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ORDINANZA N. 45
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato promotore del referendum abrogativo degli artt. 1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 (Norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza) convertito in legge 31 marzo 1977, n. 91, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Parlamento in relazione al disegno di legge A.S. 1830 (Disciplina del trattamento di fine rapporto), giudizio iscritto al n. 26 registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore
Antonio
Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo degli artt.
1 e 1 bis del d.l. 1 febbraio 1977, n. 12 ("Norme per l'applicazione
dell'indennità di contingenza"), convertito con modificazioni nella legge
31 marzo 1977, n.
che si assume la sussistenza dei requisiti occorrenti per la rituale instaurazione della prospettata controversia: infatti, sotto il profilo soggettivo, si deduce la legittimazione dei ricorrenti a promuovere conflitto e la legittimazione passiva degli organi - e dei relativi poteri dello Stato - nei confronti dei quali é prodotto il ricorso; sotto il profilo oggettivo si asserisce, poi, che l'emanazione di una legge abrogativa, o anche la semplice presentazione di un disegno di legge, in pendenza o in prossimità di una consultazione referendaria, nella specie peraltro già indetta, costituisce un concreto e consistente pericolo di menomazione della sfera garantita ai promotori dell'abrogazione popolare;
che l'ammissibilità del conflitto é così ulteriormente dedotta: secondo
Costituzione - ammettono i ricorrenti - le Camere mantengono la propria
permanente potestà normativa durante tutto il corso della procedura
referendaria; la giurisprudenza di questa Corte consente d'altra parte che il
quesito relativo all'abrogazione popolare sia - in seguito all'apposito
accertamento rimesso, ex art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
all'Ufficio Centrale per il referendum presso
che si chiede di conseguenza alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui detta disposizione non prevede i termini in cui l'Ufficio Centrale - in pendenza di consultazione referendaria già indetta, ed in relazione alla data all'uopo fissata - debba dichiarare la cessazione della procedura in corso, per effetto di una legge sopravvenuta, abrogativa dei precetti investiti dalla richiesta di referendum: deducendosi al riguardo la violazione degli artt. 1, 24, 49, 97 e 104 Cost.; che si chiede in via subordinata la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della citata legge n. 352 del 1970, limitatamente alla parte in cui esso non consente l'indicazione di un nuovo termine - oltre quello finale, ivi fissato, del 15 giugno - entro il quale possa essere indetta la nuova consultazione popolare, ove l'Ufficio Centrale abbia, ex art. 39 della stessa legge, disposto che il quesito da sottoporre al voto popolare venga trasferito alla normativa sopravvenuta nelle more della procedura referendaria: e ciò, per pretesa violazione degli artt. 1, 24, 49, 97 e 104 Cost.; che nel ricorso si prospetta altresì l'illegittimità costituzionale del disegno di legge sopra richiamato, in cui é prevista l'abrogazione della normativa investita dalla richiesta di referendum, per avere il Governo posto al riguardo la questione di fiducia alla Camera, nonché per presunti vizi del procedimento adottato in sede di commissione referente;
considerato che
considerato che alla Corte vien soltanto richiesto di definire questioni di legittimità costituzionale, le quali, del resto, potrebbero venire all'attenzione di questo Collegio, solo se e in quanto si fosse instaurato il proposto conflitto;
che tuttavia il ricorso in esame sarebbe inammissibile, anche quando il
conflitto fosse stato promosso in ordine ad una legge perfetta, ed anzi già
entrata in vigore, diretta ad abrogare le disposizioni investite dalla
richiesta di referendum: questo perché le attribuzioni dei ricorrenti
risultano, in tutta la loro possibile estensione, tutelate dall'apposito
rimedio, offerto, come
), dall'accertamento compiuto dall'Ufficio Centrale presso
dichiara
inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.