Ordinanza n.115 del 1981
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ORDINANZA N. 115

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto 16 dicembre 1980, n. 85/V/LS, emanato dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, avente per oggetto "Approvazione del vincolo paesistico Parco Naturale Monte Corno", limitatamente alle disposizioni di cui agli artt. 2, comma secondo, lett. e) ed 11, comma secondo, dell'Elenco dei vincoli e delle relative prescrizioni, in relazione alle quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 29 aprile 1981, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 16 maggio successivo ed iscritto al n. 17 del registro conflitti 1981.

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito l'avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, emanato il 16 dicembre 1980 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 12 del 3 marzo 1981, è stato approvato il vincolo paesistico "Parco Naturale Monte Corno";

che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 29 aprile 1981, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in relazione al suddetto decreto, limitatamente alle disposizioni di cui agli artt. 2, comma secondo, lett. e) ed 11, comma secondo, dell'Elenco dei vincoli e delle relative prescrizioni: con la prima delle quali, sotto la rubrica "divieti particolari", sono vietati "i campeggi e le esercitazioni militari" nel territorio vincolato a parco, e con la seconda, sotto la rubrica "effetti provocati da rumori molesti", è vietato, nello stesso territorio, "l'atterraggio e il decollo di aereoplani o elicotteri salvo che per operazioni di soccorso o per necessità di trasporto materiali";

che in tale ricorso viene preliminarmente ricordato come, già nella fase successiva alla pubblicazione della proposta di vincolo, la 4 Direzione del Genio militare avesse presentato alla Provincia autonoma di Bolzano una opposizione al progetto del realizzando parco, limitatamente alle prescrizioni sopra indicate (osservando che l'area territoriale interessata rientrava nell'ambito del settore operativo del 4 Corpo d'armata alpino, e rivestiva, pertanto, interesse vitale ai fini della difesa nazionale, e che le prescrizioni medesime limitavano in misura inaccettabile la sfera d'azione di detto Corpo, pregiudicandone la possibilità di operare nei termini e nei modi richiesti dalle esigenze di difesa dei territorio affidato alla sua responsabilità), e come fosse stata disattesa la richiesta, avanzata nel superiore interesse della difesa e sicurezza del territorio nazionale, intesa ad ottenere il riesame dei divieti in parola;

che nel ricorso medesimo si adduce che le disposizioni impugnate travalicano i limiti della potestà amministrativa spettante alla Provincia autonoma in materia di tutela del paesaggio, atteggiandosi come disciplina delle attività militari nell'ambito territoriale del Monte Corno, la cui assoluta interdizione sottende una valutazione sfavorevole e di totale incompatibilità che va ben oltre la esigenza di tutela paesistica, e si conclude affermando che in tal guisa sono poste inammissibili restrizioni all'esercizio di funzioni connesse ad un fondamentale interesse dell'intera comunità nazionale, invadendosi attribuzioni proprie ed esclusive dello Stato: donde la richiesta che, in accoglimento del ricorso, questa Corte annulli "per quanto di ragione" l'impugnato decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano;

che nello stesso ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri chiede inoltre la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, "attesa la gravità degli effetti nei riguardi di una funzione primaria ed essenziale dell'ordinamento statale";

che, in sede di audizione in camera di consiglio, l'avvocato dello Stato ha ribadito la gravità delle ragioni addotte a sostegno della richiesta sospensiva, rilevando come le impugnate disposizioni si risolvano in una vera interdizione di qualsiasi attività militare in una zona posta in prossimità dei confini nazionali, e come, in concreto, esse impediscano al Corpo d'armata alpino, nel cui ambito operativo rientra la zona medesima, di svolgere ivi in qualsiasi forma il normale addestramento dei suoi reparti;

che nel giudizio non si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano;

Considerato che effettivamente le impugnate disposizioni, con il vietare le specifiche attività militari indicate dal ricorrente, possono determinare un concreto e non riparabile pregiudizio all'esercizio della funzione di difesa del territorio nazionale;

che, pertanto, sussistono gravi ragioni per addivenire, in attesa della definizione del giudizio, alla sospensione della loro esecuzione: sospensione che, per quanto tocca in particolare il divieto di atterraggio e decollo di aereoplani o elicotteri, va ovviamente circoscritta all'ipotesi di operazioni militari.

Visti l'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 28 delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso indicato in epigrafe,

ordina la sospensione dell'esecuzione del decreto 16 dicembre 1980, n. 85/V/LS, emanato dal Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, avente per oggetto "Approvazione del vincolo paesistico Parco Naturale Monte Corno", limitatamente alle disposizioni dell'Elenco dei vincoli e delle relative prescrizioni di cui agli artt. 2, comma secondo, lett. e) (divieto di campeggi ed esercitazioni militari) ed 11, comma secondo (divieto di atterraggio e decollo di aereoplani o elicotteri per operazioni militari).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1981.

Giulio  GIONFRIDA - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1981.