Sentenza n.59 del 1980
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SENTENZA N.59

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente  

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (concessione di amnistia e indulto) promossi con le seguenti ordinanze:

1) n. 3 ordinanze emesse il 17, il 10 e il 24 gennaio 1979 dal Pretore di Reggio Emilia rispettivamente nei procedimenti penali a carico di Menozzi Giovanni ed altro, Repetti Sebastiano ed altri e Oleari Benito, iscritte ai numeri 202,203 e 263 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'll aprile 1979 e n. 154 del 6 giugno 1979;

2) ordinanza emessa il 20 febbraio 1979 dal Pretore di Correggio nel procedimento penale a carico di Branchetti William ed altri, iscritta al n. 291 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 20 giugno 1979;

3) ordinanza emessa il 23 settembre 1978 dal Pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di Vasino Giuseppe, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 del 18 luglio 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 1979 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci;

udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione descritte in narrativa propongono sostanzialmente la medesima questione, sicché i relativi giudizi vanno definiti con unica sentenza.

2. - La Corte costituzionale è chiamata a decidere se contrasti, o meno, con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 2 lett. a) del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in cui esclude l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (che abbiano determinato le conseguenze previste dal primo comma, n. 2,o dal secondo comma, dell'art. 583 c.p.), per il dubbio che ciò realizzi un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto allo stesso reato di lesioni colpose compiuto con violazione delle norme sulla circolazione stradale, rientrante, invece, nell'ambito dell'amnistia.

La norma impugnata è denunciata altresì dal solo pretore di Reggio Emilia per l'ipotesi che contrasti anche con la garanzia del diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), senza una specifica formulazione dei profili di illegittimità da cui sarebbe affetta.

3. - La questione non è fondata.

Va ricordato che secondo la giurisprudenza della Corte < compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione tra reati amnistiabili e non, e che le relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione > (da ultimo sentenza 214/1975). ` Nella specie risulta dai lavori preparatori della legge di delegazione che il legislatore ha voluto consapevolmente escludere dall'ambito dell'amnistia i reati sopra descritti. Ciò non rappresenta, ad avviso della Corte, una scelta irrazionale, sol che si consideri che la rilevante diffusione di certi reati in un determinato momento ed il conseguente allarme sociale causato dai medesimi, può costituire ragionevole motivo di discriminazione ai fini dell'amnistia (cfr. anche sentenza n. 175 del 1971 ) . Nè va ignorato che la condotta del datore di lavoro, il quale non abbia osservato le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, può essere determinata, secondo una ragionevole presunzione, da motivi di lucro, a differenza di quella del soggetto che abbia contravvenuto alle norme sulla circolazione stradale, onde la possibilità che il legislatore disponga con maggior rigore nel primo dei casi considerati.

Potrebbe infine osservarsi che dalla affermazione della Corte secondo cui < la diversità del bene giuridico tutelato consente sempre una diversa valutazione politico-sociale ed un diverso trattamento ai fini della amnistia > non può dedursi automaticamente, dato il carattere non esaustivo del principio invocato dai giudici a quibus, che a parità dei beni giuridici protetti, dovrebbe conseguire necessariamente, in ogni caso, una pari disciplina.

4. - Del tutto priva di motivazione è la censura mossa alla norma impugnata per asserita violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost., attesa l'assenza di una qualsiasi formulazione di profili di illegittimità prospettati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. a) d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata , in riferimento all'art . 24 della Costituzione, con le ordinanze del pretore di Reggio Emilia;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della stessa norma, indicata sub 1), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe descritte.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/04/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 22/04/80.