Ordinanza n.271 del 1985

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ORDINANZA N. 271

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Livio PALADIN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Prof. Renato DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale"), promossi con ordinanze emesse il 27 settembre, il 28 febbraio e il 7 novembre 1984 dal Tribunale di Bologna (n. 6 ord.), iscritte al n. 1247 del registro ordinanze 1984, e ai nn. 57, 58, 59, 60 e 62 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 80 bis e 97 bis, dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Bologna, con le sei ordinanze in epigrafe, emesse in altrettanti giudizi penali di appello, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 136 Cost., dell'art. 30, comma terzo, della legge n. 87 del 1953 (secondo cui "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"), in quanto limiterebbe l'efficacia cosiddetta retroattiva delle pronunzie di incostituzionalità, nel senso della inapplicabilità di atti istruttori (come quelli nella specie) già compiuti nel vigore di disposizioni poi dichiarate illegittime;

che, nel giudizio relativo all'ordinanza del 27 settembre 1984, é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della impugnativa.

Considerato che - con sentenza n. 127/1966, richiamata dalla successiva pronunzia n. 49/1970 - questa Corte ha già escluso la fondatezza di identica questione, argomentando che la presupposta interpretazione restrittiva dell'art. 30 della legge n. 87 "é palesemente insostenibile, di fronte alla chiara formulazione testuale della norma, che esprime, con altre parole e con specifico riferimento all'applicazione giudiziale, lo stesso principio più generale ricavabile da una corretta lettura dell'art. 136 Cost., quale risulta ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136 con l'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1";

che il riferimento, ora esteso, all'ulteriore parametro costituzionale dell'art. 3 non aggiunge motivi sostanzialmente nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e che non v'é pertanto ragione di discostarsi dalle precedenti conclusioni.

Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 ("Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale"), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 136 della Costituzione con le ordinanze del Tribunale di Bologna in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.

Livio PALADIN

Depositata in cancelleria l'8 novembre 1985.