille"),
di cui
4.3. - I motivi che inducono a sancire
l'incostituzionalità dell'art. 12 comma primo 1. 26 aprile 1934 n. 653 (supra 3) corroborano la declaratoria di incostituzionalità
dell'art. 3 della Convenzione n. 89 O.I.L. resa esecutiva in Italia con la l.
1305/1952 nella parte in cui irroga il divieto di lavoro notturno alle donne
nelle imprese industriali private o nelle dipendenze di queste - non già ad
esclusione di imprese in cui siano impiegati i soli membri della stessa
famiglia, sibbene - nel rispetto di condizioni di
lavoro che consentano alla donna l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare ed assicurino alla madre e al bambino adeguata protezione.
Va infine osservato che la censura dell'art. 13 é assorbita dai rilievi
sopra svolti.
PER QUESTI MOTIVI
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 ("Lavoro
notturno") comma primo della legge 26 aprile 1934, n. 653 ("Tutela
lavoro donne e fanciulli") limitatamente alle
parole: "per le donne di qualunque età e...",
- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 2
agosto 1952, n. 1305, nella parte in cui dà esecuzione all'art. 3 della
Convenzione O.I.L. n. 89 del 9 luglio 1948 San Francisco - limitatamente al
divieto di impiegare, durante la notte, le donne, senza distinzione di età, in tutte le aziende industriali private e nelle
relative dipendenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
Antonio
Depositata in cancelleria il 24 luglio 1986.