Sentenza n.1 del 1981
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SENTENZA N. 1

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del comb. disp. degli artt. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), 348, secondo comma, e 351 cod. proc. pen., dell'art. 372 cod. pen. e dell'art. 351, cod. proc. pen., promossi con le seguenti ordinanze:

1. - Ordinanza emessa il 24 marzo 1976 dal Pretore di Cagliari nel procedimento penale a carico di Massa Giovanni, iscritta al n. 464 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 del 1976;

2. - Ordinanza emessa il 5 ottobre 1976 dal Pretore di Roma nel procedimento riguardante gli atti relativi a rifiuto di deposizione di Zanetti Livio, iscritta al n. 217 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 162 del 1977;

3. - Ordinanza emessa il 15 settembre 1977 dal Pretore di Sondrio nel procedimento penale a carico di Mambretti Giuseppe, iscritta al n. 569 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 1978.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - In un procedimento penale a carico del giornalista Giovanni Massa, imputato del reato di cui all'art. 372 cod. pen. (per aver rifiutato di render nota l'identità della persona che gli avrebbe fatto rivelazioni circa episodi criminosi sui quali egli era stato chiamato a deporre in giudizio penale), il pretore di Cagliari, con ordinanza del 24 marzo 1976, ha sollevato "questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 69 del 1963 e 348, secondo comma, e 351 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude il giornalista dall'esenzione di testimoniare, in relazione all'art. 21, primo comma, della Costituzione".

Sul piano esegetico, premette il giudice a quo che la retta interpretazione della normativa denunziata impone, a suo avviso, di ritenere che il giornalista, chiamato a deporre in giudizio, sia esentato dal dovere, ex art. 2 della citata legge professionale del 1963, di serbare il segreto sulla fonte di notizie di carattere fiduciario: in rapporto all'esigenza di eccezioni espresse al generale obbligo di deporre posta dall'art. 348 cod. proc. pen., ed alla mancata equiparazione del giornalista alle altre categorie di professionisti (sacerdoti, medici, avvocati, etc.) esentati dall'obbligo di testimoniare ai sensi del successivo art. 351 cod. proc. pen.

Da tale accolta interpretazione, che implica l'applicabilità nella specie dell'art. 372 cod. pen., discende il giudizio affermativo di rilevanza della questione di legittimità.

La motivazione di non manifesta infondatezza riposa poi sulla duplice considerazione: per un verso, che il disconoscimento normativo del segreto sulle fonti fiduciarie, provocando di fatto una restrizione nelle prospettive d'indagine giornalistica, determini una compressione del diritto d'informazione e, quindi, la lesione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, di cui il primo costituisce il logico presupposto; e, per altro verso, che il giudizio di comparazione, in base al quale tale compressione del diritto alla manifestazione del pensiero, appunto, è attuata di fronte al contrapposto interesse (di pari rango costituzionale) ad un pieno accertamento della verità in sede giurisdizionale, non resti immune da censure. Ove, soprattutto, si rifletta che la stessa esigenza (di integrale attuazione della giustizia) viene, poi, sacrificata ad interessi di peso certamente minore (rispetto al diritto di informazione) quali quelli relativi ai segreti (del sacerdote, avvocato, etc.) tutelati dall'art. 351 cod. proc. pen.

Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato. La quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità per irrilevanza della questione, argomentando che il pretore avrebbe omesso di valutare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 51 cod. pen.

Per altro, ove non si ritenesse che l'art. 2 della legge n. 69 del 1963 funzioni quale esimente ex art. 51 rispetto al reato previsto dall'art. 372 cod. pen., la questione sollevata - sempre secondo l'Avvocatura - sarebbe, comunque, infondata, poiché  "il problema di garantire ai giornalisti il diritto a non rivelare in giudizio la fonte delle loro informazioni presenta aspetti del tutto particolari, che male si inquadrano nel semplice richiamo dell'art. 21, primo comma, Cost., né può essere risolto con la sola estensione delle categorie previste dall'art. 351 cod. proc. pen.".

2. - In altro procedimento innanzi al pretore di Roma - in cui il giornalista Livio Zanetti, chiamato a deporre sulla fonte da cui aveva attinto notizie pubblicate dal settimanale "L'Espresso" (da lui diretto), circa pretesi rapporti tra il SID ed il presidente della Montedison (suscettibili di integrare gli estremi del reato di cui all'art. 323 cod. pen.), si era rifiutato di deporre, invocando il segreto professionale ex art. 2 legge 1963, n. 69 - il giudice a quo ha sollevato, ritenendola rilevante ai fini di una eventuale incriminazione dello Zanetti per falsa testimonianza, questione di legittimità dell'art. 272 (che con successiva ordinanza di correzione del 12 settembre 1977 precisava doversi intendere 372 cod. pen.), in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Nel motivare il provvedimento di rinvio il giudice a quo muove dalla stessa premessa (già assunta a base della questione sollevata dal pretore di Cagliari) della impossibilità de iure condito di includere il giornalista tra le categorie - tassativamente indicate nell'art. 351 cod. proc. pen. - facultate ad astenersi dal deporre a tutela del segreto professionale.

Esclusa poi anche l'invocabilità del dovere imposto dall'art. 2 della legge n. 69 cit. quale scriminante, ex art. 51 cod. pen., dei reati previsti dagli artt. 366 e 372 cod. pen., e raggiunta così' la conclusione che la volontà del legislatore è, allo stato, nel senso di "non garantire al segreto del giornalista, neanche limitatamente alla fonte della notizia, la stessa tutela accordata in via generale al segreto degli altri professionisti di cui all'art. 351" cit., il pretore nega per altro fondamento a censure che si rivolgano al predetto art. 351 cod. proc. pen. nell'ottica di una pretesa violazione del precetto costituzionale dell'eguaglianza.

Dacché, a suo avviso, il privilegio di cui all'art. 351 cod. proc. pen. sembra accordato alle fonti di informazione dell'avvocato, del medico e del ministro di culto, non tanto in ragione della funzione sociale che questi assolvono (che potrebbe accomunarli al giornalista), quanto a tutela della riservatezza delle persone che, per loro necessità, materiali o morali, sono costrette a confidare ad essi notizie che non intendono siano divulgate.

Le quali persone si trovano in situazione palesemente diversa rispetto a quella di chi liberamente rivela al giornalista notizie "destinate alla divulgazione".

Piuttosto, lo stesso pretore ritiene ipotizzabile una violazione dell'art. 21 Cost., ricollegata però, non all'art. 351, ma all'art. 272 (reclius 372) cod. pen., "nella misura in cui punisce chi, avendo diffuso notizie attraverso la stampa o altri mezzi di comunicazione a larga diffusione, si rifiuta di deporre sulle fonti di quelle notizie".

La fattispecie punitiva così congegnata comporterebbe, infatti, in pratica che il giornalista, posto di fronte all'alternativa di rivelare il nome della persona che fornisce la notizia o di essere incriminato per il suo silenzio, potrebbe essere indotto a non pubblicare la notizia stessa; così  come le persone in grado di fornirla, non garantite nell'anonimato (che può avere interesse a conservare anche chi è animato dai più apprezzabili intenti), potrebbero rinunciare ad informare il giornalista.

Nell'uno e nell'altro caso, a soffrirne sarebbe appunto quella funzione di informazione cui assolve l'esercizio del diritto di cronaca garantito dall'art. 21 della Costituzione.

Né sarebbe esatto - sempre secondo il pretore - che l'obbligo del giornalista di deporre, pur contrastando con l'art. 21 Cost., sia necessitato dall'esigenza di tutela di altro bene garantito in via primaria dalla Costituzione, quale l'interesse alla realizzazione della giustizia.

In quanto "la garanzia dell'anonimato sulle fonti di informazione, potenziando la funzione informativa della stampa, non si pone in conflitto con la funzione di giustizia, alla cui realizzazione anzi può dare un non trascurabile contributo".

3. - Infine anche il pretore di Sondrio, in altro procedimento penale a carico del giornalista Giuseppe Mambretti, imputato del reato previsto dall'art. 372 cod. pen., ha sollevato, con ordinanza del 15 settembre 1977, questione di legittimità dell'art. 351 cod. proc. pen., "per la parte in cui non enumera, fra le persone che hanno diritto di astenersi dal testimoniare, i giornalisti e gli editori, quando la rivelazione riguardi la fonte, di carattere fiduciario, delle notizie divulgate col mezzo della stampa": ipotizzando violazione sia dell'art. 3 che dell'art. 21 Cost.

Nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rassegnando conclusioni pressoché identiche a quelle formulate relativamente alla già menzionata ordinanza del pretore di Cagliari.

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze dei pretori di Cagliari, Roma e Sondrio in narrativa riassunte - e che qui si riuniscono al fine della decisione con unica sentenza - sottopongono alla Corte, sotto plurime angolazioni, la stessa questione di fondo: se, cioè, sia legittima la mancata previsione (nella sede delle disposizioni alternativamente denunziate) di un diritto del giornalista (secondo il pretore di Sondrio, anche dell'editore) di astenersi dal deporre in giudizio in ordine alla fonte delle notizie fiduciariamente acquisite.

I giudici a quibus - se pur con diversa indicazione della disposizione da sottoporre al vaglio di costituzionalità (rispettivamente individuata nel combinato contesto degli artt. 2, legge 1963, n. 69, 348 e 351 cod. proc. pen.; nell'art. 372 cod. pen.; e nel solo art. 351 cod. proc. pen.), e con varia ampiezza di articolazione della normativa di raffronto (in un caso riferita al solo art. 21 e negli altri esplicitamente od implicitamente estesa all'art. 3 della Costituzione) - prospettano, in sostanza, che dalla libertà di manifestazione del pensiero e dal "diritto ad informarsi che notoriamente costituisce presupposto logico e pratico del diritto attivo di informazione", ovvero dal precetto dell'eguaglianza, in relazione analogica alle ipotesi di esonero dalla testimonianza disciplinate dall'art. 351 cod. proc. pen., discenda l'esigenza di una proiezione, sul piano processuale, dell'obbligo posto al giornalista dal citato art. 2 della legge n. 69 del 1963, di "rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse".

Obbligo che - secondo la tesi difensiva svolta dagli imputati nei giudizi a quibus e che riflette una impostazione problematica sviluppata a vari livelli (anche mediante proposta legislativa) da tutta la categoria interessata - darebbe luogo, nel coesistere con il dovere antagonista della testimonianza, ad una contraddizione irrisolubile, ponendo in pratica il giornalista di fronte al dilemma di violare il primo obbligo per adempiere al secondo o viceversa: in ogni caso andando incontro alle relative conseguenze giuridiche.

2. - In questa stessa ottica di valutazione del problema eccepisce preliminarmente l'Avvocatura (nei giudizi relativi alle ordinanze dei pretori di Cagliari e Sondrio, in cui è costituita) l'inammissibilità per difetto di rilevanza delle questioni sollevate; argomentando dalla necessità di una previa valutazione, che i giudici di rinvio avrebbero omesso di operare, circa la possibilità di risolvere in via interpretativa la contraddizione su accennata, sotto il profilo di una eventuale qualificazione dell'adempimento del dovere ex art. 2 della legge professionale quale esimente, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto al reato in cui si concreta l'inosservanza dell'obbligo della testimonianza.

Tale eccezione che, per la sua evidente pregiudizialità sul piano logico, si pone all'esame della Corte con carattere di priorità, va però senz'altro dichiarata infondata.

Va, invero, considerato che contrariamente all'assunto dell'Avvocatura, i giudici a quibus hanno, più o meno esplicitamente, tutti motivato sul punto in discussione e che, comunque, l'eccezione stessa muove da un equivoco, che è quello di ritenere sovrapponibili i due piani, sostanziale e processuale, del segreto professionale.

Tali piani di regola (e fuori dei casi eccezionali di cui all'art. 351 cod. proc. pen.)  restano invece separati secondo un regime normativo, i cui termini e la cui genesi giova, sia pur sinteticamente, in premessa ricordare per una migliore comprensione del contesto in cui si inseriscono le questioni di costituzionalità.

3. - Il punto di iniziale riferimento è rappresentato dal codice di procedura penale del 1913 (art. 248) che innovò il sistema del precedente codice di procedura penale del 1865, il quale, escludendo dall'obbligo di testimoniare anche "ogni altra persona a cui per ragioni del suo stato o della sua professione od ufficio fu fatta confidenza di qualche segreto" (art. 288), attuava la coincidenza tra la disciplina processuale e quella sostanziale.

Il citato art. 248 del codice del 1913 restrinse invece (ai soli ministri di culto; notai, avvocati, procuratori; medici, chirurghi; farmacisti, levatrici e "ogni altro ufficiale sanitario") i soggetti esonerati dall'obbligo di testimoniare, rispetto ai soggetti passibili della violazione della norma di diritto sostantivo (art. 163 cod. pen. 1889) relativa alla violazione del segreto professionale.

Come si osservò in sede di lavori preparatori (v. Relazione Ministeriale al progetto del 1905) si volle, infatti, con tale sistema detto "della specificazione", che fosse "escluso che possano invocare il segreto testimoni venuti a notizia di fatti determinati nell'esercizio delle loro professioni od occupazioni, ma non già nell'esercizio di funzioni o professioni per le quali il segreto sia caratteristico ed anzi necessario a vantaggio di chi, a tutela della sua coscienza e dell'onor suo e degli altri, è costretto a confidarsi". Sottolineandosi che "le confidenze determinate da ragioni diverse da queste (segreti di arte, d'industria, o dipendenti da qualsiasi altra relazione) avranno protezione nei rapporti sociali, giusta disposizione di carattere penale, ma non dinanzi alle esigenze della giustizia e al dovere di testimonianza, che, nel conflitto, deve ritenersi prevalente".

I codici del 1930 hanno appunto conservato tale differenziazione. Cosicché, mentre l'art. 622 cod. pen. ha ribadito la punibilità di "chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato od ufficio o della propria professione o arte, di un segreto lo rivela senza giusta causa", l'art. 351 cod. proc. pen. ha sostanzialmente ripetuto l'elencazione limitativa (di cui già al citato art. 248 del vecchio cod. proc. pen.) delle categorie esonerate dal dovere di testimonianza sancito dall'articolo 348 cod. proc. pen.

I fondamentali criteri ispiratori della disciplina così articolata non appaiono in contrasto con i precetti della sopravvenuta Costituzione repubblicana.

Per un verso, il dovere di testimonianza è in funzione dell'interesse generale alla realizzazione della giustizia, il cui rilievo costituzionale questa Corte ha più  volte riconosciuto (cfr. sentenze n. 18 del 1966; 114 del 1968; 175 del 1980), e per altro verso le situazioni di esonero ex art. 351 cit. si fondano, come appresso sarà chiarito, su una comune esigenza di riservatezza attinente a sfere di interessi pure di rango costituzionale che, nelle fattispecie considerate, il legislatore ritiene prevalenti, nel giudizio di bilanciamento, rispetto al contrapposto interesse della giustizia.

4. - Emerge dunque con evidenza da tale ricostruzione il carattere tassativo delle ipotesi eccezionali di esonero dal dovere della testimonianza ora elencate nell'art. 351 cod. proc. pen.

E si delinea altresì con analoga chiarezza la regola valevole per tutti gli altri tipi di segreto professionale non considerati dall'art. 351 cod. proc. pen. non solo quindi per il segreto giornalistico della non opponibilità in sede processuale. Configurandosi, quindi, la testimonianza sui fatti confidati non già come violazione, sibbene come giusta causa di rivelazione del segreto, che come tale esonera da qualsiasi responsabilità  anche giuridica.

In tale contesto normativo quale, del resto, anche dai pretori remittenti correttamente interpretato  si pone il problema di legittimità  della disciplina del segreto giornalistico, quanto alla sua mancata proiezione sul piano processuale.

5. - Dei profili di costituzionalità  prospettati, e di cui è innanzi fatto cenno, precede, in ordine logico, quello relativo alla ipotizzata violazione del precetto dell'eguaglianza.

La questione così posta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, non può dirsi, di per se considerata, avere fondamento, poiché  le situazioni comparate non sono eguali e neppure latamente omogenee, ma invece diverse sotto più  profili, strutturali e funzionali.

Ed, invero, già sul piano strutturale il segreto giornalistico si differenzia dai segreti elencati nell'art. 351 cod. proc. pen., in quanto protegge la sola fonte e non anche la notizia: che anzi viene confidata al giornalista proprio perché  egli la divulghi.

Di modo che l'eventuale riconoscimento di un diritto del giornalista a non rivelare anche in sede processuale la identità del confidente realizzerebbe una situazione ben diversa da quella prevista dall'art. 351 cit.

Si avrebbe piuttosto una assimilazione alla disciplina processuale del c.d. segreto di polizia di cui all'art. 349, ultimo comma, cod. proc. pen. Per altro, le due situazioni - degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, da un lato, e dei giornalisti professionisti e degli editori, dall'altro - resterebbero pur sempre differenti, sia per la diversità degli interessi che si vorrebbero tutelare, sia perchè la disciplina del segreto di polizia è caratterizzata dal divieto di acquisizione della notizia di cui non si intende rivelare la fonte, mentre, nel caso del giornalista, la notizia normalmente è già stata divulgata.

Anche sotto il profilo funzionale non ha consistenza il paragone del segreto giornalistico con i casi previsti dall'art. 351 cod. proc. pen.

In questi si riscontra, come si è accennato, la considerazione della esigenza di riservatezza in correlazione a quella del soddisfacimento di interessi fondamentali di chi fornisce la notizia; nel senso che la conoscenza di questa è strumentale per la prestazione in favore di colui che ne ha bisogno. Il quale non potrebbe non confidarsi senza sacrificare di regola interessi costituzionalmente garantiti. E la normativa in esame è appunto dettata per assicurare in pari tempo il soddisfacimento di questi ultimi e la tutela della riservatezza.

Il segreto giornalistico, invece, non coinvolge esigenze del genere.

L'informazione del confidente non ha carattere strumentale nell'ambito di un rapporto avente per oggetto prestazioni che il giornalista debba fornirgli, ma tende al miglioramento delle possibilità informative, presenti e future, di chi la notizia raccoglie.

Di fronte a tali plurimi elementi di diversificazione, non può dirsi di per se irrazionale la diversità di tutela sul piano processuale tra il segreto giornalistico e gli altri segreti previsti nell'art. 351 cit.

Quanto al rilievo dei pretori di Roma e Cagliari - che il diritto di informarsi, quale presupposto della libertà di manifestazione del pensiero, alla cui più completa attuazione il segreto giornalistico appare finalizzato, si pone, rispetto alla esigenza contrapposta di giustizia, con peso non minore di quello attribuibile agli interessi relativi ai segreti tutelati dall'art. 351 cod. proc. pen. - è da osservare che il problema, così posto, non può essere visto se non in correlazione al ruolo del segreto giornalistico rispetto al diritto di informazione ed alla posizione di quest'ultimo nel giudizio di bilanciamento con l'interesse della giustizia. Vale a dire con riguardo all'ulteriore profilo di costituzionalità  relativo all'asserita violazione dell'art. 21 della Costituzione.

6. - In quest'ottica viene appunto prospettato che il segreto giornalistico trovi la sua copertura nel diritto all'informazione, presupposto della libertà di manifestazione del pensiero, in quanto destinato ad ampliare i canali informativi ed a garantire le condizioni migliori per la loro continuità e fluidità.

In considerazione di tale copertura costituzionale, collegata per di più  ad un valore cardine del sistema democratico, il principio di segretezza si collocherebbe nella specie su un piano superiore rispetto alle esigenze di giustizia; ove alternativamente non si ritenga che la funzione di informazione assolta dalla stampa - ed appunto agevolata dal meccanismo di tutela dell'anonimato delle fonti fiduciarie - si ponga rispetto alla detta funzione di giustizia in rapporto non di antagonismo ma di collaborazione.

In ogni caso, prevalente o coordinato che sia con l'interesse di giustizia, il diritto alla informazione, aspetto della più ampia libertà garantita dall'art. 21 della Costituzione, resterebbe vulnerato ove il segreto giornalistico non ricevesse riconoscimento e tutela in sede processuale, in deroga al dovere di cui all'art. 348 cod. proc. pen.

Anche sotto tale profilo la questione non è fondata.

Non si vuole invero disconoscere l'esistenza di una vera e propria libertà di cronaca dei giornalisti (comprensiva dell'acquisizione delle notizie) e di un comune interesse all'informazione, quale risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero (sul che v. già implicitamente le decisioni di questa Corte n. 105 del 1972; 225 del 1974; 94 del 1977), nè il ruolo (anch'esso già posto in luce: nelle sentenze n. 172 del 1972 e 122 del 1970) svolto dalla stampa come strumento essenziale di quella libertà; che è, a sua volta, cardine del regime di democrazia garantito dalla Costituzione.

Sta di fatto, però, che l'interesse protetto dall'art. 21 della Costituzione non è in astratto superiore a quello parimenti fondamentale della giustizia: nei cui confronti è stato anzi ritenuto cedevole nelle concrete situazioni giuridiche esaminate dalle precedenti sentenze n. 25 del 1965 e n. 18 del 1966.

Di talché, nel conflitto tra tali due istanze (conflitto non certo denegabile nel momento in cui l'accertamento della verità di dati fatti è suscettibile di essere ostacolato se non impedito dal segreto che potesse essere mantenuto dal giornalista sulla fonte di notizie in suo possesso in ordine ai fatti stessi), deve essere appunto il legislatore nella sua discrezionalità a realizzare la ragionevole ed equilibrata composizione degli opposti interessi.

Spetta, cioè, al legislatore valutare se il segreto giornalistico sia talmente essenziale o di effettiva utilità strumentale alle esigenze dell'informazione al punto da prevalere e in quali limiti sugli interessi della giustizia, tanto più che tra questi va considerato, oltre all'interesse all'accertamento della verità, anche quello alla difesa da parte dei soggetti attinti dalle notizie divulgate, e che, per altro verso, le esigenze della informazione involgono anche un interesse alla controllabilità delle notizie giornalistiche sia da parte dei lettori che degli altri operatori della stampa, la cui possibilità di concorrente accesso alle notizie stesse è condizione di un effettivo pluralismo dell'informazione.

Pertanto le questioni sollevate non sono fondate, né con riguardo all'art. 3 né all'art. 21 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni sollevate, rispettivamente, dai pretori di Cagliari, Sondrio e Roma con le ordinanze in epigrafe indicate di legittimità costituzionale:

- del combinato disposto degli artt. 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), 348, secondo comma, e 351 del codice di procedura penale, "nella parte in cui esclude il giornalista dall'esenzione di testimoniare", in riferimento all'art. 21 della Costituzione;

- dell'art. 351 cod. proc. pen., "nella parte in cui non enumera fra le persone che hanno il diritto di astenersi dal testimoniare i giornalisti e gli editori", in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione;

- dell'art. 372 codice penale, "nella parte in cui punisce chi, avendo diffuso notizie attraverso la stampa ed altri mezzi di comunicazione, si rifiuta di deporre sulla fonte di quelle notizie", in riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1981.