Ordinanza n. 159 del 1983

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ORDINANZA N. 159

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e da 25 a 33 della legge 9 agosto 1978, n. 463 (Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1978 dal Pretore di La Spezia sul ricorso proposto da Notari Anna Maria ed altri contro il Provveditore agli studi di La Spezia ed altro, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 23 maggio 1979.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che:

1. - Con ricorso 25 ottobre 1978 diretto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al Pretore di La Spezia, premesso che alcuni ricorrenti erano abilitati in servizio annuale per le libere attività complementari, altri abilitati non in servizio, altri ancora laureati (anche da parecchi anni) ma non abilitati, che la pubblica amministrazione avrebbe dovuto periodicamente bandire corsi abilitanti ordinari - fino alla riforma dell'università - i quali avrebbero costituito, con cadenza periodica, la forma normale di reclutamento, che in provincia di La Spezia, dal 1971 alla data del ricorso, erano stati tenuti due corsi abilitanti speciali (riservati al personale già in servizio) ed un solo corso abilitante ordinario, che, in tale situazione di inadempimento della Amministrazione, era sopravvenuta la l. 9 agosto 1978, n. 463, la quale aveva previsto l'ingresso in ruolo degli insegnanti, anche non abilitati, che di fatto avessero ricoperto un incarico negli anni scolastici 1976/1977 o 1977/1978, lamentarono che con ciò erano rimasti sacrificati i loro diritti, sorti prima di tale legge, all'immissione in ruolo, e vanificata la loro esperienza di lavoro maturata nella vana attesa che il corso abilitante ordinario venisse bandito, premesso, ancora, che era loro intenzione ricorrere anche al giudice amministrativo contro gli atti che sarebbero stati emessi nei loro confronti in applicazione della legge, chiesero a) l'emissione di provvedimenti provvisori intesi ad assicurare temporaneamente la futura decisione del merito, con sospensione intanto dell'efficacia, nei loro confronti, della legge impugnata di incostituzionalità, b) la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale degli artt. 25 a 33 della legge n. 463/1978 per contrasto con gli artt. 3, 4, 9, 33, 35 e 36 Cost., la dichiarazione del ripristino dell'incarico a tempo indeterminato o comunque del diritto di essi ricorrenti a conseguire una stabile occupazione, la conseguente dichiarazione della cessazione di efficacia di incarichi da loro ottenuti soltanto a tempo determinato, con l'ordine al Provveditorato agli studi di La Spezia di non cessare la corresponsione della retribuzione (con relativi scatti di anzianità), dichiarandosi altresì l'avanzamento di carriera ed illegittima l'eventuale perdita o riduzione delle forme assistenziali (ivi compreso il congedo straordinario per malattia) o, in alternativa, la rimessione alla Corte della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge n. 463/1978, dal momento che, non essendo realizzate le graduatorie nazionali, si verificavano nelle varie province, a parità di punteggi, situazioni tra loro contrastanti, in violazione del principio di eguaglianza. L'Amministrazione della pubblica istruzione resisté al ricorso sotto vari profili: l'inesistenza, in concreto, di atti amministrativi idonei a ledere il presunto diritto dei ricorrenti, l'impossibilità per un giudice di sospendere l'efficacia di una legge, il difetto di giurisdizione del pretore, il cui potere cautelare é limitato alle materie oggetto di giurisdizione civile, l'esistenza di altri rimedi cautelari nell'ambito della giurisdizione amministrativa, l'impossibilità per il giudice ordinario di imporre un comportamento alla pubblica amministrazione, l'irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale per l'inesistenza di un diritto da far valere e, comunque, la loro infondatezza in quanto il principio di irretroattività della legge ha rango costituzionale soltanto in campo penale.

 

2. - Il Pretore di La Spezia, con ordinanza emessa il 23 novembre 1978, notificata il 9 e comunicata il 13 del successivo mese di febbraio 1979, pubblicata nella G.U. n. 140 del 23 maggio 1979 e iscritta al n. 354 R. O. 1979, a) premesso che era perfettamente ammissibile nella fase cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. una disposizione "la quale, anticipando gli effetti di una decisione del merito, intanto valida (rectius: valga) a non pregiudicare la loro posizione giuridica in relazione all'accesso all'impiego. Vale a dire, un avvertimento rivolto dal giudice all'amministrazione parte in causa affinché si astenga dall'adottare provvedimenti idonei a frustrare le legittime aspettative dei ricorrenti e pregiudicare di fatto l'esito della controversia", dispose che l'Amministrazione convenuta, nelle more del processo, si astenesse dal pregiudicare la posizione soggettiva di ogni singolo ricorrente in relazione alle pretese fatte valere nel giudizio, b) ritenuto "importante é che (cfr. Corte Cost. 22 luglio 1976 n. 186) l'incidente di legittimità costituzionale non rimanga fine a se stesso: vale a dire il Giudice che lo solleva deve avere la possibilità, una volta riassunto il processo, di emettere un qualche provvedimento; altrimenti, é preferibile che, emesso il provvedimento richiesto dai ricorrenti, sulla base della equazione a "non fondatezza = fumus boni iuris " la proposizione dell'incidente di costituzionalità sia rimessa al giudice del merito", dichiarò rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale a) degli artt. da 25 a 33 compresi l. 9 agosto 1978 n. 463 per contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 36, 51 Cost. e b) dell'art. 13 (salva l'individuazione di illegittimità costituzionale di altre norme) l. 9 agosto 1978 n. 463 per contrasto con gli artt. 97, 3 e 51 Cost..

3. - Avanti la Corte, con unico atto, depositato il 5 giugno 1979, nel quale concluse, in via gradata, per l'inammissibilità, l'irrilevanza e l'infondatezza delle proposte questioni, l'Avvocatura generale dello Stato spiegò intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri e si costituì per il Ministero della Pubblica Istruzione.

Considerato che: il Pretore di La Spezia ha adottato provvedimento ex art. 700 c.p.c., di cui, stante l'ampio ventaglio delle domande di merito dei ricorrenti, non é dato individuare l'obietto e, comunque, ha sollevato questioni di costituzionalità coinvolgenti il merito a conoscere il quale sarebbe, a stare all'orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, privo di giurisdizione né si dà tra procedimento ex art. 700 e successiva causa di merito translatio iudicii, che, pertanto, le proposte questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente inammissibili sotto il duplice profilo evidenziato da questa Corte con sentt. 74/1982 e 256/1982.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 25 a 33 compresi l. 9 agosto 1978 n. 463 per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 36 e 51 Cost. e dell'art. 13 (salva l'individuazione di illegittimità costituzionale di altre norme) l. 9 agosto 1978 n. 463 per contrasto con gli artt. 97, 3 e 51 Cost., sollevate dal Pretore di La Spezia con ordinanza emessa il 23 novembre 1978 (n. 354 R. O. 1979).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria l'8 giugno 1983.