Ordinanza n.151 del 1985

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ORDINANZA N. 151

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale nell'articolo unico, commi primo, terzo e quinto del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 216 (Norme di attuazione dello Statuto Trentino- Alto Adige. Modifica all'art. 18 d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752: dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico) promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1981 dal Pretore di Bolzano sul ricorso proposto da Pasquali Alberto c/Turri Pia iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 dell'anno 1982.

Visti gli atti di costituzione di Pasquali Alberto e della Provincia Autonoma di Bolzano, nonché l'atto di intervento della Presidenza della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1985 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

uditi gli avv.ti Sergio Dragogna e Massimo Severo Giannini per Pasquali, nonché l'avv. Giuseppe Guarino per la Provincia Autonoma di Bolzano.

Ritenuto che il Pretore di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 22 e 29 della Costituzione - dell'articolo unico, commi primo, terzo e quinto del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, in quanto, nell'obbligare i coniugi residenti nella provincia di Bolzano, appartenenti a diversi gruppi linguistici, a rendere per i figli minori, in sede di censimento, dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico ed a scegliere tra quelli italiano, tedesco o ladino, non consente di dichiararne l'"appartenenza al gruppo mistilingue";

considerato che il successivo d.P.R. 3 aprile 1985, n. 108, con l'art. 1, nel modificare l'art. 18 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, nel testo novellato dal d.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, dà facoltà ai genitori, in occasione del censimento generale della popolazione, di astenersi dal rendere la dichiarazione di appartenenza dei figli minori, qualora:

si dichiarino appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra quelli di cui all'art. 89 del Testo Unico dello Statuto del Trentino-Alto Adige;

b) e non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici da rendere per conto dei figli stessi;

che, pertanto, anche in relazione al disposto dell'art. 2 del d.P.R. n. 108 del 1985, é opportuno rimettere gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla stregua dello jus superveniens;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.

Leopoldo ELIA

Depositata in cancelleria il 9 maggio 1985.