Sentenza n.72 del 1981
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SENTENZA N. 72

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi primo, secondo e terzo, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promosso con ricorso del Presidente della Regione Lombardia, notificato il 14 marzo 1980, depositato in cancelleria il 27 marzo successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1980.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri il 14 marzo 1980, ma depositato presso la cancelleria di questa Corte, fuori termine, il 27 marzo, la Regione Lombardia ha dedotto l'incostituzionalità dell'art. 8, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1980), avente ad oggetto lo "Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali"; nonché in quanto necessario i commi dal quarto al settimo dello stesso articolo per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

La norma statale censurata disciplina la composizione dell'ufficio direttivo delle unità sanitarie locali, in virtù dell'art. 47 della legge di delega 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e definisce altresì i compiti di coordinatori ivi previsti e i requisiti per l'assunzione del relativo ufficio.

La ricorrente deduce che è sua competenza, in base ad altra norma (art. 15 della citata legge di delega) e in conformità degli artt. 117 Cost. e 17 e 27 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), disciplinare l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali.

Il legislatore statale avrebbe dunque leso la sfera di autonomia costituzionalmente garantita alla Regione.

Il Presidente del Consiglio è intervenuto, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, per sentir dichiarare l'infondatezza della questione.

Le norme impugnate concernerebbero materie riguardo alle quali vi sarebbe una riserva di competenza statale, ai sensi dell'art. 47, terzo comma, della legge 833/78, e d'altra parte risulterebbero poste nel legittimo esercizio della potestà legislativa, delegata al Governo con la citata legge n. 833/78.

Nella pubblica udienza, la difesa della Regione, preso atto del tardivo deposito del ricorso, ne ha tuttavia sostenuto l'ammissibilità, deducendo che il termine prescritto per tale deposito dall'art. 31, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, debba intendersi come ordinatorio e non come perentorio. L'Avvocatura dello Stato ha invece chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

Come risulta dagli atti (senza che la difesa regionale lo abbia contestato in alcun modo), il ricorso con cui la Regione Lombardia ha impugnato l'art. 8, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nonché in quanto necessario i commi dal quarto al settimo dello stesso articolo per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., è stato depositato nella cancelleria di questa Corte tardivamente, oltre i dieci giorni dalla notificazione, fissati dagli artt. 31, ultimo comma, e 32, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, quanto all'impugnativa diretta delle leggi regionali e statali: il deposito è infatti avvenuto il 27 marzo, mentre la notificazione risale al 14 marzo 1980.

Ora, è vero che, in base al capoverso dell'art. 152 cod. proc. civ., "i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori". Da un lato, però, la formulazione testuale dell'art. 31, ultimo comma, della legge n. 87 del 1953, sottolineando la doverosità del deposito entro dieci giorni dalla notificazione del relativo ricorso, comporta per ciò stesso che il termine vada rispettato a pena di decadenza. D'altro lato, questa Corte ha ritenuto in varie decisioni (v. specialmente le sentenze n. 15 del 1967 e n. 30 del 1973, nonché l'ordinanza n. 109 del 1975) che i termini per la costituzione in giudizio presso di essa risentano delle "peculiarità dei giudizi di costituzionalità" e dell'"autonomia della loro disciplina processuale"; e che, pertanto, i termini medesimi siano "perentori per tutte le parti". Tali criteri s'impongono anche nei casi in esame, escludendo la pertinenza del richiamo all'art. 152 cod. proc. civ. (la cui considerazione non potrebbe comunque venire dissociata da quella degli artt. 153 e 154 del codice stesso); tanto più che nelle disposizioni sul funzionamento della Corte il punto di riferimento del processo costituzionale non è rappresentato dal diritto processuale civile, bensì dalle "norme del regolamento per procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale" (cui rimanda esplicitamente, "in quanto applicabili", l'art. 22, primo comma, della stessa legge n. 87 del 1 953).

Che poi i termini fissati in tema di deposito del ricorso siano alquanto diversi secondo le diverse specie di procedimenti dieci giorni per l'impugnativa diretta delle leggi, venti giorni quanto al conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni (in base all'art. 27 cpv. delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), di fronte ai trenta giorni prescritti "a pena di decadenza" dall'art. 36 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (recante il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato)  non toglie che in tutte queste ipotesi la doverosa tempestività del deposito, nei tempi improrogabili prefissati dall'ordinamento, venga presidiata dalla correlativa sanzione della decadenza, senza di che le controversie fra lo Stato e le Regioni finirebbero per poter essere instaurate sine die.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso con cui la Regione Lombardia ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo, secondo e terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nonché in quanto necessario dei commi dal quarto al settimo dello stesso articolo per contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1981.