Ordinanza n.100 del 1984

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ORDINANZA N. 100

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 20 marzo 1980, n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 l. 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio e in quiescenza; norme in materia di computo della 13 mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 l. 29 aprile 1976, n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per la opzione), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 gennaio 1982 dal pretore di Roma nei procedimenti civili riuniti di Cancellera Giuseppe contro INADEL, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1982;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1981 dalla Corte dei Conti sui ricorsi di Moscarda Persi Paoli Onorina ed altro, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 219 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che (1.1) con ordinanza, emessa l'8 gennaio 1982 (comunicata il successivo 18 e notificata il 5 febbraio 1982; pubblicata nella G. U. n. 255 del 15 settembre 1982 e iscritta al 194 R.O. 1982) nei giudizi civili promossi dai dipendenti comunali Cancellara Giuseppe e Lillo Nicola contro l'INADEL il Pretore di Roma ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione d'illegittimità dell'art. 6 comma primo l. 20 marzo 1980 n. 75 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1979 n. 610, in materia di trattamento economico del personale civile e militare dello Stato in servizio e in quiescenza; norme in materia di computo della tredicesima mensilità e di riliquidazione dell'indennità di buonuscita e norme di interpretazione e di attuazione dell'art. 6 della legge 29 aprile 1976 n. 177, sul trasferimento degli assegni vitalizi al Fondo sociale e riapertura dei termini per l'opzione) nella parte in cui non prevede che siano attribuite alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali le controversie in materia di indennità premio di servizio del personale dipendente degli enti locali, sebbene i rapporti tra enti locali e loro dipendenti rientrino nella più generale categoria del pubblico impiego in non diversa guisa dei rapporti tra Stato e aziende autonome e loro dipendenti;

che (1.2.) con ordinanza emessa il 15 maggio 1981 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 marzo 1983; comunicata il 10 e notificata il 16 febbraio 1982; pubblicata nella G. U. n. 219 del 10 agosto 1983 e iscritta al n. 270 R.O. 1983) sui ricorsi proposti da Moscarda Persi Paoli Onorina contro l'ENPAS e da Pecoraro Luigi contro l'Opera di Previdenza ed Assistenza per i Ferrovieri dello Stato (OPAFS), poi riuniti, la Corte dei Conti - Sezione III Giurisdizionale ha sollevato d'ufficio e dichiarato non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 95 comma secondo (rectius 25 comma primo) e 103 comma secondo ult. parte Cost., la questione d'illegittimità dell'art. 6 comma primo l. 75/1980 per la parte in cui attribuisce ai tribunali amministrativi regionali la competenza a giudicare delle controversie concernenti l'indennità di buonuscita erogata dall'OPAFS (già attribuita dall'art. 16 l. 19 giugno 1913 n. 641 alla giurisdizione della Corte dei Conti) e dall'ENPAS (rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti in quanto detta indennità ha natura di diritto patrimoniale conseguenziale al diritto a pensione);

che (2), avanti la Corte nessuna delle parti essendosi costituita né avendo spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, la trattazione dei due incidenti é stata assegnata alla adunanza del 14 marzo 1984 in camera di consiglio, nel corso della quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione.

Considerato che (3.1.) i due incidenti, stante la connessione oggettiva, vanno riuniti;

che (3.2.) la questione d'illegittimità, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 6 comma primo l. 20 marzo 1980 n. 75 ("Le controversie in materia di indennità di buonuscita e di indennità di cessazione del rapporto d'impiego relative al personale dello Stato e delle aziende autonome appartengono alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali; é abrogata ogni diversa disposizione") é stata dal Pretore di Roma dichiarata non manifestamente infondata non per affermare la propria giurisdizione ma al fine di declinarla a favore dei TAR ai quali l'art. 6 comma primo, in asserito contrasto con l'art. 3 Cost., non l'assegnerebbe per coinvolgere la disposizione la tutela giurisdizionale del personale dipendente dello Stato e delle aziende autonome e non anche del personale degli enti locali. Mentre i Pretori di Bologna (ord. 23 aprile 1980), Modena (ord. 28 maggio 1980) e Livorno (12 maggio 1980), sui provvedimenti di rimessione dei quali ha questa Corte pronunziato la sent. 185/1981, avevano sospettato d'incostituzionalità l'art. 6 comma primo per ciò che sottrarrebbe alla competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro le controversie in materia d'indennità di buonuscita del personale dello Stato e delle aziende autonome, e identica era la sostanza della censura contestata alla ripetuta disposizione dai Pretori di Modena e di S. Maria Capua Vetere, sulle cui ordinanze (rese sotto la data del 9 ottobre 1980 dall'uno e sotto la data del 17 marzo 1981 dall'altro) questa Corte ha ribadito, con ord. 62/1982, la sent. 185/1981 con la quale ebbe a dichiarare non fondata la questione d'incostituzionalità dell'art. 6 comma secondo sul duplico che "l'art. 103 comma primo Cost. consente anche al legislatore ordinario di attribuire la cognizione di diritti agli organi della giustizia amministrativa" e che "le peculiarità delle controversie sulla indennità di buonuscita dei dipendenti dello Stato e delle aziende autonome, che si assommano nel carattere documentale delle stesse fanno giustizia della quasi totalità dei parametri di costituzionalità senza risparmio adunati dai giudici a quibus: art. 3 per difetto della identità di posizioni tra i dipendenti aventi diritto alla indennità di buonuscita e le parti del normale modello di controversie previdenziali, art. 24 perché la l. 6 dicembre 1971 n. 1034 consente ai primi la difesa dei propri diritti in giudizio anche se la nomofilachia della Corte di Cassazione é limitata alle questioni attinenti alla giurisdizione (diversamente dialoghizzando anche l'art. 111 comma secondo Cost. non sfuggirebbe alla sanzione della incostituzionalità), art. 77 per i motivi svolti sub 35., artt. 104 e 113 perché i TAR non hanno le carte in regola con questi precetti in minor misura dei giudici ordinari"). Orbene, le diverse finalità pratiche, per attingere le quali i giudici a quibus sollevano la questione, non impediscono di ravvisare nella ordinanza di più fresca data il bis in idem dei provvedimenti, su cui la Corte si é pronunciata nell'81 e nell'82, perché le ragioni dell'assegnazione delle due categorie di controversie ai TAR e non ai giudici del lavoro soccorrono quali che siano le conseguenze pratiche che i giudici a quibus hanno inteso inferirne

che (3.3.) la circostanza che la declaratoria d'infondatezza della questione sollevata dal Pretore di Roma poggi (non sulla identità tra le due categorie di controversie, indicate nell'art. 6 comma primo da un lato e le controversie cui riesce applicabile il novellato art. 442 c.p.c. dall'altro lato sibbene) su ciò che le controversie, indicate nell'art. 6 comma primo malgrado la inserzione, nell'unica categoria degli enti pubblici, di Stato e aziende pubbliche e di comuni, non impedisce di dire manifestamente infondata la proposta questione: ribadito quanto giudicato nella sent. 185/1981, che, cioè, l'art. 103 comma primo Cost. consente ma non impone al legislatore ordinario di attribuire ad organi di giustizia amministrativa la cognizione di controversie coinvolgenti diritti soggettivi, il dubbio sul se il novellato art. 442 c.p.c., per esserne l'area di sua applicazione più ampia dell'altra disegnata nel pur novellato art. 409 dello stesso codice di rito civile, conduce ad assegnare al giudice del lavoro o ai TAR la cognizione delle controversie dei dipendenti di enti locali aventi gli obiettivi indicati nell'art. 6 comma primo, non deve essere collocato nel quadro del principio di eguaglianza garantito dall'art. 3 Cost., ma va risolto con i metodi interpretativi dettati nell'art. 15 d.p.c.c., sulla corretta applicazione dei quali veglia la Corte di Cassazione la quale ha di recente risolto il conflitto a favore dei giudici del lavoro (sentt. 6242 a 6245/1982);

che (4.1.) la questione di illegittimità dell'art. 6 comma primo sollevata dalla Corte dei Conti in riferimento (non solo all'art. 3, ma anche) agli artt. 25 comma secondo (rectius comma primo) e 103 comma secondo Cost., non merita sorte diversa: fermo che la locuzione "giudice naturale" non ha significato proprio e distinto dal prosieguo " precostituito per legge", il quale, a sua volta, si limita a sancire la riserva assoluta di legge (C. Cost. 29/1958, 88/1962) e che l'art. 103 comma secondo non ha inteso conservare incondizionatamente alla Corte dei Conti l'intera giurisdizione che le spettava nel momento dell'entrata in vigore della Costituzione (C. Cost. 1/1984, n. 4 della motivazione in diritto), gli artt. 25 comma primo e 103 comma secondo Cost. non giovano per dire in - costituzionale l'art. 6 comma primo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i due procedimenti (iscritti ai nn. 194/1982 e 270/1983), dichiara la manifesta infondatezza della questione di illegittimità dell'art. 6 comma primo l. 20 marzo 1980 n. 75 sollevata in riferimento agli artt. 3, 25 comma primo e 103 comma secondo Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 5 aprile 1984.