Ordinanza n.98 del 1981
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ORDINANZA N. 98

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizi di ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Pretore di Genova con ricorso depositato il 23 maggio 1979 ed iscritto al n. 16 del registro ammissibilità conflitti, in conseguenza della comunicazione giudiziaria del 30 marzo 1979, notificata al Comandante del porto di Genova, per il reato previsto dall'art. 347 cod. pen. e della successiva intimazione in data 26 aprile 1979, numero 4496/78, indirizzata alla Capitaneria di porto di Genova, nonché del telegramma 9 maggio 1979 inviato dal detto Pretore al Comando Carabinieri, alla Questura ed alla Capitaneria di porto di Genova ed ai Vigili urbani dei Comuni rivieraschi.

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto che, con ricorso 15 maggio 1979 del Presidente del Consiglio dei ministri (autorizzato con delibera del Consiglio stesso del 27 novembre successivo) è stato sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del pretore di Genova, "in conseguenza dell'istruttoria penale iniziata contro il Comandante del porto di Genova (con comunicazione giudiziaria del 30 marzo 1979, per il reato previsto dall'art. 347 cod. pen. in relazione all'art. 56 d.P.R. n. 616 del 1977), e della successiva intimazione in data 26 aprile, indirizzata alla Capitaneria, di adottare convenienti provvedimenti ai sensi dell'art. 219 cod. proc. pen. in ordine alla prosecuzione non consentita dell'attività esplicata dagli stabilimenti balneari; nonché del telegramma 9 maggio 1979, indirizzato al Comando Carabinieri, alla Questura ed ai Vigili urbani dei comuni rivieraschi, e in genere in relazione al comportamento del suddetto pretore nella materia presa in considerazione dagli atti sopra richiamati";

che nel ricorso si assume che le denunciate iniziative del pretore "certamente oltrepassavano l'ambito delle sue attribuzioni istituzionali per invadere la sfera delle competenze costituzionalmente garantite al potere esecutivo", poiché il magistrato - muovendo dall'erroneo presupposto che risultassero già trasferite agli organi regionali (per operatività della delega ex art. 56 d.P.R. n. 616 cit.) le funzioni amministrative (tra cui quelle relative alle concessioni demaniali) sul litorale marittimo per scopi turistici e ricreativi - ha contestato al funzionario statale il delitto di "usurpazione" di cui all'art. 347 cod. pen., in relazione all'esercizio (che questi aveva continuato a fare) delle funzioni predette, non tenendo conto che il funzionario stesso attuava, con ciò, conformi direttive, impartite dal Governo, "nella sua esclusiva competenza", di individuazione del contenuto dell'attività amministrativa (articoli 92 a 97 della Costituzione).

Considerato che, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, la Corte è chiamata, in questa fase, a decidere in Camera di consiglio se il ricorso sia ammissibile; vale a dire se il conflitto sorga "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali";

che, dal punto di vista subiettivo, è sufficiente richiamare, per quanto attiene alla legittimazione passiva del pretore di Genova, il principio più volte affermato (cfr. ordinanze Corte nn. 228, 229 del 1975; n. 49 del 1977; n. 87 del 1978; n. 123 del 1979 e sentenza n. 231 del 1975) per cui "i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza costituzionalmente garantita, sono da considerarsi legittimati ... ad essere parti in conflitti di attribuzione"; mentre, quanto alla legittimazione attiva, non v'é dubbio che questa sussista nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri che agisce anche in conformità a delibera del Consiglio stesso (cfr. ordinanza n. 123 del 1979 cit.);

che difetta, invece, sotto il profilo obiettivo, la materia di un conflitto;

che, infatti, perchè si realizzino gli estremi di un conflitto (come nella specie prospettato) per invasione da parte di organi giurisdizionali, occorre in primo luogo che la menomazione lamentata sia riferibile ad un atto o comportamento che si assuma inficiato da un vizio che si concreti nell'esplicazione della giurisdizione fuori dei presupposti che per legge ne condizionano l'esercizio (il che, in precedenti fattispecie, è stato ritenuto in relazione al promovimento dell'azione penale con riguardo a comportamenti coperti dalla guarentigia dell'immunità, e ad ipotesi di estensione della giurisdizione contabile a categorie di atti o soggetti che si assumeva esserne esenti: cfr., rispettivamente, sentenza n. 81 del 1975; n. 110 del 1970; n. 211 del 1972);

che, invece, nella specie, nessuna ragione di illegittimità nei sensi sopra indicati dell'esercizio della giurisdizione penale è stata dedotta o prospettata, indirizzandosi ogni censura al merito dell'imputazione (quale presupposta nella comunicazione giudiziaria ex art. 304 cod. proc. pen. e negli altri connessi provvedimenti, adottati dal pretore di Genova); di modo ché la Corte è chiamata ad un non consentito sindacato (cfr. sentenza n. 289 del 1974) sul modo in cui la giurisdizione stessa è stata in concreto esplicata; che pertanto il ricorso è inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria l'8 giugno 1981.