Sentenza n.62 del 1981
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SENTENZA N. 62

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 435, ultima parte, del codice di procedura penale (Reati commessi in udienza), promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1975 dalla Corte d'appello di Venezia, nel procedimento penale a carico di Pinna Giovanna, iscritta al n. 609 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell'11 febbraio 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

La Corte d'appello di Venezia, investita da gravame avverso sentenza del tribunale pronunziata per reato di falsa testimonianza, in ipotesi commesso nel corso del dibattimento, sollevava, con ordinanza emessa il 16 settembre 1975, questione di costituzionalità dell'art. 436, ultimo comma, del codice di procedura penale (in realtà dell'art. 435, ultimo comma, cod. proc. pen.) per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione. La norma, infatti, senza giustificazione alcuna, ad avviso del giudice a quo, esclude il diritto ad un doppio grado di giurisdizione, lasciando sussistere solo la possibilità di esperire ricorso alla Suprema Corte di legittimità (art. 111, Cost.) a favore dell'imputato di delitto di falsa testimonianza quando questi sia giudicato in primo grado da giudice del dibattimento superiore per competenza a quello che dovrebbe conoscere il reato secondo le norme generali; risulterebbero in conseguenza lesi il principio di eguaglianza, per non giustificata diversità di disciplina di fattispecie analoghe, il diritto di difesa, il principio secondo cui nessuno può essere sottratto al giudice naturale precostituito per legge.

L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 38 dell'11 febbraio 1976.

Interveniva nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, attraverso l'Avvocatura dello Stato, deducendo l'infondatezza della questione. Richiamava precedenti sentenze di rigetto di questa Corte (sentt. nn. 122 del 1963 e 92 del 1967) relative alla disciplina dei reati commessi in udienza, le quali pongono in luce le caratteristiche specifiche dei medesimi idonee a giustificare un differenziato trattamento processuale. Né costituirebbe diritto costituzionalmente garantito quello al doppio grado di giurisdizione, del resto riconosciuto non senza significative eccezioni nel vigente ordinamento processuale. Non sarebbe comprensibile, infine, il richiamo all'art. 111 della Costituzione, attesochè la norma impugnata non esclude il ricorso alla Suprema Corte.

All'udienza di discussione l'Avvocatura dello Stato ribadiva le tesi in precedenza svolte.

Considerato in diritto

Basta leggere la breve ordinanza di rimessione della Corte d'appello di Venezia per accorgersi che la disposizione denunziata non è l'art. 436, ultima parte, del codice di procedura penale bensì l'art. 435, ultimo comma, dello stesso codice. Su quest'ultimo articolo o su parte di esso questa Corte ebbe già a pronunziarsi, ma ad altro proposito (sentt. nn. 122 del 1963 e 92 del 1967). Questa volta la denunzia di illegittimità costituzionale dell'ultimo comma, pur sollevata con riguardo agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, si fonda sulla ingiustificata esclusione del "diritto ad un doppio grado di giurisdizione" quando si proceda a giudizio immediato per reati commessi in udienza.

Nemmeno in questi termini la questione è fondata.

Già nella sentenza n. 117 del 1973 - con un asserto non riducibile ad obiter dictum - questa Corte aveva escluso che il sistema costituzionale prevedesse la garanzia del doppio grado di giurisdizione (cognizione di merito). L'esclusione di tal garanzia, data per pacifica da dottrina largamente prevalente e dalla giurisprudenza della Cassazione, si fonda innanzitutto sulla assenza nel testo costituzionale di una proposizione analoga a quella contenuta nel secondo comma dell'art. 111 per il ricorso in Cassazione. Del resto i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente chiariscono esaurientemente i motivi di tale assenza: a parte le c.d. contravvenzioni oblazionabili, rimaneva dubbio se potesse concepirsi appello contro le sentenze adottate dalle giurie e ad ogni modo la questione andava rimessa alla legge, che avrebbe conformato l'istituto stesso della giuria "in un modo o nell'altro". Sicché il Presidente della Commissione per la Costituzioneconcludeva a favore di una formula poco impegnativa: si può ricorrere contro tutte le sentenze, salvo che la legge disponga altrimenti. Comunque questa proposta non venne nemmeno formalizzata e fu invece respinto un emendamento all'art. 102 del progetto (attuale art. 111), secondo il quale era ammesso l'appello contro tutte le sentenze penali comportanti pene detentive, salvo le limitazioni poste dalla legge per i giudizi di lieve entità (Ass. Cost., 27 novembre 1947, pag. 2593).

Né diversa conclusione (a favore di una protezione costituzionale sia pure indiretta dell'appello) può, con una argomentazione a fortiori, trarsi dal disposto dell'art. 125, secondo comma, della Costituzione ("Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica"). Infatti questa norma disciplina innanzitutto una modalità che deve assumere il sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi della Regione, modalità che, del resto, va inquadrata in un sistema di giustizia amministrativa nel quale, in base all'art. 111, ultimo comma, della Costituzione, non si dà ricorso in Cassazione per violazione di legge.

La garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione non può neppure farsi discendere dall'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione come proiezione diretta del diritto di difesa: in realtà questo precetto assicura la tutela di tale diritto in ogni stato e grado del procedimento, ma non garantisce la parte contro la soppressione di un grado del processo.

Né il diritto dell'imputato ad un riesame delle decisioni che non prosciolgono con formula piena può dirsi garantito indirettamente dalla nostra Costituzione, soltanto come mezzo per rendere effettivo l'esercizio dei diritti costituzionali esercitabili nel processo (si vedano anche le sentt. nn. 110 del 1963 e 54 del 1968). In effetti, talune pronunzie che richiamano l'appello quale mezzo o modo generale del diritto di difesa (sentt. nn. 70 del 1975, 73 del 1978, 72 del 1979 e 53 del 1981) si fondano altresì sulla necessità di ristabilire la par condicio tra imputato e pubblica accusa (artt. 512, n. 2 e 3; 513, n. 2 e 3 cod. proc. pen.) e non contraddicono pertanto alla più generale conclusione che la non appellabilità delle sentenze di proscioglimento per amnistia non contrasta di regola con gli artt. 3 e 24 della Costituzione (così sent. n. 72 del 1979, n. 2 del considerato in diritto).

La situazione non può poi dirsi mutata per effetto dell'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (legge 25 ottobre 1977, n. 881 e deposito dello strumento di ratifica da parte del Governo italiano comunicato in G.U. 23 novembre 1978, n. 328). Oltre alle considerazioni di carattere generale contenute nella sentenza n. 188 del 1980 (n. 5 del considerato in diritto), soprattutto in relazione all'art. 2, paragrafo 2 - che prevede misure legislative degli Stati parti del Patto per dare efficacia ai diritti in esso enunziati - è da soggiungere come già ora non appare in contrasto con l'art. 14, paragrafo 5, un sistema che prevede un riesame nel merito di un giudizio di condanna per delitti, solamente nelle ipotesi di accoglimento di un ricorso (art. 111, secondo comma, Cost.) con il quale si denunzino veri e propri vizi nello svolgimento del processo e nella formazione del convincimento del giudice.

Quanto alla violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione (o anche del combinato disposto degli artt. 3 e 24), è da dire che le peculiarità del contesto in cui si svolge il giudizio previsto dall'art. 435 del codice di procedura penale (specie in ordine alla evidenza della prova), peculiarità già sottolineate nella sentenza n. 92 del 1967, escludono che si realizzi una illegittimità costituzionale per disparità di trattamento.

Le affermazioni precedenti, peraltro, non tolgono che l'intera disciplina processuale dei reati commessi in udienza sia suscettibile di una opportuna riconsiderazione in sede legislativa, dal momento che non a caso si è parlato in dottrina, proprio con riguardo all'art. 435, ultimo comma, del codice di procedura penale, di grave dissonanza, di deviazione dal sistema, di mancato coordinamento con l'abrogazione del terzo comma dell'art. 34 del codice di procedura penale (legge 18 giugno 1955, n. 517). Solo che il difetto di ragionevolezza così denunziato non è tale da conferire consistenza ad una censura di costituzionalità.

Le altre disposizioni costituzionali, richiamate come parametro nella ordinanza di rimessione, non appaiono pertinenti ai termini in cui è stato proposto il presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, la questione proposta con l'ordinanza in epigrafe dalla Corte d'appello di Venezia relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 435, ultimo comma, del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1981.