Ordinanza n.198 del 1980
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ORDINANZA N.198

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, della legge 21 marzo 1958 n. 267, e dell'art. 9 della legge 1° agosto 1969, n. 478 (regime fiscale di alcuni prodotti tessili), promossi con le seguenti ordinanze:

1) Ordinanza emessa il 24 giugno 1976 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Legler Industria tessile e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 617 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 17 novembre 1976;

2) Ordinanza emessa il 24 giugno 1976 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Manifattura Festi Rasini e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 619 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 17 novembre 1976;

3) Ordinanza emessa il 7 ottobre 1975 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.p.a. M.T. Castoldi ed altri e l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 100 del 13 aprile 1977.

Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Legler, della S.p.a. Manifattura Festi Rasini, della Manifattura Rotondi, della S.p.a. M.T. Castoldi ed altri e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1980 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

uditi gli avvocati Giuseppe Guarino per la Soc. Legler, la Soc. Manifattura Festi Rasini e la Soc. Manifattura Rotondi, gli avvocati Guido Scarpa e Francesco Avallone per la Soc. Manifattura Rotondi e la Soc. M.T. Castoldi e l'avvocato dello Stato Mario Fanelli, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse il 24 giugno 1976 dal tribunale di Milano nei due procedimenti civili vertenti fra la S.p.a. Legler Industria Tessile e la S.p.a. Manifattura Festi Rasini contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, il tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 10 e 11 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, legge 21 marzo 1958, n. 267: disposizione, la quale stabilisce una aliquota del 4% dell'Imposta generale sull'entrata sul cotone depurato da semi (cd. cotone in massa) di produzione nazionale, e nulla dispone riguardo al medesimo prodotto di provenienza estera, laddove in precedenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1957, n. 757, era prevista un'aliquota del 6% così per il prodotto interno come per quello importato;

che tale differenza di aliquote si assume, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, introdotta dal legislatore nell'esercizio della sua insindacabile discrezionalità e pertanto sottratta al riesame del giudice, anche sotto il profilo della comparazione degli oneri fiscali complessivamente gravanti sul prodotto nazionale e su quello importato; che, in conseguenza, si deduce la violazione del principio della parità del trattamento tributario del prodotto interno e di quello importato, così testualmente sancito nell'art. IV (originariamente III), paragrafo 2, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio: < Les produits du territoire de toute partie contractante importes sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas frappes, directement ou indirectement, de taxes ou d'autres impositions interieures, de quelque nature quelles soient, superieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, aucune partie contractante n'appliquera d'autre fa,con de taxes ou d'autres impositions interieures aux produits importes ou nationaux d'une maniere contraire aux principes enonces au paragraphe premier.>; principio che sarebbe operante nell'ordinamento interno in forza del relativo ordine di esecuzione, emanato dal legislatore statale (leggi 5 aprile 1950, n. 295, e 7 novembre 1957, n. 1307).

Ritenuto, altresì, che analoga questione è sollevata con ordinanza emessa il 7 ottobre 1975 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. M.T. Castoldi ed altri contro l'Amministrazione dello Stato;

che, peraltro, qui si censura non solo l'art. 5 della legge n. 267 del 1958, ma anche l'art. 9 della legge 1° agosto 1969, n. 478, il quale ultimo ha abrogato detta norma e ripristinato l'aliquota I.G.E. nell'identica misura del 6% sia sul prodotto interno sia per quello importato;

che si denuncia, oltre la violazione dell'articolo 11 Cost., l'irrazionalità dell'una e dell'altra delle norme impugnate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;

che precisamente, ad avviso del giudice a quo, la suddetta differenza delle aliquote I.G.E. era stata prevista dal legislatore del 1958 sull'erroneo presupposto di dover perequare un ritenuto maggior carico fiscale complessivamente gravante sul prodotto interno rispetto a quello importato, ed è stata successivamente rimossa, con la citata disposizione del 1969, perchè considerata, in seguito ad apposito richiamo degli organi del G.A.T.T., come discriminatoria ai danni del prodotto importato e dunque lesiva del principio di parità tributaria stabilito nell'Accordo internazionale;

che da ciò risulterebbe la dedotta irrazionalità sia dell'art. 5 della legge 267 del 1958 sia dell'art. 9 della legge 478 del 1969: della prima norma, < in quanto il legislatore volendo perequare il trattamento dei due prodotti (nazionale e importato) in ottemperanza del precetto dell'art. 11 Cost. >, avrebbe < invece sperequato >; della seconda, < in quanto il legislatore, volendo eliminare la sperequazione introdotta nel 1958 >, lo avrebbe fatto < solo per il futuro, omettendo di disciplinare gli effetti pregressi della norma errata >;

Considerato che i giudizi promossi con le ordinanze in epigrafe possono, data la sostanziale identità della questione, essere riuniti e congiuntamente decisi;

che, ai fini della decisione, occorre acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine sia ai rilievi che sarebbero stati formulati dagli organi del G.A.T.T. in conseguenza della pretesa discriminazione, ex art. 5 della legge 267 del 1958, ai danni del prodotto importato dai paesi aderenti al G.A.T.T., sia all'applicazione che il principio della parità tributaria sancito nella citata disposizione dell'Accordo ha ricevuto da parte della Amministrazione delle Finanze.

Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Sospesa ogni altra decisione dispone che entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza:

1) il Ministero degli Affari Esteri:

a) comunichi alla Corte, previa opportuna consultazione degli organi del G.A.T.T., se detti organi abbiano indicato come, nell'ordinamento interno di ciascun contraente, debba operare il divieto scaturente dall'art. IV, paragrafo 2, dell'Accordo citato in motivazione di peggiorare il trattamento tributario del prodotto importato rispetto a quello del similare prodotto nazionale;

b) faccia pervenire alla Corte ogni dato conoscitivo ed esplicativo dei rilievi che si assume gli organi del G.A.T.T. abbiano mosso all'Italia, in seguito all'emanazione del citato art. 5, secondo comma, della legge 267 del 1958, con il quale l'aliquota I.G.E. veniva ridotta al 4% per il cotone di produzione nazionale depurato dei semi (c.d. cotone in massa), mentre nulla disponeva riguardo al medesimo prodotto importato dai paesi aderenti al G.A.T.T.;

2) il Ministero delle Finanze fornisca alla Corte ogni informazione e documentazione atta a chiarire se, e con quali criteri, l'Amministrazione delle Finanze, nell'applicare il regime dell'I.G.E. al Cotone di massa importato dai paesi aderenti al G.A.T.T. abbia provveduto alla comparazione degli oneri fiscali complessivamente gravanti su tale prodotto e sul cotone in massa di produzione nazionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/12/1980.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI – Giuseppe FERRARI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22/12/1980.