Ordinanza n.98 del 1985

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ORDINANZA N. 98

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis cod. proc. pen. introdotto con legge 22 dicembre 1980, n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 12 gennaio 1984 dal Giudice istruttore del Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di Perera Paolo ed altri, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;

2) ordinanza emessa l'8 febbraio 1984 dalla Corte di cassazione nel conflitto di competenza sollevato dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Ariano Irpino nei confronti del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Salerno nel procedimento a carico di Basile Lorenzo, iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;

3) ordinanza emessa il 19 novembre 1983 dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Federico Pietro, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 dell'anno 1984.

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 101 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 41 bis c.p.p., nella parte in cui non prevede lo spostamento della competenza territoriale anche nell'ipotesi di reati commessi da Pretori o vice Pretori o in loro danno, attribuiti alla competenza del tribunale nella cui circoscrizione é compreso il mandamento in cui il Pretore o vice Pretore, imputato o parte lesa, esercita le sue funzioni;

che i giudizi instaurati debbono essere riuniti, stante l'identità delle questioni sollevate;

considerato che, con sentenza n. 232 del 1984, é stata già dichiarata l'inammisibilità di una questione analoga sotto il profilo che sostanzialmente si richiedeva una sentenza additiva implicante nell'ambito di più soluzioni alternative scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte costituzionale;

che analoga questione é stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza n. 54 del 1985;

Visti gli artt. 26, secondo comma della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma delle norma integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

dichiara la manifesta inammisibilità della questione di leggittimità costituzionale dell'art. 41 bis c.p.p., introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 ("Norme sulla connessione e sulla competenza nei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione"), sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 101 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN

Depositata in cancelleria il 1 aprile 1985.