Sentenza n. 160 del 1982
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SENTENZA N. 160

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1977 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile relativo a Cilliano Raffaello, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 16 novembre 1977.

Udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 1982 il Giudice relatore Giovanni Conso.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel corso del procedimento ex art. 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, riguardante il tossicodipendente Cilliano Raffaello, il Tribunale di Cagliari, con ordinanza in data 23 giugno 1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 101 della legge n. 685 del 1975, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 13 della Costituzione.

Premette il Tribunale che, dovendo stabilire se il Cilliano (nel frattempo sottopostosi a cure disintossicanti) necessitasse di terapie diverse da quelle praticate e se fosse disposto ad assoggettarsi volontariamente al trattamento medico necessario, con decreto in data 9 maggio 1977 aveva ordinato la comparizione personale dell'interessato in camera di consiglio ed aveva disposto consulenza tecnica, avvertendo il Cilliano della facoltà di farsi assistere da un difensore e da un consulente tecnico di fiducia (art. 101, settimo comma, legge n. 685 del 1975): il Cilliano però né si era presentato né aveva provveduto alla nomina del difensore o del consulente tecnico.

Tanto premesso, rileva il giudice a quo che, non prevedendo le norme impugnate l'assistenza obbligatoria di un difensore (mentre non é conferito al tribunale il potere di nominarne uno d'ufficio, una tale disciplina, considerato il pregiudizio che può derivare alla libertà personale dell'interessato dall'adozione dei provvedimenti restrittivi di cui all'art. 100, terzo comma (che comportano anche il ricovero ospedaliero coattivo del tossicomane), viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. E ciò soprattutto in quanto tale disposizione venga intesa in relazione all'art. 13 Cost., assumendo rilievo avanti al giudice l'interesse dell'individuo alla libertà personale che richiede sempre il diritto allo svolgimento di un'integrale difesa.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 1977.

Ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato con atto depositato il 5 settembre 1978, quindi oltre i termini previsti dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale".

 

Considerato in diritto

 

1. - L'ordinanza del Tribunale di Cagliari denuncia l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 13 e 24 Cost., degli artt. 100 e 101 legge 22 dicembre 1975, n. 685, muovendo dalla constatazione che queste due disposizioni, nel prevedere e disciplinare gli interventi del tribunale - sezione specializzata civile, quando si tratti di maggiorenni, e tribunale per i minorenni negli altri casi - in materia di trattamento medico ed assistenziale delle persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, non contemplano l'assistenza tecnica obbligatoria dell'interessato da parte di un difensore e, quindi, escludono implicitamente la nomina di un difensore d'ufficio allorché l'interessato non abbia nominato un difensore di fiducia.

É bene precisare, anzitutto, che la normativa oggetto di denuncia viene indicata nel dispositivo dell'ordinanza in termini talmente generali da risultare esorbitanti: pur essendo vero, infatti, che gli artt. 100 e 101 della legge n. 685 del 1975,rispettivamente dedicati all'individuazione dei provvedimenti adottabili ed alla regolamentazione delle competenze e del rito processuale, in nessuna parte accennano alla nomina di un difensore d'ufficio, é altrettanto vero che, fra i molti, un apposito comma si occupa direttamente dell'assistenza tecnica nei procedimenti in esame. Trattasi, per l'esattezza, del settimo e penultimo comma dell'art. 101, il quale, con il disporre che"l'interessato può farsi assistere da un difensore", oltreché da consulenti tecnici, sancisce chiaramente una soluzione ispirata al concetto della presenza facoltativa del difensore, sia nel senso che l'interessato può nominare o - come accaduto nella specie - non nominare un suo difensore, sia nel senso che, qualora tale nomina vi sia stata, il difensore può in concreto intervenire o non intervenire.

Tanto puntualizzato in ordine alla disposizione di legge ordinaria su cui incide la questione dedotta, é altresì opportuno sottolineare, quanto ai parametri costituzionali invocati, che, per il giudice a quo, sarebbe violato "il diritto alla difesa sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, inteso in relazione con l'art. 13 che afferma l'inviolabilità della libertà personale". L'accostamento dei due parametri, anzi il loro reciproco combinarsi, trova la sua spiegazione nel fatto che fra i provvedimenti previsti dall'art. 100 della legge n. 685 del 1975 ed adottabili dal tribunale a conclusione del procedimento di cui all'art. 101 figura il ricovero ospedaliero coattivo, misura chiaramente limitativa della libertà personale comunque intesa, parlando l'art. 13, secondo comma, Cost., oltreché di "detenzione, ispezione o perquisizione personale", di "qualsiasi altra restrizione della libertà personale" (v., in proposito, le sentenze n. 74 del 1968 e n. 223 del 1976 di questa Corte, relative al ricovero coattivo in manicomio di persone sospettate di malattie mentali).

2. - La questione non é fondata.

Proprio ciò che la Corte nelle due occasioni or ora menzionate ebbe a decidere in ordine all'adozione dei provvedimenti di ricovero provvisorio e di ricovero definitivo in manicomio degli alienati mentali, ai sensi dell'art. 2 legge 14 febbraio 1904, n. 36, smentisce le deduzioni che l'ordinanza di rimessione vorrebbe trarre da quanto "ha già statuito la Corte costituzionale nei procedimenti nei quali viene in questione davanti ad un giudice l'interesse dell'individuo alla libertà personale".

Se é innegabile che l'obbligatorietà dell'assistenza difensiva (l'ordinanza di rimessione parla. in proposito, di un diritto allo svolgimento di un'integrale difesa), con la susseguente necessità che il giudice provveda alla nomina di un difensore d'ufficio in mancanza di un difensore di fiducia, é stata più volte affermata da questa Corte (v. le sentenze n. 53 del 1968,n. 86 del 1968, n. 69 e 76 del 1970, n. 168 del 1972, n. 69 del 1975, ecc.), non bisogna dimenticare che tale affermazione si ritrova sempre e soltanto con riferimento al processo penale di cognizione, agli incidenti di esecuzione penale, al processo per le misure di sicurezza, tra cui il ricovero in manicomio giudiziario, ed al processo per le misure di prevenzione, espressamente modellato dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sullo schema degli artt. 636 e 637 c.p.p.: procedimenti caratterizzati, tutti, dal compimento di indagini e valutazioni preordinate all'adozione ed esecuzione di misure penali o di misure "che trovano causa nella pericolosità sociale - criminale" del soggetto (v. le sentenze n. 168 del 1972 e n. 69 del 1975).

Ciò é tanto vero che, in entrambe le occasioni inizialmente ricordate (sentenze n. 74 del 1968 e n. 223 del 1976), pur avendo riconosciuto apertamente che "il provvedimento di ricovero coattivo di un soggetto sospettato di malattie mentali si inquadra tra quelli restrittivi della libertà personale" e che "il precetto dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione" dev'essere adeguatamente "soddisfatto" nei procedimenti per il ricovero provvisorio non meno che nei procedimenti per il ricovero definitivo, così da pervenire ad altrettante pronunce di illegittimità, la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 2, secondo comma, della legge n. 36 del 1904, limitatamente alle parti in cui non consentiva la difesa dell'infermo né nei procedimenti preordinati al ricovero definitivo né nei procedimenti aventi ad oggetto il ricovero provvisorio.

Nonostante l'indubbia maggior gravità di un ricovero coattivo in manicomio rispetto ad un ricovero coattivo in ospedale ordinario, questa Corte ha, dunque, ritenuto costituzionalmente necessario, ma al tempo stesso sufficiente, che, in vista dell'adozione di provvedimenti del genere, il legislatore non escluda, cioè permetta, la difesa dell'infermo. Il che é, ovviamente, da intendersi sia nei riguardi della difesa personale sia nei riguardi della difesa tecnica, donde la conseguenza che il legislatore ordinario può anche non spingersi sino al punto di imporre la difesa tecnica, restando così libero di prescrivere o no la nomina del difensore d'ufficio in mancanza del difensore di fiducia e, a maggior ragione, di prescrivere o no l'intervento obbligatorio del difensore nel concreto svolgersi del procedimento.

3. - Nel consentire all'interessato di farsi assistere da un difensore, oltreché da consulenti tecnici, l'art. 101, settimo comma, della legge n. 685 del 1975, pur restando al livello minimale di rispetto dei due parametri costituzionali invocati in combinato disposto dal giudice a quo, non si é, dunque, discostato da tali parametri, come interpretati nei precedenti più diretti di questa Corte. Il tutto a prescindere sia da quelle altre pronunce che, su un piano più generale, hanno ritenuto il diritto di difesa garantito a sufficienza da norme in forza delle quali, analogamente a quella in esame, viene assicurata alla parte privata la "possibilità" di tutelare in giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da un difensore (v., ad es., le sentenze n. 184 del 1974 e n. 202 del 1975), sia dall'ormai ben nota giurisprudenza in base alla quale il diritto inviolabile di difesa, garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost., non comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato all'identico modo in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase processuale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 100 e 101 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 13 della Costituzione, dall'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 29 luglio 1982.