Sentenza n.178 del 1981
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SENTENZA N. 178

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari"), in relazione all'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153; del comb. disp. degli artt. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti") e 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153; dell'art. 2, comma secondo, lett. a, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, promossi con ordinanze emesse il 26 settembre 1980 dal Pretore di Larino (n. 2 ordinanze), il 24 ottobre 1980 dal Pretore di Torino e il 6 novembre 1980 dal Tribunale di Trento, rispettivamente iscritte ai nn. 841, 842 e 843 del registro ordinanze 1980 e al n. 73 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 56 e 105 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto in fatto

1. - Con le due ordinanze del Pretore di Larino del 26 settembre 1980, iscritte ai nn. 841 e 842 reg. ord. 1980, è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (in relazione all'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153), nella parte in cui esclude che sia dovuto il trattamento minimo della pensione diretta per invalidità e vecchiaia a carico dell'INPS ai titolari di pensione diretta a carico di gestioni speciali di previdenza.

Il pretore osserva che allo stato della normativa l'integrazione al minimo è consentita:

a) per effetto dell'art. 23 della legge n. 153 del 1969 "sulla pensione diretta al titolare della pensione di reversibilità che sia anche beneficiano di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria";

b) per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 230/1974 "sulla pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria al titolare di pensione di reversibilità a carico di altri fondi di previdenza o gestioni speciali di previdenza o di amministrazioni dello Stato";

c) per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 263/1976 "sulla pensione diretta per invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria al titolare di pensione diretta a carico dell'Amministrazione dello Stato".

"Pertanto - argomenta il pretore - alla stregua della normativa vigente è vietata l'erogazione di trattamento minimo di pensione di invalidità a carico dell'INPS allorché il titolare percepisca anche altra pensione diretta a carico di gestioni speciali di previdenza".

Nei giudizi a quibus, tuttavia, le istanze di integrazione al minimo riguardavano - alla luce degli atti allegati - la pensione di invalidità a carico della gestione speciale coltivatori diretti ed erano promosse da titolari di pensioni di vecchiaia a carico dello Stato.

2. - Con le ordinanze del pretore di Torino e del tribunale di Trento, rispettivamente del 24 ottobre e del 6 novembre 1980, iscritte ai nn. 843 reg. ord. 1980 e 73 reg. ord. 1981, sono state invece sollevate questioni di legittimità costituzionale, sempre in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, secondo comma, lett. a) della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (anche in relazione all'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo: a) della pensione di vecchiaia INPS ai titolari di pensioni dirette a carico dello Stato (ord. n. 73/1981); b) della pensione di invalidità INPS ai titolari di pensioni dirette a carico degli enti locali (ord. n. 843/1980).

Entrambi i giudici a quibus richiamano la citata sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 1976, denunciando la irrazionalità delle disparità di trattamento determinate dalla disciplina vigente in materia.

Considerato in diritto

1. - Attesa l'identità di talune questioni prospettate e l'analogia di altre, i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Nelle ordinanze di rimessione nn. 841 e 842 reg. ord. 1980 del pretore di Larino manca ogni precisazione degli elementi di fatto posti a fondamento della questione di costituzionalità sottoposta all'esame di questa Corte, anche in relazione alla applicabilità al caso di specie della norma denunciata (art. 1, secondo comma, della legge n. 1339 del 1962). Questa riguarda, infatti, la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria degli artigiani e non già quella per l'assicurazione dei coltivatori diretti, disciplinata invece dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9 e a cui carico gravano le pensioni di invalidità delle quali - alla luce degli atti di causa - appare chiesta l'integrazione nei giudizi a quibus.

Alla mancata precisazione degli elementi di fatto si ricollega inoltre nelle ordinanze di rimessione l'assoluto difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione proposta.

Pertanto la questione stessa va dichiarata inammissibile.

3. - Per quanto riguarda, invece, le questioni sollevate dal pretore di Torino e dal tribunale di Trento (nn. 843 reg. ord. 1980 e 73 reg. ord. 1981), esse sono già state esaminate sotto lo stesso profilo e decise da questa Corte, successivamente all'emanazione delle due ordinanze di rimessione, con sentenza n. 34 del 1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 nella parte impugnata.

Le questioni proposte vanno, quindi, dichiarate manifestamente infondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (in relazione all'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153), sollevata dal pretore di Larino con le ordinanze di rimessione nn. 841 e 842 del 1980;

2. - dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 - già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con sentenza n. 34 del 1981 - sollevate dal pretore di Torino e dal tribunale di Trento con le ordinanze nn. 843 del 1980 e 73 del 1981.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1981.

Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1981.