Sentenza n. 41 del 1983

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SENTENZA N. 41

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Antonino DE STEFANO, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 292, comma primo, cod. proc. civ. (Notificazione e comunicazione di atti al contumace) promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal Pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Lesen Aston d'Aston Enrico e Telese Giuseppe Autotrasporti e Traslochi, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Con atto, notificato, per mezzo del servizio postale il 14 novembre 1975, a stare all'avviso di ricevimento, a mani di Telese Luisa qualificatasi figlia del convenuto, Enrico Lesen Aston d'Aston, premesso che il 26 maggio 1975 l'autocarro della ditta TELESE targato NA 844201, nel far manovra nel piazzale antistante lo stabilimento CO.NA.P.ASIC. S.p.A. in Salerno, aveva danneggiato l'autovettura Mercedes 220/D targata SA 187502, di cui l'attore era proprietario, convenne Telese Giuseppe Autotrasporti e Traslochi via S. Pietro, Casoria (NA), avanti il Pretore di Salerno per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni con avvertenza che, in mancanza di sua comparizione in giudizio, si procederebbe in contumacia chiedendo "fin d'ora ammettersi interrogatorio formale e svolgere la più completa istruttoria adeguata al comportamento processuale di controparte". Alla udienza del 12 dicembre 1975 il Pretore designato invitò l'attore ad esibire certificazione attestante la convivenza e la capacità della persona che aveva ricevuto la notificazione per conto del convenuto, riservato ogni provvedimento in ordine alla dichiarazione della contumacia, ammise l'interrogatorio formale del convenuto e rinviò per l'espletamento all'udienza del 1 marzo 1976 con termine fino al 15 febbraio 1976.

All'udienza del 1 marzo 1976 dopoché il difensore con procura dell'attore aveva depositato l'originale dell'estratto dell'interrogatorio formale notificato per mezzo del servizio postale il 5 febbraio 1976, il Pretore, rilevato - trascorsa l'ora contumaciale - che il convenuto non si era ancora costituito, ne dichiarò la contumacia invitando l'attore ad esibire idonea documentazione per stabilire la convivenza con il convenuto e la capacità di tal Telese Luisa, qualificata figlia sull'avviso di ricevimento della notificazione della citazione, riservato ogni altro provvedimento.

2. - Con ordinanza, emessa il 2 marzo 1976, comunicata il successivo 12 e notificata il 26 aprile, pubblicata nella G.U. n. 164 del 23 giugno 1976 e iscritta al n. 389 R.O. 1976, con cui la riserva venne sciolta, il Pretore, premesso che l'art. 102 disp. att. c.p.c., consente al giudice, nell'emettere l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, di richiamare, senza ripeterli, i capitoli d'interrogatorio contenuti nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta o nei processi verbali di causa, sollevò d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 292 comma primo c.p.c., per violazione dell'art. 24 comma secondo Cost., nella parte in cui non prevede che con l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale siano notificati alla parte contumace anche i capitoli dell'interrogatorio stesso, sul riflesso che "allorquando, come nella fattispecie, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio sia emessa "per relationem" nei termini consentiti dal menzionato art. 102 disp. att. c.p.c., la notificazione di tale ordinanza al contumace non consente a quest'ultimo di avere notizia completa ed esauriente del provvedimento stesso e, soprattutto, dei fatti dei quali si sollecita la sua confessione, o dai quali, in caso di mancata risposta, derivano le conseguenze ammissive previste dall'art. 232 c.p.c.". Tale questione reputò il Pretore rilevante "ai fini della definizione del presente giudizio, nel quale l'attore ha richiesto l'interrogatorio formale del convenuto", sui capi articolati in domanda "ed ha notificato al convenuto stesso, contumace, l'ordinanza ammissiva non contenente la specifica indicazione dei capitoli dell'interpello, mentre l'interrogando non é comparso all'udienza fissata per l'espletamento della prova".

3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 13 luglio 1976, nel quale l'Avvocatura generale dello Stato ha argomentato per l'infondatezza della proposta questione nel senso che I) la norma denunziata pone il contumace in condizione di conoscere che é stato ammesso l'interrogatorio e, quindi, di assumere, costituendosi, esatta visione degli atti di causa e, II) l'art. 102 disp. att. c.p.c. consente di non riprodurre i capitoli nell'ordinanza ammissiva del mezzo istruttorio, ma non vieta di riprodurli.

4. - Nella pubblica udienza dell'11 gennaio 1983, nella quale il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'Avv. dello Stato Baccari ha illustrato la conclusione d'infondatezza della proposta questione.

Considerato in diritto

5.1. - Dai fascicoli di parte attrice e d'ufficio, pervenuti alla cancelleria della Corte, risulta che dell'interrogatorio formale del convenuto non sono articolati i capitoli in alcun atto e che oggetto della notificazione per mezzo del servizio postale effettuata il 5 febbraio 1976 é stato non già l'estratto dell'interrogatorio formale, sibbene la copia autentica del processo verbale dell'udienza istruttoria del 12 dicembre 1975, nel quale - lo si ripete - non sono stati articolati capitoli di interrogatorio formale.

5.2. - Tale essendo lo stato degli atti, s'impone la declaratoria d'inammissibilità della proposta questione della quale difetta il concreto presupposto: si vuol dire la articolazione dei capitoli sui quali era stato chiamato a rispondere il convenuto, seppure non é lecito aggiungere che lo stato di contumace di questo é indubbiato dal Pretore il quale ha invano insistito nel chiedere all'attore la esibizione di documentazione idonea a stabilire la convivenza con il convenuto e la capacità della consegnataria degli atti (citazione e processo verbale della udienza istruttoria del 12 dicembre 1975) notificati per mezzo del servizio postale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 292 comma primo c.p.c., sollevata, in riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., con ordinanza 2 marzo 1976 del Pretore di Salerno.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

Antonino DE STEFANO – Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1983.