Sentenza n.134 del 1982
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SENTENZA N. 134

ANNO 1982

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 136, comma secondo, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette), modificato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682 promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1975 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, sul ricorso proposto da Ortolani Enrico, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 22 settembre 1976.

Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale.

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza in data 2 dicembre 1975 (n. 545 del registro ordinanze 1976), la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 136 del d.P.R.29 gennaio 1958, n. 645, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, nella parte in cui detta norma limita, relativamente ai redditi di lavoro subordinato ed alle pensioni, la detrazione dal reddito per le spese mediche, ospedaliere e per acquisto di medicinali, al 20% del reddito stesso e fissa comunque un massimo detraibile di lire 360.000; in tale norma, il collegio, previo compiuto esame della rilevanza della questione, ravvisa possibile violazione degli artt. 32 e 53 della Costituzione.

A proposito dell'art. 53 della Costituzione, si osserva infatti che la norma trova, nell'ordinamento fiscale, applicazione soltanto nell'ambito della imposizione diretta; e che la capacità contributiva é sempre stata intesa nel senso che ciascuno, chiamato a contribuire alla spesa pubblica, a tanto é tenuto in ragione del reddito prodotto nel periodo di imposta, nella parte in cui abbia però di tale ricchezza la libera disponibilità. Considerata a questo punto l'incidenza del diritto alla salute, sancito dall'art. 32 della Costituzione, e tutelato anche nell'interesse della comunità, deve escludersi, ad avviso del giudice a quo, che le limitazioni alla detraibilità dal reddito per le spese mediche sopra descritte, in relazione ai redditi di lavoro subordinato ed alle pensioni, siano in armonia con le citate norme costituzionali, considerato anche che lo stesso art. 136 citato (lett. c) ricomprende tra gli oneri interamente detraibili le somme ritenute o versate a fini previdenziali.

Non si aveva intervento del Presidente del Consiglio dei ministri né costituzione di parti.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'ordinanza della Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (emessa in controversia relativa a reddito imponibile soggetto a imposta complementare dichiarato nel 1972 per l'anno 1971, e quindi regolato dalle norme del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645) solleva la questione di legittimità costituzionale della disposizione che consente la detrazione dal reddito di lavoro subordinato di spese, passività e perdite inerenti alla produzione del reddito stesso nella misura del venti per cento di esso con un massimo di lire 360.000.

Tale disposizione é appunto contenuta nell'art. 136, lettera d, del citato testo unico n. 645 del 1958 come modificato con l'art. 5 della legge n. 1682 del 1962 e fu sempre ritenuta applicabile alle spese per cure mediche e chirurgiche.

Nella specie sottoposta alla Commissione tributaria di Bolzano il contribuente aveva denunziato spese per complessive lire 2.239.830 sostenute da lui e dalla moglie per cure medico - chirurgiche chiedendo la detrazione di esse e di lire 360.000 e aveva così motivato l'affermata detraibilità della spesa: "il sottoscritto ritiene detraibili le spese mediche, chirurgiche, ospedaliere e medicine in forza dell'art. 53 della Costituzione norma precettiva, in quanto le dette spese incidono direttamente sulla capacità contributiva del cittadino che non gode di assistenza, come avviene per il sottoscritto".

L'Ufficio delle imposte accertatore di Merano aveva limitato la detraibilità a lire 360.000.

La norma sopraindicata che stabilisce questo limite di detraibilità é sospettata di incostituzionalità dalla Commissione tributaria di Bolzano in relazione agli artt. 32 e 53 della Costituzione.

2. - La questione non é fondata.

Il giudice a quo afferma che l'art. 32 della Costituzione, tutelando la salute anche individuale, "trova la sua più evidente manifestazione nella garanzia di cure gratuite agli indigenti"; ma anche per i non indigenti "la tutela della salute va garantita attraverso l'opera degli enti assistenziali" e "nel caso si tratti di non assistiti, assicurando agli stessi l'utilizzazione a proprie spese della struttura sanitaria": spese che dovrebbero - senza limite - essere detraibili dal reddito imponibile perché "l'intento del legislatore costituzionale (nell'art. 53 Cost.) é quello di far sì che ogni cittadino diventi contribuente in relazione non al reddito e, quindi, alla ricchezza prodotta, ma a quella di cui abbia la libera disponibilità".

La Corte non può condividere questa interpretazione del precetto costituzionale che la Commissione tributaria ha mutuato dalla dichiarazione del contribuente sopra riportata. Restringere la tassabilità dei redditi secondo un indeterminato criterio di libera disponibilità di essi significherebbe imporre senza limiti la detraibilità dal reddito disponibile di ogni erogazione di esso, e senza limiti quantitativi, in necessità primarie dell'esistenza: non, dunque, soltanto le spese mediche, ma anche, e a maggior ragione, perché più difficilmente comprimibili, quelle per il sostentamento, per il tetto ecc.. L'assurdità di una tale conclusione impone di riportare il problema nei suoi veri termini, riconoscendo che la detraibilità non é secondo Costituzione necessariamente generale ed illimitata, ma va concretata e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressanti di quelli della vita individuale. il punto di incontro e di contemperamento di tali esigenze varia a secondo dell'evoluzione economica, finanziaria e sociale del Paese e, come si é detto, spetta al legislatore ordinario di determinarlo, tenendo conto di tutti i dati del problema. Ciò vale sia, in generale, per gli oneri deducibili e per le detrazioni soggettive di imposta (quota esente, carichi di famiglia) diversamente strutturati e commisurati, rispetto al T.U. del 1958, nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e successivamente più volte modificati, sia in particolare per quanto riguarda la detraibilità delle spese mediche, per le quali, confrontando la normativa del 1958 e del 1962 - di cui si tratta nella presente causa - con quella del 1973 e con quella del 1980, si vede di quanto si é andato allargando l'ambito della detraibilità delle spese mediche dal reddito imponibile.

Si può, pertanto, concludere che il limite di detraibilità indicato nell'art. 136, secondo comma, del T.U. n. 645 del 1958 modificato dall'art. 5 della legge n. 1682 del 1962 non é in contrasto con gli artt. 32 e 53 della Costituzione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 136, secondo comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645 modificato dall'art. 5 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, sollevata, in relazione agli artt. 32 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano con l'ordinanza 2 dicembre 1975 di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giuseppe CONSO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1982.