Sentenza n.23 del 1981
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SENTENZA N.23

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo, legge cost. 11 marzo 1953 n. l, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 17, comma primo n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 e successive modificazioni (n. 15 reg. ref.).

Vista l'ordinanza 2 dicembre 1980 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la suddetta richiesta;

udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 1981, il Giudice relatore Antonino De Stefano;

udito l'avv. Mauro Mellini per il Comitato promotore del referendum.

Considerato in diritto

Oggetto della richiesta di referendum abrogativo, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980, in applicazione dell'art. 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, sono gli articoli 17, comma primo, n. 2, e 22 del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni. L'art. 17, nell'elencare le pene principali, indica, al n. 2 del primo comma, l'ergastolo. Il successivo art. 22, come modificato dall'art. 1 della legge 25 novembre 1962, n. 1634, sancisce che < La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto >.

La Corte, in sede di cognizione dell'ammissibilità del referendum compito che le è attribuito dall'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e dagli artt. 32, comma secondo, e 33 della citata legge n. 352 del 1970 non riscontra nella richiesta in esame alcuna ragione d'inammissibilità, e pertanto la dichiara ammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione degli articoli 17, comma primo, n. 2 (l'ergastolo), e 22 del codice penale, approvato con r.d. 19 ottobre 1930 n. 1398, e successive modificazioni, dichiarata legittima con ordinanza del 2 dicembre 1980 dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/02/81.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 11/02/81.