Ordinanza n.97 del 1986

 

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ORDINANZA N. 97

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente  

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3. primo comma, legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1980 dal T.A.R. per il Molise sul ricorso proposto da Sandomenico Antonio contro I.N.A.D.E.L. e altro, iscritta al n. 887 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 63 dell'anno 1981;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 luglio 1980, il T.A.R. per il Molise ha sollevato, in relazione agli artt. 3 primo comma e 38 secondo comma Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 primo comma della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) nella parte in cui subordina il conseguimento del diritto all'indennità premio di servizio, da parte dei superstiti del dipendente dell'ente locale, al requisito della maturazione, da parte dello stesso dipendente, dell'anzianità minima di quindici anni di servizio, utili ai fini della pensione indiretta;

rilevato che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata contrasta col principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) sotto un duplice profilo e cioé per il diverso trattamento riservato: a) ai dipendenti civili e militari dello Stato in identica situazione i quali conseguono il diritto alla indennità di buonuscita dopo un anno di iscrizione all'E.N.P.A.S., indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata e dalla valutabilità della medesima a fini pensionistici (art. 3 comma primo d.P.R. n. 1032/73 nel testo sostituito dall'art. 7 della legge n. 177/76), richiedendosi poi l'identico requisito per il diritto dei superstiti alla stessa indennità in forma indiretta; b) ai dipendenti degli enti locali i quali, avendo esercitato la facoltà di ricongiunzione alle gestioni previdenziali di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 29/79 di periodi di iscrizione alla C.P.D.E.L. che non abbiano già dato luogo a pensione, conseguono il diritto all'indennità premio in misura proporzionale agli anni di servizio, senza che sia richiesta alcuna anzianità minima e con la possibilità poi di usufruire di tale trattamento di miglior favore anche per gli aventi diritto all'erogazione in forma indiretta della medesima indennità (artt. 9 e 10 legge n. 29/79);

che la stessa norma viola l'art. 38 Cost. perché, facendo dipendere il diritto in questione da una considerevole durata dell'anzianità di servizio, non attua la funzione previdenziale dell'indennità premio e determina una compressione del sistema di sicurezza sociale delineabile sulla base del citato art. 38 Cost.;

considerato che, per il primo profilo di disparità di trattamento, la questione é già stata dichiarata infondata da questa Corte (sent. n. 46 del 1983) in quanto, nonostante l'apparente equivalenza, le due indennità (premio di servizio e buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S.) si diversificano in quanto accedono a rapporti di lavoro e di impiego non affatto identici e diversamente regolati; e, relativamente al secondo aspetto, in quanto la disciplina dell'erogazione dell'indennità in questione, dettata dagli artt. 9 e 10 della citata legge n. 29/79, riveste caratteri particolari per cui "si contrappone e deroga a quella prevista invece in via generale circa l'attribuzione dell'indennità premio" e "come tale non può costituire parametro utile ai fini di stabilire un'eventuale disparità di trattamento addebitato alla norma di carattere generale";

ritenuto che, riguardo a tali punti, l'ordinanza non prospetta considerazioni nuove, sicché non v'é motivo di discostarsi dalla precedente decisione non rilevando peraltro che la censura sia riferita alle condizioni per l'erogazione in forma indiretta dell'indennità premio di servizio, posto che le ragioni che portano a disattendere la rilevata disparità di trattamento sono esattamente trasponibili anche alla fattispecie in esame che presuppone il diritto del dante causa;

considerato che appare inconferente il richiamo dell'art. 38 Cost., in quanto, come questa Corte ha ripetutamente osservato (sentt. nn. 160/74, 65/79, 221/85), se lo Stato ha ritenuto le assicurazioni sociali le più idonee a garantire ai beneficiari la sicurezza del soddisfacimento delle necessità di vita a seguito della cessazione o riduzione delle attività lavorative o per vecchiaia o per malattia o per invalidità o per infortunio o per disoccupazione, si ribadisce che é certamente demandata alla discrezione del legislatore la scelta dei tempi e dei modi per l'attuazione della completa parificazione di situazioni che pure, fino a quel momento, erano tali da giustificare, ragionevolmente, una diversità di trattamento facendo cessare squilibri e sperequazioni verificatesi tra categorie e categorie.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, sollevata dal T.A.R. per il Molise, con l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.

 

Livio PALADIN - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO – Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA

 

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1986.