Ordinanza n.177 del 1985

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ORDINANZA N. 177

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Sicilia, notificato il 1 luglio 1976, depositato in cancelleria il 6 successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1976, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera del Ministero delle Finanze in data 7 aprile 1976, n. 6/470/76, concernente la spettanza delle quote di compartecipazione delle tasse di circolazione degli autoveicoli immatricolati nelle provincie siciliane.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che il Presidente della Regione siciliana, con ricorso notificato il 1 luglio 1976, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione agli artt. 36, 43 e 20 dello Statuto, avverso la nota del Ministero delle Finanze 7 aprile 1976, con la quale é stata respinta la richiesta di impartire all'A.C.I. istruzioni per il versamento, a favore della Regione, dell'intero provento della tassa erariale di circolazione relativa ai veicoli immatricolati in Sicilia, per effetto dell'abolizione della compartecipazione delle Provincie al gettito del suddetto tributo, disposta con il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638;

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha resistito al ricorso, eccependone l'inammissibilità per tardività e, in subordine, l'infondatezza;

Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27 delle norme integrative 16 marzo 1956, il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione nei confronti dello Stato deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione, notificazione o piena conoscenza dell'atto impugnato;

che la nota 7 aprile 1976, n. 6/470/76, del Ministero delle finanze, avverso la quale é proposta impugnazione, risulta pervenuta alla Regione Sicilia - Assessorato alle finanze in data 14 aprile 1976, come da timbro recante la suddetta intestazione, la data ed il n. 15615 di protocollo apposto a margine del primo foglio della nota ministeriale, mentre il ricorso é stato notificato al Presidente del Consiglio dei ministri il 1 luglio 1976, e quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto da parte di organo della Regione Sicilia (tale é l'Assessore: cfr. artt. 12, 13 e 20 dello Statuto siciliano);

che appare irrilevante la deduzione della ricorrente secondo la quale la conoscenza della nota sarebbe stata acquisita dal Presidente della Regione soltanto in data 4 maggio, a seguito di inoltro effettuato dall'Assessorato il 30 aprile 1976, in quanto, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la piena conoscenza dell'atto da parte della Regione deve ritenersi verificata nel momento in cui l'atto stesso é pervenuto all'assessorato competente, o comunque é conosciuto dal predetto, non valendo la tardiva comunicazione fatta dall'Assessore al Presidente della Regione a spostare la decorrenza del termine (cfr. sentenze n. 3 e n. 51 del 1978);

che pertanto il ricorso va dichiarato manifestamente inammissibile;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sicilia contro lo Stato, in relazione alla nota 7 aprile 1976, n. 6/470/76, del Ministero delle finanze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Aldo CORASANITI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1985.