Ordinanza n.21 del 1986

 

 

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ORDINANZA N. 21

ANNO 1986

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL’ANDRO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 n. 2 della Convenzione O.I.L. 24 giugno 1974 n. 132, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 157, promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1983 dal Tribunale di Verona nel procedimento civile vertente tra S.p.A. Monda e Favalli Giorgio ed altra, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 dell'anno 1984.

Visto l'atto di costituzione della S.p.A. Monda nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1985 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Tribunale di Verona - in sede di gravame avverso la sentenza con la quale il Pretore di Legnago aveva riconosciuto alla malattia subita da Favalli Giorgio e Malvezzi Virginia, dipendenti della S.p.A. Monda, durante il congedo per ferie loro concesso dall'1 al 25 agosto 1980, effetto sospensivo delle ferie stesse - con ordinanza emessa il 18 novembre 1983 (R.O. n. 29/84), ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 n. 2 della Convenzione O.I.L. 24 giugno 1974 n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 10 aprile 1981 n. 157, in relazione all'art. 3 Cost.;

che, ad avviso del giudice a quo, la violazione del suddetto precetto costituzionale deriverebbe dal fatto che la norma censurata, dovendo essere interpretata nel senso che la malattia sopravvenuta nel corso delle ferie non ha effetto sospensivo di esse, assoggetta i lavoratori dipendenti da privati ad un trattamento deteriore rispetto a quello proprio dei pubblici dipendenti per i quali (art. 16, comma secondo, d.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509; art. 6 d.P.R. 7 novembre 1980 n. 810) il congedo ordinario si considera interrotto in caso di ricovero ospedaliero o di gravi malattie.

Visti gli atti di costituzione della S.p.A. Monda e di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, con i quali si sollecita la declaratoria di inammissibilità e, subordinatamente, di infondatezza della questione.

Considerato che la suddetta ordinanza non contiene una sia pur minima motivazione in ordine alla rilevanza della proposta questione e che siffatta carenza argomentativa appare tanto più grave in quanto la norma regolatrice del rapporto non sembra ravvisabile in quella censurata perché il periodo feriale cui si riferisce la doglianza dei nominati lavoratori si colloca in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 157/81 di ratifica della Convenzione O.I.L. n. 132/74; che, di conseguenza, sia per tale ultimo rilievo che in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di delibazione e motivazione della rilevanza da parte del giudice a quo (cfr. ord. n. 9/85; n. 140/83; sentt. n. 205/83; n. 127/83), la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 n. 2 della Convenzione O.I.L. 24 giugno 1974 n. 132, ratificata con legge 10 aprile 1981 n. 157, sollevata dal Tribunale di Verona con ordinanza emessa il 18 novembre 1983 (R.O. n. 29/84).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1986.

 

Livio PALADIN - Oronzo REALE - Albero MALAGUGINI - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL’ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 1986.