Ordinanza n.101 del 1985

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ORDINANZA N. 101

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8, 11 e 18 del d.P.R. 1 dicembre 1984. n. 795 recante "Misure amministrative e finanziarie in favore dei Comuni ad alta tensione abitativa" promosso con ricorso del Presidente della Regione Liguria, notificato il 28 dicembre 1984, depositato in cancelleria l'8 gennaio 1985 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1985.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale, ha sollevato con il ricorso indicato in epigrafe questione principale di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 117, 118, 119 e 81 della Costituzione, degli artt. 4, 8, 11 e 18 d.P.R. 1 dicembre 1984, n. 795 (misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa), nella parte in cui, prevedendo la realizzazione di programmi straordinari di edilizia abitativa, invadono la sfera di competenza esclusiva regionale in materia di "edilizia residenziale pubblica", determinando inoltre arbitrarie discriminazioni tra gli sfrattati e le altre categorie aspiranti ad una abitazione di edilizia sovvenzionata.

Considerato, tuttavia, che il ricorso, notificato il 28 dicembre 1984, é stato depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale l'8 gennaio 1985 e quindi oltre il termine di dieci giorni stabilito dall'ultimo comma dell'art. 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8, 11 e 18 d.P.R. 1 dicembre 1984, n. 795, sollevata dalla Regione Liguria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1985.